In questa sezione, le massime più significative relative ai casi seguiti dallo Studio Legale Perla
20.05.2024 - TAR CAMPANIA I SEZ. N. 3258
APPALTI LAVORI PUBBLICI – PROCEDURA NEGOZIATA - UNICA OFFERTA – NON VALUTATA E GARA DESERTA – RIEDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA – LEGITTIMITA’ – ART. 69 R.D. 827/1924 - NORMA TUTTORA APPLICABILE -
Interessante pronuncia in tema di gara e segnatamente di sussistenza o meno dell'obbligo di dichiarare deserta la gara con una sola offerta, a
mente dell'art. 69 R.D. 827/2024, norma che il TAR, in linea con la difesa della S.A. patrocinata dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, ritiene a tutt'oggi applicabile.
Premesso che nel caso in esame la ricorrente ha censurato la scelta dell’ente di dichiarare la gara deserta e di indire di una nuova gara, secondo la sua tesi non ne ricorrerebbero invece i
presupposti, occorrendo comunque una valutazione dell’offerta pervenuta che nella fattispecie, per ammissione dello stesso Comune, non è stata effettuata, facendo applicazione dell’art. 69 del R.d.
n. 827/1924 (non essendosi riservata nella lex specialis di gara la facoltà di aggiudicare ugualmente nel caso di unica offerta pervenuta).
Precisando che in sede di dichiarazione di gara deserta l’ente ha invocato anche i pareri dell’A.V.C.P. (oggi ANAC) n. 17/2001 che ha ritenuto ancora vigente la predetta disposizione e il parere n.
89/2022 secondo cui non sarebbe conforme alla normativa di settore l’aggiudicazione nel caso di unica offerta pervenuta, secondo la ricorrente la fattispecie de qua sarebbe invece governata dal nuovo
codice (a differenza di quella scrutinata dall’ANAC) avente per oggetto una procedura negoziata in cui erano evidenti le esigenze di celerità che l'ente avrebbe così ignorato.
Tale sinteticamente il quadro, il TAR campano, in adesione alle tesi difensive spiegate dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla per il Comune resistente e soprattutto melius re perpensa
rispetto alla fase cautelare in cui aveva accolto la sospensiva, dopo una interessante ed estesa ricostruzione del contesto dei princìpi che regolano la materia dell’evidenza pubblica e
dell’evoluzione normativa, ha rimarcato come la concorrenza tra gli operatori economici sia funzionale “a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” ed assume
quindi carattere strumentale, laddove, in base a tale “principio del risultato”, l’interprete è chiamato a scegliere quella a ciò più funzionale; nondimeno tale principio, proprio per la
sua generalissima portata, non abroga le norme previgenti che, sia pure dettate in contesti normativi diversi, contengono puntuali prescrizioni, come appunto nel caso della previsione di cui all’art.
69 del R.D. n. 827/1924 a mente del quale “l'asta ... è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, a meno che l’avviso d’asta non preveda espressamente che si procederà
all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta”.
Pure in adesione alla difesa della P.A. resistente, il TAR jha ritenuto infondato il rilievo secondo cui nele procedure negoziate senza pubblicazione del bando tutti i soggetti invitati sarebbero partecipanti, sicchè non potrebbero ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 69 cit. quand'anche una sola delle imprese invitate abbia concretamente formulato l'offerta, in quanto tutte dovrebbero considerarsi partecipanti.
Ed infatti, il meccanismo fondato sull'invito, seppure restringe la platea degli operatori economici potenziali offerenti, ma realizza comunque una selezione competitiva che si fonda sulla formulazione di una pluralità di offerte, in mancanza delle quali si applica il ridetto art. 69.
Ne consegue anche l'insussistenza della contestata violazione delle regole del contraddittorio, tenuto conto che l'Amministrazione non disponeva di discrezionalità a fronte della chiara prescrizione di cui al ridetto art.69.
Neppure fondata infine è la censura articolata avverso la scelta di indire una nuova procedura, questa volta aperta, atteso che anche in tal caso tale opzione non è preclusa dall'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023. Vero è che nel contesto del nuovo codice è ravvisaile in principio di non aggravamento valevole anche per gli appalti c.d. sottosoglia, ma è anche vero che lo stesso principio del risultato impone che a fronte del mancato affidamento con una procedura ristretta consente alla S.A. di optare per un sistema selettivo che, sebben più complesso, dia maggiori possibilità di pervenire all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione.
23.04.2024 - TAR CAMPANIA VIII SEZ. N. 2749
EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ISTANZA DI SANATORIA DOPO ORDINE DI DEMOLIZIONE E INTERVENUTA ACQUISIZIONE - DINIEGO COMUNE - ILLEGITTIMITA'
Rlevante e certamente destinata a far discutere, in quanto di segno diametralmente opposto all'orientamento della giurisprudenza penale, la sentenza in tema di condono edilzio in rapporto ai provvedimenti sanzionatori di cui al DPR n. 380/01, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla.
Nel caso di specie, il Comune resistente aveva dichiarato improcedibile la domanda di condono (ex L.n. 326/03) e conseguentemente acquisito l'immobile abusivo, comminando anche la sanzione amministrativa per mancata ottemperanza, assumendo che il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, acclarato con verbale di inottemperanza (entrambi del 1999), perfezionatosi l'effetto acquisitivo, avrebbe determinato l'improcedibile dell'istanza del condono (presentata nel 2004) non disponendo più l'interessato del bene.
Il TAR, ribadito, in primis, in linea con l'A.P del Consiglio di Stato n. 16/2003, che l'istituto dell'acquisizione opera automaticamente dopo la scadenza del termine do 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione - qui peraltro ampiamente decorso - ed altresì che, a seguito della perdita del bene ipso iure, chi lo possiede non può chiedere la sanatoria di cui all'art. 36 DPR n. 380/01, del tutto diverso è il discorso laddove si tratta di condono atteso che, in aderenza alla tesi della ricorrente, "l'avvenuta presentazione della domanda di condono conduce all' operatività della normativa speciale, che, espressamente, consente di "annullare" l'acquisizione sebbene essa si sia perfezionata". Ed ancora: “l'intera fattispecie traslativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di rimessione in pristino (accertamento dell'inottemperanza, descrizione dell'area interessata, trascrizione del provvedimento, materiale apprensione del bene) è recessiva rispetto alla sanatoria, anche qualora si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono. . laddove il «proprietario che adempiuto gli oneri previsti per la sanatoria» di cui alla disposizione, deve essere intesa nel senso del pregresso proprietario che pur abbia subito la perdita del proprio diritto dominicale in virtù del perfezionamento della fattispecie sanzionatorio-acquisitiva.
In conclusione, deve essere affermato il principio per cui il condono, diversamente dall’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, può essere richiesto anche da chi abbia subito l’acquisizione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.P.R. e tanto ai sensi del disposto dell’art. 39 comma 19, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 (richiamato dall'art. 32 comma 25, D.L. n. 269 del 2003).
27.02.2024 - CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N. 1926
(RIFORMA TAR CAMPANIA N. 6136/2020)
ANNULLAMENTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN AUTOTUTELA OLTRE DICIOTTO MESI DAL RILASCIO - EDILIZIA - TERMINE
PERENTORIO - CONDIZIONI
Interessante arresto giurisprudenziale, con profili di novità, del massimo consesso della giustizia amministrativa in tema di annullamento in autotutela di
Permesso di Costruire, in ordine ai presupposti per il suo esercizio, in un caso patrocinato in appello dallo lo Studio Legale Perla.
Annullando la sentenza di rigetto di primo grado (TAR Campania n. 6136/2020), in accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha chiarito taluni interessanti profili al riguardo.
Posto che, come ormai noto, il limite temporale di diciotto mesi per l'annullamento di un precedente titolo, ai sensi della L.n. 124/2015, può essere legittimamente superato non solo nelle ipotesi di
cui all'art. 2 bis dell'art. 21 nonies vale a dire di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci accertate con sentenza passata
in giudicato ma anche a prescindere da ciò ovvero tutte le volte in cui il soggetto abbbia rappresentato uno stato preesistente "diverso" da quello reale, tuttavia, osservano i Giudici di Palazzo
Spada, la P.A resta onerata di dimostrare l'esistenza di tale "falsa" - nei termini chiariti - rappresentazione.
Di più, laddove l'amministrazione aveva già la possibilità di conoscere tutti i fatti e le circostanze necessarie all'assunzione di una corretta decisione sull'istanza di parte volta a conseguire il
titolo abilitativo edilizio, non può affatto limitarsi ad affermare di aver accertato "lo stato progettuale non conforme allo strumento urbanistico" e/o sostenere l'omissione di elementi da parte del
richiedente ma deve invece esplicitare le ragioni dell'impossibilità per essa, a causa del comportamento dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita
nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di primo grado.
In particolare, la mancata indicazione dell'altezza del fabbricato nel progetto non precludeva di certo la doverosa istruttoria che l'ente avrebbe dovuto compiere.
Pertanto, l'annullamento del titolo risulta in tal caso illegittimo, così come i provvedimenti adottati dall'amministrazione impugnati in primo grado, compresi quelli - conseguenziali - sanzionatori,
come l'ordinanza di demolizione e l'acquisizione, che vanno pertanto tutti annullati.
08.01.2024 - TAR CAMPANIA N. 215 DEL 08.01.2024
APPALTI- SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA SANITARIA _ REVIZIONE PREZZI - PROCEDIMENTO EX ART 115 D.Lgs. 163/2006 - CRITERI
Interessante pronuncia del TAR Campania, in un caso patrocinato, per l'Azienda sanitaria resistente, dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale
Perla, in tema di appalti e segnatamente di revisione prezzi.
Premesso che l’istituto della revisione dei prezzi nei contratti passivi di durata, previsto come cogente dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, qui applicabile pro tempore, sottende la duplice
esigenza di garantire, da un lato, la sostenibilità della prestazione da parte dell’appaltatore, evitando che gli aumenti incontrollati dei costi di produzione alterino il piano finanziario che ha
reso possibile la stipula del contratto, dall’altro l’interesse pubblico a ricevere prestazioni che non siano esposte nel tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva
onerosità sopravvenuta, nondimeno, tale revisione è l’esito di un procedimento discrezionale che muove dal bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione del corrispettivo e
l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295).
Fatta tale premessa, chiarisce il TAR, "la periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l'alea riconosciuta dal codice civile per i contratti commutativi di
durata (fra le tante: Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980), con la conseguenza che la revisione dei prezzi non deve necessariamente lasciare inalterato l’iniziale sinallagma; se così
fosse, infatti, il rischio delle successive oscillazioni del mercato dei fattori produttivi graverebbe esclusivamente sulla stazione appaltante.
Accogliere la tesi della ricorrente, che presuppone invece dovuta la rivalutazione anno per anno del corrispettivo pattuito sul quale calcolare il compenso revisionale mediante l’applicazione
dell’indice FOI, così da tenerla indenne dalla svalutazione monetaria, garantendole il potere d’acquisto del corrispettivo qual era al momento della stipula del contratto, equivarrebbe a inserire nel
contratto d’appalto una sorta di assicurazione a favore dell’appaltatore sia sulle variazioni in aumento dei costi di produzione, mediante liquidazione del compenso revisionale risultante
dall’applicazione dell’indice FOI sul corrispettivo, sia sul potere di acquisto del corrispettivo medesimo, che viene rivalutato anno per anno e poi considerato, appunto, come base di calcolo del
compenso revisionale.
È evidente che, in tal caso,- acclara il TAR in linea con la tesi dell'Azienda sanitaria resistente difesa dallo Studio Perla - sarebbe violata la ratio dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, perché
l’alea del contratto di durata verrebbe trasferita integralmente sulla stazione appaltante
09.10.2023 - CORTE DEI CONTI I SEZ. D'APPELLO DI ROMA n.416
DANNO ERARIALE - CONDOTTA CONTRA LEGEM - PERCORSO PROCEDURALE NON PREVISTO DALLA NORMATIVA - INSUFFICIENZA EX SE
A CONFIGURARE RESPONSABILITA' ERARIALE - ASSOLUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Interessante arresto giurisprudenziale della Corte dei Conti Centrale d'Appello la quale, in riforma della sentenza
di condanna emessa in primo grado, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, accoglie l'appello e manda assolto il pubblico dipendente, ex Comandante della Polizia
Municipale.
La fattispecie è quella dell’indebita corresponsione di benefici economici al personale del corpo di Polizia municipale dell’Ente, e segnatamente delle somme destinate ex art. 208 del D. Lgs. n.
285/1992 al Fondo di previdenza integrativa della Polizia municipale che, nella specie, venivano invece direttamente corrisposte agli agenti a seguito di semplice richiesta dagli stessi formulata,
senza dunque l'istituzione di apposito Fondo di gestione e/o di alcun iter, come dalla norma prevista.
In primo grado, ritenendo accertata la responsabilità a carico dell'incolpato, stante il comportamento palesemente contra legem, è stata emessa sentenza di condanna.
La Corte dei Conti d'Appello, scolpendo un principio di sicura rilevanza, ha accolto l'appello e riformato la sentenza di condanna, in particolare rilevando che "seppure la condotta tenuta
dall’appellante, peraltro conforme ad una reiterata prassi, si ponga in aperto contrasto con le disposizioni normative e regolamentari appena richiamate, ciò non può, tuttavia, reputarsi sufficiente
ai fini del configurarsi della responsabilità erariale. Reputa, infatti, il Collegio che la non conformità dell’azione amministrativa al percorso procedurale previsto dalla normativa e dalla
contrattazione collettiva in materia non è idonea a generare, di per sé, una fattispecie di responsabilità amministrativa in capo all’appellante, non essendo stata fornita dalla competente Procura
regionale la prova che, a tali accertate violazioni della disciplina in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative".
02.08.2023 - TAR CAMPANIA I Sez n. 4738
IN TEMA DI GARA - LEGITTIMAZIONE A CENSURARE L'OFFERTA DELLA AGGIUDICATARIA - NON SUSSISTE IN CASO DI LEGITTIMA (E ACCLARATA) ESCLUSIONE -
In un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla, il TAR Napoli ha fornito un ulteriore interessante chiarimento in tema di gara e segnatamente in ordine alla possibilità o meno per l'impresa (ricorrente) esclusa di contestare l'offerta dell'aggiudicataria, ritenuta congrua dalla S.A.
Superato, infatti, il mancato coinvolgimento della commissione di gara nella fase di verifica dell’anomalia, positivamente scrutinato in sede cautelare e poi emendato dalla stazione appaltante che ha fatto riunire la commissione di gara la quale con il verbale impugnato con i motivi aggiunti ha ratificato l’operato del RUP e dopo aver pertanto così acclarata l’infondatezza delle censure avverso la disposta esclusione della ricorrente, devono ritenersi inammissibili le censure da essa proposte dalla avverso la valutazione di congruità operata dalla stazione appaltante in relazione all’offerta dell'aggiudicataria.
Il concorrente legittimamente escluso dalla gara non ha interesse a contestare, in sede giurisdizionale, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad altro concorrente, dovendo essere considerato “offerente non interessato”, in quanto l’infondatezza delle censure avverso il provvedimento di esclusione comporta la carenza di interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico.
Nella specie essendo stata appurata l’immunità della disposta esclusione dai vizi di legittimità denunciati, la ricorrente risulta carente di interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della controinteressata laddove l'accoglimento delle censure proposte avverso l’aggiudicazione in favore della M. non comporterebbe, infatti, l’affidamento dell'appalto in suo favore; né l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara (possibilità remota nel caso di specie in cui vi sono altri operatori economici partecipanti) può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura. Peraltro tale approdo non contrasta gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale il concorrente che sia escluso dalla procedura di gara con provvedimento definitivo è privo di legittimazione a ricorrere avverso gli ulteriori atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva ad altro concorrente (cfr. Cons. Stato n. 374/2020 che richiama Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016 C-355/15 Bietregemeinschaft Technische Gebaudedetreuung Gesmbh un Caverion Osterreich).
04.07.2023 - CONSIGLIO DI STATO VII Sez n. 6549
CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - ONERE PROVA PUBBLICAZIONE LAVORI ED
EVENTUALE ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA'
Interessante chiarimento del Consiglio di Stato, in ordine all’obbligo del deposito delle pubblicazioni richiamate nel curriculum, benchè
avvenuto oltre il termine del Bando, in un caso patrocinato dall’Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla.
Rigettando le avverse censure che sostenevano la falsità della dichiarazione della partecipante risultata vincitrice in ordine all’assolvimento all’obbligo di pubblicazione, sia presso l'Archivio
Regionale sia presso l'Archivio Nazionale (Biblioteca Nazionale di Firenze), stante la taratura inferiore alle duecento copie e perciò rientranti nel campo di applicazione dell'esonero parziale di
cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/2006, il Consiglio di Stato chiarisce - confermando il TAR Campania - che sebbene tale deposito risulti essere stato effettuato dopo la data di scadenza del Bando, la
dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può affatto considerarsi falsa nè comportare l’invocata esclusione
dalla procedura.
Ed infatti, acclara il Consiglio di Stato, considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006 (rubricato “Soggetti obbligati e istituti depositari”), l’obbligo del deposito presso gli
istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore, sul responsabile della pubblicazione ovvero sul tipografo ove manchi l'editore, e considerato altresì che questi ultimi, ai sensi
dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, devono assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare va, infatti, considerato che la medesima,
alla data di scadenza del bando, ha comunque correttamente (dichiarato di aver) adempiuto agli obblighi posti dalle norme richiamate a suo esclusivo carico, che il termine di sessanta giorni di cui
al richiamato art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni entro la data
di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della dichiarante dalla
procedura.
22.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 3087
CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AZIENDA SANITARIA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MATERIA DI ESAME "DIRITTO AMMINISTRATIVO" - RIENTRANO
Sono inoltre infondati il secondo e terzo motivo, con cui i candidati ricorrenti lamentano l’illegittimità della loro esclusione, per essere stati sottoposti
a quesiti e risposte su materie non previste dal bando stesso, in violazione delle sue pertinenti previsioni.
Sul punto basti rilevare, come anche ben rimarcato dalla difesa resistente, che la normativa sui contratti pubblici e su anticorruzione e trasparenza va senz’altro ricompresa nell’ambito della
materia “diritto amministrativo”, posto che il riferimento agli “elementi” di una determinata materia concerne il livello di approfondimento della conoscenza richiesta, ma non muta l’oggetto della
materia medesima.
Nel caso di specie, in particolare, la materia d’esame “elementi di diritto amministrativo” non escludeva elementi essenziali di conoscenza in tema di
contrattualistica pubblica e capacità contrattuale della P.A. nonché dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, in cui sono oramai naturalmente compresi trasparenza e anticorruzione,
da intendersi, peraltro, di stretta attualità, e dunque
contenuti certamente pretensibili in capo ad un candidato che debba prepararsi, sia pure nei limiti dell’approfondimento minimo richiesto, in “diritto amministrativo”.
17.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 2996
CONCORSO PUBBLICO A DIRIGENTE - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA RELATIVA PROCEDURA CONCORSUALE - PRESUPPOSTI - NON SUSSISTONO
Riguardo all’inquadramento dell’avversato provvedimento di secondo grado, la fattispecie appare riconducibile al potere di
annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che, come noto, postula la ricorrenza di specifici presupposti, quali l’originaria illegittimità del provvedimento,
l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità
violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
Come noto, l'esercizio del potere di autotutela è espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'amministrazione dall’obbligo di dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti.
in assenza di documentate violazioni delle precitate disposizioni, la
decisione di annullamento appare viziata per carenza del presupposto costituito dalla illegittimità dell’azione amministrativa; si aggiunga che la motivazione addotta (“…la predisposizione con largo
anticipo dei temi/tracce delle prove scritte costituisce, a parere di questo RUP e dell’Amministrazione, una procedura per lo meno anomala che ha viziato gli atti fin qui richiamati, esponendo l’Ente
a possibili azioni giudiziarie”) si fonda su un giudizio di “anomalia” privo di specifici riscontri oggettivi e, in specie, non risulta allegato alcun concreto indizio del pericolo di violazione
della segretezza delle tracce elaborate, alla luce delle richiamate rassicurazioni fornite dalla commissione esaminatrice circa il rispetto del divieto di divulgazione.
16.01.2023 - TAR CAMPANIA VI Sez n. 361
INPS - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA AZIENDA CALZATURIERA IN DIFFICOLTA' - ART. 14 DLGS. 148/2015 PROCEDURA CONSULTAZIONE SINDACALE PREVENTIVA - TERMINE NON PERENTORIO - SPETTA
A fronte della richiesta di cassa Inegrazione ordinaria, sia per personale a tempo pieno che part-time, da parte di Azienda calzaturiera caduta in difficoltà per mancanza di ordini, commesse e lavoro in periodo post-Covid, l'INPS aveva opposto il diniego assumendo che “l’azienda non ha assolto preventivamente all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 148/15, in quanto, come si evince dagli atti, la comunicazione alle RSA e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stata trasmessa in data 02/02/2022 quindi dopo l’inizio della cigo”. In buona sostanza, secondo l'INPS, come peraltro ribadito in giudizio, il predetto termine ha natura perentoria, pertanto l'Azienda andava e va esclusa dal beneficio di legge.
Il TAR di Napoli, invece, ha ritenuto che "gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 148/15 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione o meglio che l’articolo 14 non prevede sanzioni in caso di inosservanza della disposizione che prescrive che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento, cosicché è possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva".
Osserva ancora il TAR, fornendo un importante chiarimento che: "Si è infatti rilevato che, benché il primo comma dell’articolo 14 citato prescriva che la consultazione debba essere preventiva, la previsione in caso di inosservanza di questo obbligo della inammissibilità della domanda costituisce una sanzione non solo non prevista ma anche non proporzionata, dato che: a) la norma prevede una consultazione sindacale ma non subordina l’accesso al beneficio all’assenso della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; b) la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali; c) non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento".
18.11.2022 - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA n. 259
AZIONE ERARIALE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI DI SOCIETA' PUBBLICA (EXPO 2015) IN SEDE DI ELABORAZIONE DI PROPOSTA TRANSATTIVA
NON SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE -
In tema di esercizio dell’azione erariale nei confronti dei consulenti di società indiscutiblmente pubblica (Expo 2015 s.p.a.), va accertata la sussistenza del rapporto di servizio degli odierni convenuti, membri
del Team tecnico legale per l’elaborazione della proposta di transazione.
In tal senso appare erroneo il presupposto dell’esercizio dell’azione erariale laddove si ritiene che in capo ai componenti del Team
tecnico-legale, sussista un rapporto di servizio con Expo 2015 s.p.a., inteso quale relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento di un soggetto esterno – investito del compito di porre in essere un’attività dell’amministrazione – nell’apparato organico di un ente pubblico, in grado di rendere il primo compartecipe dell’attività del secondo.
Al contrario laddove, come in specie, si tratta di svolgere attività professionale, con compiti di consulenza finalizzata a garantire assistenza giuridica nel corso della procedura transattiva, nell’ambito della fase preparatoria alla stesura della proposta, mancano i requisiti essenziali, richiesti dalla giurisprudenza contabile, perché possa considerarsi sussistente un rapporto di servizio e pertanto l'azione per danno erariale spiegata, sulla base di un petitum sostanziale concernente l'inadempimento di obblighi contrattuali connessi all’esecuzione di una prestazione professionale, esula dalla giurisdizione contabile qualora tale rapporto non si connoti, in concreto, come relazione di servizio comportante l'assunzione, da parte delle stesse, di potestà pubblicistiche ed il loro inserimento, anche temporaneo, nella struttura organizzativa della società in house.
30.12.2022 - TAR CAMPANIA VI Sez n. 8152
SILENZIO E TERMINE PER RICORRERE EX ART. 31 CPA - MORTE DURANTE L'ANNO DEL SOGGETTO CHE HA PROPOSTO DIFFIDA -
"INTERRUZIONE" IN FASE STRAGIUDIZIALE - ANALOGIA CON IL PROCESSO - CONSEGUENZE -
Pronuncia innovativa e di sicuro interesse in tema di processo amministrativo e segnatamente di formazione di silenzio rifiuto e successiva impugnazione, qui relativa a fattispecie non
normata espressamente.
Premesso che aveva in primis formalmente sollevato possibili profili di irricevibilità del ricorso per intempestività del gravame - proposto dai ricorrenti eredi del de cuius oltre l'anno dalla
primigenia diffida - il TAR ha invece condiviso le osservazioni fornite dalla difesa in sede di memoria [fondate sull'analogia con l'ipotesi di interruzione del giudizio, benchè il caso de quo, fase
stragiudiziale, non sia espressamente previsto dalla norma], ritenendo il ricorso ricevibile, ammissibile e infine accogliendolo.
"Quanto al profilo di intempestività" osserva il TAR "convincente si appalesa l’accostamento operato dai ricorrenti della fattispecie che ne occupa alle vicende processuali conseguenti all’evento
morte.
E, invero, la primigenia diffida dell’aprile 2021 –rispetto alla quale,all’evidenza, il presente ricorso è tardivo- è stata presentata da altro soggetto, id est dal sig.
A.T..
Il successivo atto, del 5.10.2021, sebbene avente ad oggetto i medesimi atti e fatti, è stato presentato –a seguito del decesso del sig. A.T. -
dai suoi eredi, id est da soggetti diversi.
Talchè: se, nell’ambito di un processo, la morte di una parte determina la interruzione, al fine di consentire agli eredi – vale a dire a
soggetti diversi dallaparte originaria- di “entrare” nel giudizio plena causae cognitio, assumendone le prerogative, gli oneri e i pesi, pel tramite di apposita riassunzione; allora, e parimenti, il
procedimento iniziato –ovvero il decorso di un termine avviato- per effetto della iniziativa di una parte procedimentale, poi deceduta,non può essere “insensibile” all’evento traumatico della morte;
talchè ben può e deve essere concesso agli eredi –anche in ambito “procedimentale”- un ragionevole spatium deliberandi funzionale a consentire loro di valutare tota re perspecta e causa cognita se
“proseguire”, ovvero dismettere la iniziativa procedimentale già avviata dal de cuius, loro dante causa.
Nella fattispecie, dopo la diffida del sig. A.T. dell’aprile 2021, vi è stata una rinnovata istanza di diffida dell’ottobre 2021 da parte degli
eredi, che quivi indi ricorrono con atto notificato e depositato tempestivamente."
07.10.2022 - TAR CAMPANIA II SEZ N. 6199
CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E OBBLIGO DEPOSITO (TARDIVO) DELLE PUBBLICAZIONI - CONSEGUENZE
Sebbene il deposito (presso Archivio regionale e nazionale per esonero parziale ex art. 9 DPR n. 252/06) risulti essere stato effettuato dopo
la data di scadenza del Bando, la dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può considerarsi falsa nè
comportare l’ esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006,, l’obbligo del deposito presso gli istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore che, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252,
deve assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare, è corretta la dichiarazione di aver assolto all'obbligo, alla data di scadenza del
bando, atteso che il termine di sessanta giorni predetto, non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni
entro la data di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della
dichiarante dalla procedura.
04.07.2022 - CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N.5441
Edilizia - Difformità parziale o totale - Applicabilità art. 34 DPR n. 380/01 Intervento eseguito quale mera difformità dal titolo - ove parziale e non in difetto o in totale dallo stesso - va valutato ai fini della applicabilità dell'art. 34 DPR n. 380/01 che, in presenza di una parziale difformità dal P.d.C. inibisce l'adozione della misura demolitoria quando questa non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in difformità.
(Riforma TAR Campania VIII Sez. n. 1366/2021)
13.06.2022 - TAR LAZIO V SEZ. N.7750
Concorso pubblico - Giudizio dell'organo di valutazione costituisce espressione della discrzionalità tecnica ad esso riservata le cui valutazioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice di legittimità, salvo nel caso di irragionevolezza, erroneità e travisamento nei fatti o arbitrarietà.
Eventuali pareri prodotti dalla parte espressi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti atteso che neppure attraversi questi ultimi è consetnito al Giudice sostituire la propria valutazione a quella dei componenti della Commissione.
04.05.2022 - CONSIGLIO DI STATO III Sezione n.3477
Stabilizzazione personale precario sanità - Lavoratori in regime di somministrazione previsto dall'art. 20, comma 9 D.Lgg.n. 5/2017
Dopo sentenza Corte Cost. 250/2021 - Non spetta - Disciplina differenziata da e quella di cui all'art. 1 comma 543 L.n.208/2015
(Riforma TAR Campania V Sez. n. 2522/2021)
16.02.2022 - TAR LAZIO I SEZIONE QUATER N. 996
Concorso pubblico Polizia di Stato - Prova fisica della corsa non terminata per infortunio durante l'esecuzione - Candidato dichiarato non idoneo - Spetta la ripetizione -
04.01.2022 - TAR CAMPANIA VIII Sez. n.51
Edilizia Impugnativa Permesso di costruire rilasciato a terzi - Dies a quo per l'impugnativa diverso in funzione dell'oggetto della contestazione: laddove si assume l'irrealizzabilità tout court i sessanta giorni decorrono dall'avvio dei lavori e non dall'ultimazione degli stessi nè dalla perceazione dell'effetto lesivo (come nel caso si contesta violazione delle distanze o consistenza del manufatto).
02.07.2021 TAR LOMBARDIA IV SEZ. N. 1635
TRASFERIMENTO TEMPORANEO FINANZIERE EX ART. 42 BIS D.LGS. N. 151/2001 - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE GENERICAMENTE RIFERITA AL DEFICIT DEL PERSONALE E APODITTICA "INSOSTITUIBILITÀ" DEL MILITARE.
A MENTE DELLA NOVITÀ LEGISLATIVA DI CUI ALL'ART. 45, CO.31 BIS, D.LGS. N.86/2017, L'INDIVUDAZIONE DELLE MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO PRESUPPONE ATTENTA VALUTAZIONE FATTISPECIE CON RIGUARDO ALL'INTERESSE DEL MINORE ESPLICITAMENTE TUTELATO DALL'ART. 24 COST E CONVENZIONE INTERNAZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO 20.11.1989 RAIFICATA CON L.N.176/91.
17.06.2021 TAR CAMPANIA I SEZ. N. 4177
IN TEMA DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA - INSUFFICIENZA DI ELEMENTI A SOSTEGNO IN ORDINE AL RAPPORTO DI CONVIVENZA CON SOGGETTO CONTROINDICATO -
INFORMATIVA AFFETTA DA PERPLESSITÀ E VIZI ISTRUTTORI IN RAGIONE DELL'ASSIOMATICA CONSEGUENZA CHE SI FA DERIVARE DAL RAPPORTO DI CONVIVENZA DEL RICORRENTE, PONENDO IN DIRETTA RELAZIONE I PREGIUDIZI PENALI DELLA CONVIVENTE CON L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ DI IMPRESA, VALUTANDO PERTANTO ESISTENTE I PERICOLI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA.
28.05.2021 TAR LOMBARDIA IV SEZ. N. 1328
LA DOMANDA DI MANLEVA, ANCHE SE PROPOSTA DA UN ENTE PUBBLICO IN RELAZIONE AL
RAPPORTO ASSICURATIVO, ATTIENE AD UN RAPPORTO PARITETICO FRA AMMINISTRAZIONE ED OPERATORE PRIVATO, SENZA ALCUN ESERCIZIO DI POTERE AUTORITATIVO EX ART. 7 DEL C.P.A., SICCHÈ LE RELATIVE CONTROVERSIE
SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.
LA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DIRETTAMENTE CONTRO IL DIPENDENTE (PERSONA FISICA) PER FATTI INERENTI LE FUNZIONI SVOLTE ALL'INTERNO
DELLA P.A. ESULA DALLA GIURISDIZIONE DEL G.A. NON POTENDO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO CONOSCERE DI CONTROVERSIE ALLE QUALI È ESTRANEA LA P.A. (CASS. S.U. N.
6690/20).
28.12.2020 CONSIGLIO DI STATO IV SEZ. N. 8426
EDILIZIA E URBANISTICA - RAPPORTO TRA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RET - LA PREDISPOSIZIONE DEL RET CORRISPONDE ALLA ESIGENZA DI RAGGIUNGERE UNA UNIFORMITA' SEMANTICA IN UN AMBITO TECNICO SEGNATO DA FREQUENTI OSCILLAZIONI LESSICALI.
IN CASO DI COMUNE INADEMPIENTE RISPETTO AL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEL PROPRIO REC, LE PREVISIONI DEL RET NON POSSONO INCIDERE SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI DEL PIANO (INMANCANZA DI UNA ESPRESSA PREVISIONE NELLA NORMATIVA DI SETTORE) NON POTENDO AVERE EFFETTI COSI RADICALMENTE EVERSIVI SULLA AUTONOMIA PIANIFICATORIA DEGLI ENTI LOCALI.
11.06.2020 CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N. 3731
EDILIZIA E URBANISTICA - IMPUGNATIVA P.D.C. DIES A QUO NON NECESSARIO CONOSCERE TUTTI GLI ELEMENTI ESSENDO SUFFICIENTE AUTORITA' EMANANTE, DATA E DISPOSITIVO -
ACCOGLIMENTO MOTIVO DI APPELLO CON DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITA' RICORSO IN PRIME CURE PER TARDIVITA' PRECLUDE ESAME ALTRE CENSURE EX ART . 112 C.P.C. IN ADERNZA AL PRINCIPIO CHIESTO E PRONUNCIATO
28.05.2020 TAR CAMPANIA - VIII SEZ. N. 2049
EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EX L.N.326/2003 - ANNULLAMENTO IN AUTOTTUTELA PERCHE' L'ISTANZA E' STATA PRESENTATA OLTRE I 90 GIORNI DALLA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DUNQUE A BENE GIA' ACQUISITO - ILLEGITTIMITA' IN QUANTO TROVA QUI APPLICAZIONE ESCLUSIVAMENTE LA DISCIPLINA STRAORDINARIA, PROPRIA ED AUTONOMA DI CUI AL CONDONO E NON QUELLA ORDINARIA DI CUI AL D.P.R. N. 380/01
07.05.2020 TAR CAMPANIA - VIII SEZ. N. 1659
INVALIDITA' AD EFFETTO CADUCANTE O AD EFFETTO VIZIANTE - NEL PRIMO CASO, A DIFFERENZA DEL SECONDO, L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO PRESUPPOSTO SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE ALL'ATTO CONSEGUENZALE ANCHE QUANDO NON IMPUGNATO
25.03.2020 TAR CAMPANIA - I SEZ. N. 1225
SANITA' - TETTI DI SPESA - SILENZIO - SUSSISTE - OBBLIGO DI DETERMINARSI - DCA 66/2018 - GIURISDIZIONE G.A.
L’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE MUOVE DA UN PRESUPPOSTO ERRATO, IN QUANTO IL PRESENTE GIUDIZIO NON HA AD OGGETTO UNA QUESTIONE MERAMENTE PATRIMONIALE, MA PRESUPPONE L’ESERCIZIO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DI UN POTERE AUTORITATIVO: L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE CONCLUDA IL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LE PREDETTE ISTANZE E, IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLA PRETESA SOSTANZIALE, L’ATTUAZIONE DEL DCA N. 66/2018 CON LA RELATIVA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA.
LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA, CUI QUESTO GIUDICE INTENDE DARE CONTINUITÀ, HA EVIDENZIATO CHE SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (EX ART. 133, COMMA 1, LETT. C) C.P.A.) LE CONTROVERSIE CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, A) DEL TETTO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO, B) DELLA CAPACITÀ OPERATIVA MASSIMA O ANCORA LA SUDDIVISIONE DELLA SPESA TRA LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI; NONCHÉ IL SISTEMA DI REGRESSIONE PROGRESSIVA DEL RIMBORSO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE CHE ECCEDONO IL TETTO MASSIMO PREFISSATO. CIÒ IN QUANTO SI TRATTA DI ATTIVITÀ TUTTE INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DI FRONTE AL QUALE LA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DELL'OPERATORE SANITARIO ASSUME LA CONSISTENZA DI INTERESSE LEGITTIMO (CFR., CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 30/10/2019, N.7426).
NEL CASO DI SPECIE. LA CONTROVERSIA RIENTRA TRA QUELLE VOLTE ALLA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA.
NE CONSEGUE CHE L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE VA RESPINTA.
21.01.2020 TAR CAMPANIA - II SEZ. N. 272
AVVOCATO PUBBLICO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DETERMINA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A COMPIERE ATTI PROCESSUALI E IL VENIR MENO DELLO JUS POSTULANDI EX ART. 3301 C.P.C. CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL PROCESSO (CFR. C.D.S., V SEZ., 25.02.2015 N. 937)
10.12.2019 TAR CAMPANIA - I SEZ. N. 5824
INTERDITTIVA ANTIMAFIA "A CASCATA" - "WHITE LIST" - COINTERESSENZA TRA DUE SOCIETA' (UNA COLPITA E ALTRA IN BONIS) RISCHIO IN RE IPSA NON SUSSISTE - NECESSITANO ULTERIORI E DIVERSI ELEMENTI CONFERMATIVI DI VEROSIMILE CONVERGENZA SU INTERESSI CRIMINALI
12.09.2019 TAR CAMPANIA - V SEZ. N. 1248
CONCORSO PUBBLICO AZIENDA OSPEDALIERA - RISPOSTE A SCELTA MULTIPLA- ASSENZA DI UNIVOCITA' NELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO - ILLEGITTIMITA' - TRAVALICAMENTO DEL CONFINE AL SINDACATO DEL GIUDICE IN MATERIA DI DISCREZIONALITA' TECNICA - NON SUSSISTE - CONSEGUENZA: AMMISSIONE CON RISERVA -
06.08.2019 CONSIGLIO DI STATO IV SEZ N.5591
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - LOTTIZZAZIONE MATERIALE - CARTOLARE - MISTA - ART. 30 D.P.R. N. 380/01 E ART. 23 L.REG.LAZIO N.15/08 - FATTISPECIE - QUANDO SI CONFIGURA
21.05.2019 TAR CAMPANIA NAPOLI I SEZ N. 2700
SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE PER DIMISSIONI MAGGIORANZA CONSIGLIERI - DELEGA CONTENUTA NELLO STESSO ATTO DI DIMISSIONI AUTENTICATE DAL NOTAIO - RISPETTATO ART. 38 COMMA 8 D.LGS. 267/00 - DISTINZIONE TRA DIMISSIONI INFRA E ULTRA DIMIDIUM - IRRILEVANZA
10.05.2019 TAR LOMBARDIA MILANO I SEZ ORD.N.533
VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO - ABBATTIMENTO TOTALE ALBERATURA DI BAGOLARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELL'ENTE - INAMMISSIBILE -
06.04.2019 TRIBUNALE NAPOLI SEZ LAVORO N.2549
BUONA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - FASE C - DOCENTE ASSEGNATA IN LOMBARDIA - ILLEGITTIMITA' - DISPONE TRASFERIMENTO IN CAMPANIA QUALE AMBITO DI PREFERENZA - ART.1 CO.108 SS. L.N.107/2015 - O.M. N. 214/2016 e CCNNLL 8.4.2016
04.02.2019 CORTE DEI CONTI III SEZ CENTR. APP. N.11
IN TEMA DI DANNO ERARIALE IN AMBITO SANITARIO - RAPPORTO CON LA CONDANNA PENALE - NON AUTOMATICITA' - VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL SINGOLO CASO - NECESSARIETA' - VIOLAZIONE DI LEGGE NON SUFFICIENTE - OCCORRE INGIUSTIFICATA DIMINUZIONE PATRIMONIALE
17.01.2019 TAR CAMPANIA VI SEZ. N.243
ACCESSO AGLI ATTI - INTERESSE "SERIO E NON EMULATIVO" ED AVENTE CARATTERE PERSONALE E CONCRETO - NECESSARIETA' - INDISTINTO INTERESSE DI QUALISASI CITTADINO ALLA LEGALITA' O AL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENTE -
28.12.2018 TAR LAZIO III SEZ. BIS N.12578
ESCLUSIVITA’ DEL SISTEMA DI COMPILAZIIONE ON LINE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO – BLOCCO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO – ERRORE SCUSABILE - SCUOLA - NON AMMISSIONE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER 1 POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ERRORE MATERIALE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMTA’ –
20.08.2018 CONSIGLIO DI STATO III SEZ. N.4983/2018
APPALTI - PROCEDURA DI GARA - IMPUGNATIVA ALTRUI AMMISSIONE - PRECISAZIONI IN TEMA DI DIES A QUO - TARDIVITA' DEL RICORSO CON IL RITO SUPERSPECIALE - INAMMISSIBILITA'
21.06.2018 TAR CAMPANIA IV SEZ. N.4188/2018
ELEZIONI DIRETTORE CONSERVATORIO MUSICA - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - NECESSITA INTERESSE PUBBLICO QUALIFICATO - AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - ESIGENZA DI COMPARAZIONE
ELEZIONI DIRETTORE CONSERVATORIO MUSICA - PROFESSORI DI II FASCIA - PARTECIPAZIONE ALLA ELEZIONE ALLA CARICA DI DIRETTORE - POSSIBILITA'
02.05.2018 TRIBUNALE MILANO LAVORO N.1161/2018
BUONA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - FASE C - RICORSO GIURISDIZIONALE - NECESSITA' INTEGRAZIONE CONTRADDITORIO - NON SUSSISTE
11.04.2018 TAR CAMPANIA I SEZ. N.2402/2018
APPALTI OPERE PUBBLICHE - GARA - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA MIGLIORATIVA - RILIEVI IN GIUDIZIO PER SALTUM - AMMISSIBILITA' E LIMITI
24.01.2018 TAR CAMPANIA V SEZ. N.472/2018
PROCESSO AMMINISTRATIVO - INTERVENTO AD ADIUVANDUM - ADESIVO DIPENDENTE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
30.11 2017 CORTE DEI CONTI CAMPANIA N.423
DANNO ERARIALE - AZIONE DI RESPONSABILITA' PER PRESUNTO PAGAMENTO INDEBITO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESCRIZIONE
14.11.2017 CONSIGLIO DI STATO, III SEZ N. 5261
DASPO EVENTI SPORTIVI - MISURA DI NATURA PREVENTIVA E NON SANZIONATORIA DEL COMPORTAMENTO - PRESUPPOSTI
07.11.2017 TAR CAMPANIA SEZ VIII N. 5219
EDILIZIA E URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - SILENZIO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ANCHE DOPO D.L. 70/2011
17.10.2017 TAR CAMPANIA SEZ V N.4855
RICORSO STRAORDINARIO AMMESSO SOLO PER LE CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA -
17.10.2017 TAR CAMPANIA SEZ V N.4855
CONCORSO PUBBLICO PROCEDURE CONCORSUALI - RISERVA ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SPECIFICITA'
16.10.2017 CONSIGLIO DI STATO V SEZ N.4785
PROVINCE - DISSESTO FINANZIARIO - ENTRATE PROPRIE INTRODUZIONE - LIMITI
07.07.2017 TAR CAMPANIA V SEZ N.3673/17
AVVOCATI DIPENDENTI ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTO CORRESPONSIONE COMPENSI - GIURISDIZIONE G.A. SUSSISTE
06.06.2017 TAR CAMPANIA VIII SEZ N.2965
EDILIZIA E URBANISTICA - AREA GIA' URBANIZZATA - PREVISIONE DI PUA DELLO STRUMENTO URBANISTICO - NON OCCORRE
24.05.2017 CONSIGLIO DI STATO V SEZ N. 2446
RIFORMA TAR TOSCANA, II SEZ NN. 851/15
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - REALIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNO DA RITARDO DERIVANTE DA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - MERO ANNULLAMENTO ATTO INSUFFICIENTE - CARENZA PROVA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELL'ILLECITO
19.05.2017 TRIBUNALE NAPOLI NORD SEZ. LAVORO N.23230
SCUOLA - MOBILITA' FASE C - PROCEDURA ASSEGNAZIONE CATTEDRE - ERRONEITA' - OBBLIGO ASSEGNAZIONE IN CAMPANIA COME PRESCELTO IN SEDE DI DOMANDA
09.01.2017 CONSIGLIO DI STATO III SEZ N. 27/2017
FARMACIA COMUNALE - PRELAZIONE - DECADENZA PER MANCATA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLA REGIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO - ART. 1 COMMA 193 L.REG CAMPANIA N.16/2014 NON HA PORTATA SANANTE
04.11.2016 TAR CAMPANIA VIII SEZ ORD N. 177
ESAMI AVVOCATO - MOTIVAZIONE "POCO PERSONALE E CON MOLTA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA" NON RAGIONEVOLE IN RELAZIONE ALLA TERZA PROVA DI REDAZIONE DALL'ATTO GIUDIZIARIO - ESAMI AVVOCATO - PLAGIO - ELABORATI SOLO IN PARTE ANALOGHI MA DIVERSAMENTE STRUTTURATI - NON SUSSISTE
21.07.2016 TAR CAMPANIA VI SEZ N.3813
GUARDIA DI FINANZA - INDENNITA' DI MISSIONE IN CASO DI DISTACCO TEMPORANEO - SPETTA
05.07.2016 TAR CAMPANIA II SEZ N.3326
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO - INAMMISSIBILE - ANCHE DOPO ENTRATA IN VIGORE DELLA L.N.15/2005 DI MODIFICA DELLA L.N.241/90
24.06.2016 TAR CAMPANIA II SEZ. N. 3239
EDILIZIA E URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRIUIRE DIRETTO IN ZONA DI PREVISIONE DI LOTTIZZAZIONE IN PRESENZA DI PRESSOCHE' COMPLETA URBANIZZAZIONE
12.05.2016 CONSIGLIO DI STATO V SEZ. N.1754
APPALTI LAVORI PUBBLICI - CONSORZI STABILI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ORGANISMO CONSORTILE - DISPOSIZIONI ACCELERATORIE D.L.n.133/2014 E TUTELA CAUTELARE -
11.02.2016 TAR CAMPANIA VIII SEZ. N.772
EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO APPLICAZIONE ART. 31, II comma L. N. 47/85 - FORMAZIONE SILENZIO - PRESUPPOSTI
10.02.2016 TAR CAMPANIA IV SEZ N.727
CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - CANDIDATA INSERITA IN GRADUATORIA CON RISERVA STANTE LA PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO - ILLEGITTIMITA' - AMMISSIONE PLENO IURE - SPETTA
16.12.2015 TAR LAZIO I SEZ BIS N.14116/2015
CONCORSO VFB - ESCLUSIONE - INIDONEITA' FISICA - VERIFICAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
12.12.2015 TAR CAMPANIA V SEZ. N.2256/15 ORD.
CONCORSO PUBBLICO - ASL - PREVISIONE DI MODALITA' UNICA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE - ONERE RICADE SULLA P.A.
09.12.2015 TAR CAMPANIA VIII SEZ N.5711
ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO - INTERESSE PUBBLICO IN RE IPSA IN CASO DI FALSA INFEDELE ERRONEA O INESATTA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'
09.11.2015 TAR TOSCANA I SEZ N.1516/2015
GARA APPALTO - LAVORI PUBBLICI - PORTATA ART.38, II COMMA CODICE APPALTI - ILLEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DOPO LA RIAMMISSIONE DI ALTRI CONCORRENTI
06.10.2015 TAR CAMPANIA III SEZ N.4690/2015
EDILIZIA E URBANISTICA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE EDIFICI - OPERE DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA EX ART.6, I co. DPR.N.380/01
17.06.2015 TAR CAMPANIA VII SEZ N.3224/2015
GARA FORNITURA - CLAUSOLA BANDO ESCLUDENTE - APPLICAZIONE NON MECCANICA MA SECONDO RAGIONEVOLEZZA
17.06.2015 TAR LAZIO SEZ III BIS N.8440/2015
NUMERO CHIUSO MEDICINA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO - NON NECESSARIA LA PROVA CONCRETA
07.04.2015 TAR LAZIO LATINA N.314
PROCESSO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI SPECIFICITA' DEI MOTIVI ART.40 CPA - E' CAUSA DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
09.01.2015 TAR LAZIO LATINA N.18
GARA SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA MODIFICA BANDO RIAPERTURA TERMINI
27.11.2014 TAR CAMPANIA VII SEZ N.6140
SILENZIO - SULL'OBBLIGO DELLE AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE IN ORDINE ALLE ISTANZE DEI CITTADINI
NELL'ATTUALE DEMOCRAZIA AMMINISTRATIVA IMPRONTATA ALLA TRASPARENZA (EX.ART.97 COST.) ED ALL'APICALE CANONE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA CARTA DI NIZZA SI DEVE RITENERE AMPLIATO L'OBBLIGO DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI RISPONDERE ALLE ISTANZE AVANZATE DAI CITTADINI LADDOVE UN RISALENTE E RADICATO "RAPPORTO" SUSSISTENTE TRA PARTE PUBBLICA E PRIVATA IN ORDINE AL SUSSEGUIRSI E SVILUPPARSI DEL RAPPORTO CONCESSORIO CHE RENDE LA INTERLOCUZIONE TRA TALI SOGGETTI QUALIFICATA E DIFFERENZIATA INNESCA CERTAMENTE UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CONCESSIONARIO A RICEVERE UNA SIGNIFICATIVA RISPOSTA ALLA SUA ISTANZA
16.09.2014 TAR LAZIO II SEZ N.9660
CONCORSO AGENZIA ENTRATE "PROVA DI RESISTENZA"
LADDOVE IL RICORRENTE ABBIA DIMOSTRATO CHE UN C.D. QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA ABBIA DUE SOLUZIONI CORRETTE - TRA CUI QUELLA DA LUI FORNITA - E CHE CON QUEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO SI COLLOCCHI IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA NON HA L'ONERE DI PROVVEDERE AL RICALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI CHE NON HANNO INTERPOSTO GRAVAME ESSENDO QUESTI ULTIMI VERI E PROPRI "COINTERESSATI" IN POSIZIONE ANALOGA ALLA SUA
11.09.2014 TAR CAMPANIA II SEZ ORD.N.1461
EDILIZIA - ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI
CON ORDINANZA N.1461/2014 IL TAR CAMPANIA PRONUNCIANDOSI SU RICORSO PROPOSTO AVVERSO l'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI AVVENUTA IN SEDE DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE AL COMUNE QUALE "AVENTE DIRITTO" ACCOGLIE E SOSPENDE PUR IN MANCANZA DI IMPUGNATIVA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE
21.07.2014 TAR LAZIO III SEZ BIS ORD. N. 7843
NUMERO CHIUSO MEDICINA
CON ORDIIANZA N.7843/2014 IL TAR LAZIO - RITENENDO CHE IL RICORSO PRESENTA PROFILI DI FONDATEZZA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO CONCORSUALE - ACCOGLIE LA DOMANDA E AMMETTE CON RISERVA I RICORRENTI ALLA IMMATRICOLAZIONE IN SOVRANNUMERO ED ALLA FREQUENTAZIONE DELLE LEZIONI
17.07.2014 TAR LAZIO III SEZ DECR. N. 3269
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
CON DECRETO MONOCRATICO IL PRESIDENTE DELLA III SEZIONE DEL TAR LAZIO, IN RAGIONE DELLA PENDENZA DELL'IMPUGNATIVA AVVERSO IL GIUDIZIO DI NON IDONEITA', AMMETTE CON RISERVA IL RICORRENTE AL CONCORSO _ BANDITO NELLE MORE E CON SCADENZA PROSSIMA - PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
13.06.2014 TAR CAMPANIA VIII DECR. N.988
INSEGNANTI - PERCORSI ABILITANTI
CON DECRETO MONOCRATICO IL PRESIDENTE DELL'VIII SEZIONE, DIVERSAMENTE DA QUANTO DECISO DAL TAR LAZIO CHE HA RESPINTO ANALOGHE RICHIESTE HA DISPOSTO L'AMMISSIONE CON RISERVA ALLA FASE FINALE E ALLE PROVE D'ESAME
21.02.2014 TAR CAMPANIA VIII ORD. N. 308/2014
APPALTI - IRREGOLARITA' DURC
IL CARATTERE DI GRAVITA' DELLE IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE DI CUI AL DURC NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE CUI DEVE PERALTRO RITENERSI CONSENTITO ESTENDERE IL POTERE DI CONTROLLO ANCHE A MOMENTI SUCCESSIVI A QUELLO DELL'OFFERTA
22.01.2014 TAR CAMPANIA VIII SEZ ORD N. 103
ESAMI AVVOCATO - ASSERITO PLAGIO
ACCOGLIE E DISPONE NUOVA CORREZIONE DEGLI ELABORATI MANCANDO ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO DI UNA DELLE PROVE PER ASSERITO PLAGIO
20.12.2013 TAR LAZIO I SEZ
CONFISCA BENI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI SFRATTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA QUANDO IL TITOLO GIUDIZIALE CHE NE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO E' SOSPESO STANTE LA PENDENZA DI RICORSO PER CASSAZIONE
07.11.2013 TAR CAMPANIA VIII SEZ
ANNULLAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA
NON E' LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DOPO LUNGO TEMPO DI UNA UNA CONCESSIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI QUALSIVOGLIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA RIMOZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA RIVELATASI ILLEGITTIMA E L'INTERESSE DEL DESTINATARIO DELL'ATTO AL MANTENIMENTO IN VITA DEL TITOLO,
SUL QUALE HA FATTO AFFIDAMENTO
30.10.2013 TAR CAMPANIA V SEZ
ORDINANZA SINDACALE D'URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI
E' ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CHE ORDINA AD HORAS LO SMALTIMENTO E IL RIPRISTINO AMBIENTALE AL PROPRIETARIO SOLO IN RAGIONE DI TALE SUA QUALITA' A PRESCINDERE DALL'ACCERTAMENTO O MENO DI EVENTUALI RESPONSABILITA'
26.04.2013 TAR CAMPANIA VIII SEZ
SILENZIO RIFIUTO E OBBLIGO DI PRONUNCIA -LOTTIZZAZIONE
ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE CON IL QUALE RITIENE DI NON DOVERSI PRONUNCIARE SULLA LOTTIZZAZIONE IN QUANTO SI SAREBBE FORMATO IL SILENZIO RIFIUTO
05.04.2013 TAR PUGLIA SEZ LECCE
CRITERIO DISPONIBILITA' PER SEDE PATRONATO
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SEDE DI PATRONATO NON RILEVA IL TITOLO GIURIDICO IN BASE AL QUALE ESSO DISPONE DEI LOCALI ESSENDO SUFFICIENTE CHE NE ABBIA "PIENA E TOTALE DISPONIBILITA'
25.03.2013 TAR LAZIO SEZ LATINA
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NON SUSSISTE
NON SUSSISTE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA IN CASO DI ACQUISTO IN BUONA FEDE
23.03.2013 CONSIGLIO DI STATO, IV SEZ.
TRASFERIMENTO CARABINIERE PRESUPPOSTI
CARABINIERE, NON OCCORRE L'ESCLUSIVITA' PER IL TRASFERIMENTO EX L.n.104/92
11.03.2013 TAR CAMPANIA V SEZ.
FARMACIA COMUNALE - GARA
INDIRIZZI IN TEMA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE
29.01.2013 CORTE DEI CONTI SEZ CENTRALI ROMA
RESPONSABILITA' ERARIALE IN TEMA DI RIFIUTI
ASSOLTO IL DIRIGENTE UTC PER IL MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
23.12.2011 CONSIGLIO DI STATO, III SEZ.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA - INDENNIZZO CAPI ABBATTUTI INFETTI
PER L'INDENNIZZO DEL COMM.STR. DI GOVERNO PER I CAPI INFETTI DA BRUCELLOSI ABBATTUTI NON E' APPLICABILE LA NORMATIVA ANTIMAFIA EX D.LGS.N.490/94