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Giurisprudenza Studio

In questa sezione, le massime più significative relative  ai casi seguiti dallo Studio Legale Perla

20.05.2024 - TAR CAMPANIA I SEZ. N. 3258

 

APPALTI LAVORI PUBBLICI – PROCEDURA NEGOZIATA - UNICA OFFERTA – NON VALUTATA E GARA DESERTA – RIEDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA – LEGITTIMITA’ – ART. 69 R.D. 827/1924 - NORMA TUTTORA APPLICABILE -


Interessante pronuncia in tema di gara e segnatamente di sussistenza o meno dell'obbligo di dichiarare deserta la gara con una sola offerta, a mente dell'art. 69 R.D. 827/2024, norma che il TAR, in linea con la difesa della S.A. patrocinata dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, ritiene a tutt'oggi applicabile.

Premesso che nel caso in esame la ricorrente ha censurato la scelta dell’ente di dichiarare la gara deserta e di indire di una nuova gara, secondo la sua tesi non ne ricorrerebbero invece i presupposti, occorrendo comunque una valutazione dell’offerta pervenuta che nella fattispecie, per ammissione dello stesso Comune, non è stata effettuata, facendo applicazione dell’art. 69 del R.d. n. 827/1924 (non essendosi riservata nella lex specialis di gara la facoltà di aggiudicare ugualmente nel caso di unica offerta pervenuta).

Precisando che in sede di dichiarazione di gara deserta l’ente ha invocato anche i pareri dell’A.V.C.P. (oggi ANAC) n. 17/2001 che ha ritenuto ancora vigente la predetta disposizione e il parere n. 89/2022 secondo cui non sarebbe conforme alla normativa di settore l’aggiudicazione nel caso di unica offerta pervenuta, secondo la ricorrente la fattispecie de qua sarebbe invece governata dal nuovo codice (a differenza di quella scrutinata dall’ANAC) avente per oggetto una procedura negoziata in cui erano evidenti le esigenze di celerità che l'ente avrebbe così ignorato.

Tale sinteticamente il quadro, il TAR campano, in adesione alle tesi difensive spiegate dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla per il Comune resistente e soprattutto melius re perpensa rispetto alla fase cautelare in cui aveva accolto la sospensiva, dopo una interessante ed estesa ricostruzione del contesto dei princìpi che regolano la materia dell’evidenza pubblica e dell’evoluzione normativa, ha rimarcato come la concorrenza tra gli operatori economici sia funzionale “a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” ed assume quindi carattere strumentale, laddove, in base a tale “principio del risultato”,  l’interprete è chiamato a scegliere quella a ciò più funzionale; nondimeno tale principio, proprio per la sua generalissima portata, non abroga le norme previgenti che, sia pure dettate in contesti normativi diversi, contengono puntuali prescrizioni, come appunto nel caso della previsione di cui all’art. 69 del R.D. n. 827/1924 a mente del quale “l'asta ... è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, a meno che l’avviso d’asta non preveda espressamente che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta”.

 

Pure in adesione alla difesa della P.A. resistente, il TAR jha ritenuto infondato il rilievo secondo cui nele procedure negoziate senza pubblicazione del bando tutti i soggetti invitati sarebbero partecipanti, sicchè non potrebbero ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 69 cit. quand'anche una sola delle imprese invitate abbia concretamente formulato l'offerta, in quanto tutte dovrebbero considerarsi partecipanti.

 

Ed infatti, il meccanismo fondato sull'invito, seppure restringe la platea degli operatori economici potenziali offerenti, ma realizza comunque una selezione competitiva che si fonda sulla formulazione di una pluralità di offerte, in mancanza delle quali si applica il ridetto art. 69.

 

Ne consegue anche l'insussistenza della contestata violazione delle regole del contraddittorio, tenuto conto che l'Amministrazione non disponeva di discrezionalità a fronte della chiara prescrizione di cui al ridetto art.69.

 

Neppure fondata infine è la censura articolata avverso la scelta di indire una nuova procedura, questa volta aperta, atteso che anche in tal caso tale opzione non è preclusa dall'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023. Vero è che nel contesto del nuovo codice è ravvisaile in principio di non aggravamento valevole anche per gli appalti c.d. sottosoglia, ma è anche vero che lo stesso principio del risultato impone che a fronte del mancato affidamento con una procedura ristretta consente alla S.A. di optare per un sistema selettivo che, sebben più complesso, dia maggiori possibilità di pervenire all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione.

 23.04.2024 - TAR CAMPANIA VIII SEZ. N. 2749

 

EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ISTANZA DI SANATORIA DOPO ORDINE DI DEMOLIZIONE E INTERVENUTA ACQUISIZIONE - DINIEGO COMUNE - ILLEGITTIMITA'

 

Rlevante e certamente destinata a far discutere, in quanto di segno diametralmente opposto all'orientamento della giurisprudenza penale, la  sentenza in tema di condono edilzio in rapporto ai provvedimenti sanzionatori di cui al DPR n. 380/01, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla.

 

Nel caso di specie, il Comune resistente aveva dichiarato improcedibile la domanda di condono (ex L.n. 326/03) e conseguentemente acquisito l'immobile abusivo, comminando anche la sanzione amministrativa per mancata ottemperanza, assumendo che il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, acclarato con verbale di inottemperanza (entrambi del 1999), perfezionatosi l'effetto acquisitivo, avrebbe determinato l'improcedibile dell'istanza del condono (presentata nel 2004) non disponendo più l'interessato del bene.

 

Il TAR, ribadito, in primis, in linea con l'A.P del Consiglio di Stato n. 16/2003, che l'istituto dell'acquisizione opera automaticamente dopo la scadenza del termine do 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione - qui peraltro ampiamente decorso - ed altresì che, a seguito della perdita del bene ipso iure, chi lo possiede non può chiedere la sanatoria di cui all'art. 36 DPR n. 380/01, del tutto diverso è il discorso laddove si tratta di condono atteso che, in aderenza alla tesi della ricorrente, "l'avvenuta presentazione della domanda di condono conduce all' operatività della normativa speciale, che, espressamente, consente di "annullare" l'acquisizione sebbene essa si sia perfezionata". Ed ancora: “l'intera fattispecie traslativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di rimessione in pristino (accertamento dell'inottemperanza, descrizione dell'area interessata, trascrizione del provvedimento, materiale apprensione del bene) è recessiva rispetto alla sanatoria, anche qualora si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono. . laddove il «proprietario che adempiuto gli oneri previsti per la sanatoria» di cui alla disposizione, deve essere intesa nel senso del pregresso proprietario che pur abbia subito la perdita del proprio diritto dominicale in virtù del perfezionamento della fattispecie sanzionatorio-acquisitiva.

 

In conclusione, deve essere affermato il principio per cui il condono, diversamente dall’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, può essere richiesto anche da chi abbia subito l’acquisizione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.P.R. e tanto ai sensi del disposto dell’art. 39 comma 19, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 (richiamato dall'art. 32 comma 25, D.L. n. 269 del 2003).

 27.02.2024 - CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N. 1926 

(RIFORMA TAR CAMPANIA N. 6136/2020)

 

ANNULLAMENTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN AUTOTUTELA OLTRE DICIOTTO MESI DAL RILASCIO - EDILIZIA - TERMINE PERENTORIO - CONDIZIONI

Interessante arresto giurisprudenziale, con profili di novità, del massimo consesso della giustizia amministrativa in tema di annullamento in autotutela di Permesso di Costruire, in ordine ai presupposti per il suo esercizio, in un caso patrocinato in appello dallo lo Studio Legale Perla.

Annullando la sentenza di rigetto di primo grado (TAR Campania n. 6136/2020), in accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha chiarito taluni interessanti profili al riguardo.

Posto che, come ormai noto, il limite temporale di diciotto mesi per l'annullamento di un precedente titolo, ai sensi della L.n. 124/2015, può essere legittimamente superato non solo nelle ipotesi di cui all'art. 2 bis dell'art. 21 nonies vale a dire di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci accertate con sentenza passata in giudicato ma anche a prescindere da ciò ovvero tutte le volte in cui il soggetto abbbia rappresentato uno stato preesistente "diverso" da quello reale, tuttavia, osservano i Giudici di Palazzo Spada, la P.A resta onerata di dimostrare l'esistenza di tale "falsa" - nei termini chiariti - rappresentazione.

Di più, laddove l'amministrazione aveva già la possibilità di conoscere tutti i fatti e le circostanze necessarie all'assunzione di una corretta decisione sull'istanza di parte volta a conseguire il titolo abilitativo edilizio, non può affatto limitarsi ad affermare di aver accertato "lo stato progettuale non conforme allo strumento urbanistico" e/o sostenere l'omissione di elementi da parte del richiedente ma deve invece esplicitare le ragioni dell'impossibilità per essa, a causa del comportamento dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di primo grado.

In particolare, la mancata indicazione dell'altezza del fabbricato nel progetto non precludeva di certo la doverosa istruttoria che l'ente avrebbe dovuto compiere.

Pertanto, l'annullamento del titolo risulta in tal caso illegittimo, così come i provvedimenti adottati dall'amministrazione impugnati in primo grado, compresi quelli - conseguenziali - sanzionatori, come l'ordinanza di demolizione e l'acquisizione, che vanno pertanto tutti annullati.

 

08.01.2024 - TAR CAMPANIA N. 215 DEL 08.01.2024

 

APPALTI- SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA SANITARIA _ REVIZIONE PREZZI - PROCEDIMENTO EX ART 115 D.Lgs. 163/2006 - CRITERI


Interessante pronuncia del TAR Campania, in un caso patrocinato, per l'Azienda sanitaria resistente, dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, in tema di appalti e segnatamente di revisione prezzi.

Premesso che l’istituto della revisione dei prezzi nei contratti passivi di durata, previsto come cogente dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, qui applicabile pro tempore, sottende la duplice esigenza di garantire, da un lato, la sostenibilità della prestazione da parte dell’appaltatore, evitando che gli aumenti incontrollati dei costi di produzione alterino il piano finanziario che ha reso possibile la stipula del contratto, dall’altro l’interesse pubblico a ricevere prestazioni che non siano esposte nel tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, nondimeno, tale revisione è l’esito di un procedimento discrezionale che muove dal bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione del corrispettivo e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295).

Fatta tale premessa, chiarisce il TAR, "la periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l'alea riconosciuta dal codice civile per i contratti commutativi di durata (fra le tante: Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980), con la conseguenza che la revisione dei prezzi non deve necessariamente lasciare inalterato l’iniziale sinallagma; se così fosse, infatti, il rischio delle successive oscillazioni del mercato dei fattori produttivi graverebbe esclusivamente sulla stazione appaltante.

Accogliere la tesi della ricorrente, che presuppone invece dovuta la rivalutazione anno per anno del corrispettivo pattuito sul quale calcolare il compenso revisionale mediante l’applicazione dell’indice FOI, così da tenerla indenne dalla svalutazione monetaria, garantendole il potere d’acquisto del corrispettivo qual era al momento della stipula del contratto, equivarrebbe a inserire nel contratto d’appalto una sorta di assicurazione a favore dell’appaltatore sia sulle variazioni in aumento dei costi di produzione, mediante liquidazione del compenso revisionale risultante dall’applicazione dell’indice FOI sul corrispettivo, sia sul potere di acquisto del corrispettivo medesimo, che viene rivalutato anno per anno e poi considerato, appunto, come base di calcolo del compenso revisionale.

È evidente che, in tal caso,- acclara il TAR in linea con la tesi dell'Azienda sanitaria resistente difesa dallo Studio Perla - sarebbe violata la ratio dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, perché l’alea del contratto di durata verrebbe trasferita integralmente sulla stazione appaltante

 09.10.2023 - CORTE DEI CONTI I SEZ. D'APPELLO DI  ROMA n.416

 

DANNO ERARIALE - CONDOTTA CONTRA LEGEM - PERCORSO PROCEDURALE NON PREVISTO DALLA NORMATIVA - INSUFFICIENZA EX SE A CONFIGURARE RESPONSABILITA' ERARIALE - ASSOLUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Interessante arresto giurisprudenziale della Corte dei Conti Centrale d'Appello la quale, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, accoglie l'appello e manda assolto il pubblico dipendente, ex Comandante della Polizia Municipale.

La fattispecie è quella dell’indebita corresponsione di benefici economici al personale del corpo di Polizia municipale dell’Ente, e segnatamente delle somme destinate ex art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 al Fondo di previdenza integrativa della Polizia municipale che, nella specie, venivano invece direttamente corrisposte agli agenti a seguito di semplice richiesta dagli stessi formulata, senza dunque l'istituzione di apposito Fondo di gestione e/o di alcun iter, come dalla norma prevista.

In primo grado, ritenendo accertata la responsabilità a carico dell'incolpato, stante il comportamento palesemente contra legem, è stata emessa sentenza di condanna.

La Corte dei Conti d'Appello, scolpendo un principio di sicura rilevanza, ha accolto l'appello e riformato la sentenza di condanna, in particolare rilevando che "seppure la condotta tenuta dall’appellante, peraltro conforme ad una reiterata prassi, si ponga in aperto contrasto con le disposizioni normative e regolamentari appena richiamate, ciò non può, tuttavia, reputarsi sufficiente ai fini del configurarsi della responsabilità erariale. Reputa, infatti, il Collegio che la non conformità dell’azione amministrativa al percorso procedurale previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva in materia non è idonea a generare, di per sé, una fattispecie di responsabilità amministrativa in capo all’appellante, non essendo stata fornita dalla competente Procura regionale la prova che, a tali accertate violazioni della disciplina in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative".

 

 

 02.08.2023 - TAR CAMPANIA I Sez n. 4738

 

IN TEMA DI GARA - LEGITTIMAZIONE A CENSURARE L'OFFERTA DELLA AGGIUDICATARIA - NON SUSSISTE IN CASO DI LEGITTIMA (E ACCLARATA) ESCLUSIONE - 

 

In un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla, il TAR Napoli ha fornito un ulteriore interessante chiarimento in tema di gara e segnatamente in ordine alla possibilità o meno per l'impresa (ricorrente) esclusa di contestare l'offerta dell'aggiudicataria, ritenuta congrua dalla S.A.

 

Superato, infatti, il mancato coinvolgimento della commissione di gara nella fase di verifica dell’anomalia, positivamente scrutinato in sede cautelare e poi emendato dalla stazione appaltante che ha fatto riunire la commissione di gara la quale con il verbale impugnato con i motivi aggiunti ha ratificato l’operato del RUP e dopo aver pertanto così acclarata l’infondatezza delle censure avverso la disposta esclusione della ricorrente, devono ritenersi inammissibili le censure da essa proposte dalla avverso la valutazione di congruità operata dalla stazione appaltante in relazione all’offerta dell'aggiudicataria.

 

Il concorrente legittimamente escluso dalla gara non ha interesse a contestare, in sede giurisdizionale, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad altro concorrente, dovendo essere considerato “offerente non interessato”, in quanto l’infondatezza delle censure avverso il provvedimento di esclusione comporta la carenza di interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico.

 

Nella specie essendo stata appurata l’immunità della disposta esclusione dai vizi di legittimità denunciati, la ricorrente risulta carente di interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della controinteressata laddove l'accoglimento delle censure proposte avverso l’aggiudicazione in favore della M. non comporterebbe, infatti, l’affidamento dell'appalto in suo favore; né l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara (possibilità remota nel caso di specie in cui vi sono altri operatori economici partecipanti) può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura. Peraltro tale approdo non contrasta gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale il concorrente che sia escluso dalla procedura di gara con provvedimento definitivo è privo di legittimazione a ricorrere avverso gli ulteriori atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva ad altro concorrente (cfr. Cons. Stato n. 374/2020 che richiama Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016 C-355/15 Bietregemeinschaft Technische Gebaudedetreuung Gesmbh un Caverion Osterreich).

 

 04.07.2023 - CONSIGLIO DI STATO VII Sez n. 6549

 

CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - ONERE PROVA PUBBLICAZIONE LAVORI ED EVENTUALE ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' 
 
Interessante chiarimento del Consiglio di Stato, in ordine all’obbligo del deposito delle pubblicazioni richiamate nel curriculum, benchè avvenuto oltre il termine del Bando, in un caso patrocinato dall’Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla.
 
Rigettando le avverse censure che sostenevano la falsità della dichiarazione della partecipante risultata vincitrice in ordine all’assolvimento all’obbligo di pubblicazione, sia presso l'Archivio Regionale sia presso l'Archivio Nazionale (Biblioteca Nazionale di Firenze), stante la taratura inferiore alle duecento copie e perciò rientranti nel campo di applicazione dell'esonero parziale di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/2006, il Consiglio di Stato chiarisce - confermando il TAR Campania - che sebbene tale deposito risulti essere stato effettuato dopo la data di scadenza del Bando, la dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può affatto considerarsi falsa nè comportare l’invocata esclusione dalla procedura.
 
Ed infatti, acclara il Consiglio di Stato, considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006 (rubricato “Soggetti obbligati e istituti depositari”), l’obbligo del deposito presso gli istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore, sul responsabile della pubblicazione ovvero sul tipografo ove manchi l'editore, e considerato altresì che questi ultimi, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, devono assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare va, infatti, considerato che la medesima, alla data di scadenza del bando, ha comunque correttamente (dichiarato di aver) adempiuto agli obblighi posti dalle norme richiamate a suo esclusivo carico, che il termine di sessanta giorni di cui al richiamato art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni entro la data di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della dichiarante dalla procedura.

 

22.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 3087

 

CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AZIENDA SANITARIA  - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MATERIA DI ESAME "DIRITTO AMMINISTRATIVO" -  RIENTRANO 

 

Sono inoltre infondati il secondo e terzo motivo, con cui i candidati ricorrenti lamentano l’illegittimità della loro esclusione, per essere stati sottoposti a quesiti e risposte su materie non previste dal bando stesso, in violazione delle sue pertinenti previsioni.
Sul punto basti rilevare, come anche ben rimarcato dalla difesa resistente, che la normativa sui contratti pubblici e su anticorruzione e trasparenza va senz’altro ricompresa nell’ambito della materia “diritto amministrativo”, posto che il riferimento agli “elementi” di una determinata materia concerne il livello di approfondimento della conoscenza richiesta, ma non muta l’oggetto della materia medesima.

Nel caso di specie, in particolare, la materia d’esame “elementi di diritto amministrativo” non escludeva elementi essenziali di conoscenza in tema di contrattualistica pubblica e capacità contrattuale della P.A. nonché dei principi  fondamentali dell’azione amministrativa, in cui sono oramai naturalmente compresi trasparenza e anticorruzione, da intendersi, peraltro, di stretta attualità, e dunque
contenuti certamente pretensibili in capo ad un candidato che debba prepararsi, sia pure nei limiti dell’approfondimento minimo richiesto, in “diritto amministrativo”.

 17.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 2996

 

CONCORSO PUBBLICO A DIRIGENTE - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA RELATIVA PROCEDURA CONCORSUALE - PRESUPPOSTI - NON SUSSISTONO

 

Riguardo all’inquadramento dell’avversato provvedimento di secondo grado, la fattispecie appare riconducibile al potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che, come noto, postula la ricorrenza di specifici presupposti, quali l’originaria illegittimità del provvedimento, l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità
violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

Come noto, l'esercizio del potere di autotutela è espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'amministrazione dall’obbligo di dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti.

in assenza di documentate violazioni delle precitate disposizioni, la
decisione di annullamento appare viziata per carenza del presupposto costituito dalla illegittimità dell’azione amministrativa; si aggiunga che la motivazione addotta (“…la predisposizione con largo anticipo dei temi/tracce delle prove scritte costituisce, a parere di questo RUP e dell’Amministrazione, una procedura per lo meno anomala che ha viziato gli atti fin qui richiamati, esponendo l’Ente a possibili azioni giudiziarie”) si fonda su un giudizio di “anomalia” privo di specifici riscontri oggettivi e, in specie, non risulta allegato alcun concreto indizio del pericolo di violazione della segretezza delle tracce elaborate, alla luce delle richiamate rassicurazioni fornite dalla commissione esaminatrice circa il rispetto del divieto di divulgazione.


 

 16.01.2023 - TAR CAMPANIA VI Sez n. 361

 

INPS - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA AZIENDA CALZATURIERA IN DIFFICOLTA' - ART. 14 DLGS. 148/2015  PROCEDURA CONSULTAZIONE SINDACALE PREVENTIVA - TERMINE NON PERENTORIO - SPETTA

 

A fronte della richiesta di cassa Inegrazione ordinaria, sia per personale a tempo pieno che part-time, da parte di Azienda calzaturiera caduta in difficoltà per mancanza di ordini, commesse e lavoro in periodo post-Covid, l'INPS aveva opposto il diniego assumendo che “l’azienda non ha assolto preventivamente all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 148/15, in quanto, come si evince dagli atti, la comunicazione alle RSA e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stata trasmessa in data 02/02/2022 quindi dopo l’inizio della cigo”. In buona sostanza, secondo l'INPS, come peraltro ribadito in giudizio, il predetto termine ha natura perentoria, pertanto l'Azienda andava e va esclusa dal beneficio di legge.

 

Il TAR di Napoli, invece,  ha ritenuto che "gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 148/15 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione o meglio che l’articolo 14 non prevede sanzioni in caso di inosservanza della disposizione che prescrive che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento, cosicché è possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva".

 

Osserva ancora il TAR, fornendo un importante chiarimento che: "Si è infatti rilevato che, benché il primo comma dell’articolo 14 citato prescriva che la consultazione debba essere preventiva, la previsione in caso di inosservanza di questo obbligo della inammissibilità della domanda costituisce una sanzione non solo non prevista ma anche non proporzionata, dato che: a) la norma prevede una consultazione sindacale ma non subordina l’accesso al beneficio all’assenso della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; b) la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali; c) non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento".

18.11.2022 - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA n. 259

 

AZIONE ERARIALE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI DI SOCIETA' PUBBLICA (EXPO 2015) IN SEDE DI ELABORAZIONE DI PROPOSTA TRANSATTIVA

NON SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE -

 

In tema di esercizio dell’azione erariale nei confronti dei consulenti di società indiscutiblmente  pubblica (Expo 2015 s.p.a.),  va accertata la sussistenza del rapporto di servizio degli odierni convenuti, membri

del Team tecnico legale per l’elaborazione della proposta di transazione.

 

In tal senso appare erroneo il presupposto dell’esercizio dell’azione erariale laddove si ritiene che in capo ai componenti del Team

tecnico-legale, sussista un rapporto di servizio con  Expo 2015 s.p.a., inteso quale relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento di un soggetto esterno – investito del compito di porre in essere un’attività dell’amministrazione – nell’apparato organico di un ente pubblico, in grado di rendere il primo compartecipe dell’attività del secondo.

 

Al contrario laddove, come in specie, si tratta di svolgere attività professionale, con compiti di consulenza finalizzata a garantire assistenza giuridica nel corso della procedura transattiva, nell’ambito della fase preparatoria alla stesura della proposta, mancano i requisiti essenziali, richiesti dalla giurisprudenza contabile, perché possa considerarsi sussistente un rapporto di servizio e pertanto l'azione per danno erariale spiegata, sulla base di un petitum sostanziale concernente l'inadempimento di obblighi contrattuali connessi all’esecuzione di una prestazione professionale, esula dalla giurisdizione contabile qualora tale rapporto non si connoti, in concreto, come relazione di servizio comportante l'assunzione, da parte delle stesse, di potestà pubblicistiche ed il loro inserimento, anche temporaneo, nella struttura organizzativa della società in house.

30.12.2022 - TAR CAMPANIA VI Sez n. 8152


SILENZIO E TERMINE PER RICORRERE EX ART. 31 CPA - MORTE DURANTE L'ANNO DEL SOGGETTO CHE HA PROPOSTO DIFFIDA - "INTERRUZIONE" IN FASE STRAGIUDIZIALE - ANALOGIA CON IL PROCESSO - CONSEGUENZE -

Pronuncia innovativa e di sicuro interesse in tema di processo amministrativo e segnatamente di formazione di silenzio rifiuto e successiva impugnazione, qui relativa a fattispecie non normata espressamente.

Premesso che aveva in primis formalmente sollevato possibili profili di irricevibilità del ricorso per intempestività del gravame - proposto dai ricorrenti eredi del de cuius oltre l'anno dalla primigenia diffida - il TAR ha invece condiviso le osservazioni fornite dalla difesa in sede di memoria [fondate sull'analogia con l'ipotesi di interruzione del giudizio, benchè il caso de quo, fase stragiudiziale, non sia espressamente previsto dalla norma], ritenendo il ricorso ricevibile, ammissibile e infine accogliendolo.

"Quanto al profilo di intempestività" osserva il TAR "convincente si appalesa l’accostamento operato dai ricorrenti della fattispecie che ne occupa alle vicende processuali conseguenti all’evento morte.
E, invero, la primigenia diffida dell’aprile 2021 –rispetto alla quale,all’evidenza, il presente ricorso è tardivo- è stata presentata da altro soggetto, id est dal sig. A.T..


Il successivo atto, del 5.10.2021, sebbene avente ad oggetto i medesimi atti e fatti, è stato presentato –a seguito del decesso del sig. A.T. - dai suoi eredi, id est da soggetti diversi.


Talchè: se, nell’ambito di un processo, la morte di una parte determina la interruzione, al fine di consentire agli eredi – vale a dire a soggetti diversi dallaparte originaria- di “entrare” nel giudizio plena causae cognitio, assumendone le prerogative, gli oneri e i pesi, pel tramite di apposita riassunzione; allora, e parimenti, il procedimento iniziato –ovvero il decorso di un termine avviato- per effetto della iniziativa di una parte procedimentale, poi deceduta,non può essere “insensibile” all’evento traumatico della morte; talchè ben può e deve essere concesso agli eredi –anche in ambito “procedimentale”- un ragionevole spatium deliberandi funzionale a consentire loro di valutare tota re perspecta e causa cognita se “proseguire”, ovvero dismettere la iniziativa procedimentale già avviata dal de cuius, loro dante causa.


Nella fattispecie, dopo la diffida del sig. A.T. dell’aprile 2021, vi è stata una rinnovata istanza di diffida dell’ottobre 2021 da parte degli eredi, che quivi indi ricorrono con atto notificato e depositato tempestivamente."

 

07.10.2022 - TAR CAMPANIA II SEZ N. 6199

 

CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E OBBLIGO DEPOSITO (TARDIVO) DELLE PUBBLICAZIONI - CONSEGUENZE

 

Sebbene il deposito (presso Archivio regionale e nazionale per esonero parziale ex art. 9 DPR n. 252/06) risulti essere stato effettuato dopo la data di scadenza del Bando, la dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può considerarsi falsa nè comportare l’ esclusione dalla procedura.
 
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006,, l’obbligo del deposito presso gli istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore che, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, deve assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare, è corretta la dichiarazione di aver assolto all'obbligo, alla data di scadenza del bando, atteso che il termine di sessanta giorni predetto,  non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni entro la data di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della dichiarante dalla procedura.

04.07.2022 - CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N.5441

 

Edilizia - Difformità parziale o totale - Applicabilità art. 34 DPR n. 380/01 Intervento eseguito quale mera difformità dal titolo - ove parziale e non in difetto o in totale dallo stesso - va valutato ai fini della applicabilità dell'art. 34 DPR n. 380/01 che, in presenza di una parziale difformità dal P.d.C. inibisce l'adozione della misura demolitoria quando questa non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in difformità. 

(Riforma TAR Campania VIII Sez. n. 1366/2021)

 

13.06.2022 - TAR LAZIO  V SEZ.  N.7750

 

Concorso pubblico - Giudizio dell'organo di valutazione costituisce espressione della discrzionalità tecnica ad esso riservata le cui valutazioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice di legittimità, salvo nel caso di irragionevolezza, erroneità e travisamento nei fatti o arbitrarietà.

 

Eventuali pareri prodotti dalla parte espressi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti atteso che neppure attraversi questi ultimi è consetnito al Giudice sostituire la propria valutazione a quella dei componenti della Commissione.

 04.05.2022 - CONSIGLIO DI STATO  III Sezione n.3477

 

Stabilizzazione  personale precario sanità - Lavoratori in regime di somministrazione previsto dall'art. 20, comma 9 D.Lgg.n. 5/2017

Dopo sentenza Corte Cost. 250/2021 - Non spetta - Disciplina differenziata da e quella di cui all'art. 1 comma 543 L.n.208/2015

(Riforma TAR Campania V Sez. n. 2522/2021)

16.02.2022 - TAR LAZIO I SEZIONE QUATER  N. 996

 

Concorso pubblico Polizia di Stato - Prova fisica della corsa non terminata per infortunio durante l'esecuzione - Candidato dichiarato non idoneo - Spetta la ripetizione -

04.01.2022 - TAR CAMPANIA VIII Sez. n.51

 

Edilizia Impugnativa Permesso di costruire rilasciato a terzi - Dies a quo per l'impugnativa diverso in funzione dell'oggetto della contestazione: laddove si assume l'irrealizzabilità tout court i sessanta giorni decorrono dall'avvio dei lavori e non dall'ultimazione degli stessi nè dalla perceazione dell'effetto lesivo (come nel caso si contesta violazione delle distanze o consistenza del manufatto).

02.07.2021 TAR LOMBARDIA IV SEZ. N. 1635

TRASFERIMENTO TEMPORANEO FINANZIERE EX ART. 42 BIS D.LGS. N. 151/2001 - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE GENERICAMENTE RIFERITA AL DEFICIT DEL PERSONALE E APODITTICA "INSOSTITUIBILITÀ" DEL MILITARE.

 

A MENTE DELLA NOVITÀ LEGISLATIVA DI CUI ALL'ART. 45, CO.31 BIS, D.LGS. N.86/2017, L'INDIVUDAZIONE DELLE MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO PRESUPPONE ATTENTA VALUTAZIONE FATTISPECIE CON RIGUARDO ALL'INTERESSE DEL MINORE ESPLICITAMENTE TUTELATO DALL'ART. 24 COST E CONVENZIONE INTERNAZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO 20.11.1989 RAIFICATA CON L.N.176/91.

17.06.2021 TAR CAMPANIA I SEZ. N. 4177

IN TEMA DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA - INSUFFICIENZA DI ELEMENTI A SOSTEGNO IN ORDINE AL RAPPORTO DI CONVIVENZA CON SOGGETTO CONTROINDICATO -

 

INFORMATIVA AFFETTA DA PERPLESSITÀ E VIZI ISTRUTTORI IN RAGIONE DELL'ASSIOMATICA CONSEGUENZA CHE SI FA DERIVARE DAL RAPPORTO DI CONVIVENZA DEL RICORRENTE, PONENDO IN DIRETTA RELAZIONE I PREGIUDIZI PENALI DELLA CONVIVENTE CON L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ DI IMPRESA, VALUTANDO PERTANTO ESISTENTE I PERICOLI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA.

28.05.2021 TAR LOMBARDIA IV SEZ. N. 1328

LA DOMANDA DI MANLEVA, ANCHE SE PROPOSTA DA UN ENTE PUBBLICO IN RELAZIONE AL RAPPORTO ASSICURATIVO, ATTIENE AD UN RAPPORTO PARITETICO FRA AMMINISTRAZIONE ED OPERATORE PRIVATO, SENZA ALCUN ESERCIZIO DI POTERE AUTORITATIVO EX ART. 7 DEL C.P.A., SICCHÈ LE RELATIVE CONTROVERSIE SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

LA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DIRETTAMENTE CONTRO IL DIPENDENTE (PERSONA FISICA) PER FATTI INERENTI LE FUNZIONI SVOLTE ALL'INTERNO DELLA P.A. ESULA DALLA GIURISDIZIONE DEL G.A. NON POTENDO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO CONOSCERE DI CONTROVERSIE ALLE QUALI È ESTRANEA LA P.A. (CASS. S.U. N. 6690/20).

28.12.2020 CONSIGLIO DI STATO IV SEZ. N. 8426

EDILIZIA E URBANISTICA - RAPPORTO TRA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RET - LA PREDISPOSIZIONE DEL RET CORRISPONDE ALLA ESIGENZA DI RAGGIUNGERE UNA UNIFORMITA' SEMANTICA IN UN AMBITO TECNICO SEGNATO DA FREQUENTI OSCILLAZIONI LESSICALI.

IN CASO DI COMUNE INADEMPIENTE RISPETTO AL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEL PROPRIO REC, LE PREVISIONI DEL RET NON POSSONO INCIDERE SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI DEL PIANO (INMANCANZA DI UNA ESPRESSA PREVISIONE NELLA NORMATIVA DI SETTORE) NON POTENDO AVERE EFFETTI COSI RADICALMENTE EVERSIVI SULLA AUTONOMIA PIANIFICATORIA DEGLI ENTI LOCALI.

11.06.2020 CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N. 3731

EDILIZIA E URBANISTICA - IMPUGNATIVA P.D.C. DIES A QUO NON NECESSARIO CONOSCERE TUTTI GLI ELEMENTI ESSENDO SUFFICIENTE AUTORITA' EMANANTE, DATA E DISPOSITIVO -

ACCOGLIMENTO MOTIVO DI APPELLO CON DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITA' RICORSO IN PRIME CURE PER TARDIVITA' PRECLUDE ESAME ALTRE CENSURE EX ART . 112 C.P.C. IN ADERNZA AL PRINCIPIO CHIESTO E PRONUNCIATO

28.05.2020 TAR CAMPANIA - VIII SEZ. N. 2049

EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EX L.N.326/2003 - ANNULLAMENTO IN AUTOTTUTELA PERCHE' L'ISTANZA E' STATA PRESENTATA OLTRE I 90 GIORNI DALLA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DUNQUE A BENE GIA' ACQUISITO - ILLEGITTIMITA' IN QUANTO TROVA QUI APPLICAZIONE ESCLUSIVAMENTE LA DISCIPLINA STRAORDINARIA, PROPRIA ED AUTONOMA DI CUI AL CONDONO E NON QUELLA ORDINARIA DI CUI AL D.P.R. N. 380/01

07.05.2020 TAR CAMPANIA - VIII SEZ. N. 1659

INVALIDITA' AD EFFETTO CADUCANTE O AD EFFETTO VIZIANTE - NEL PRIMO CASO, A DIFFERENZA DEL SECONDO, L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO PRESUPPOSTO SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE ALL'ATTO CONSEGUENZALE ANCHE QUANDO NON IMPUGNATO

25.03.2020 TAR CAMPANIA - I SEZ. N. 1225

SANITA' - TETTI DI SPESA - SILENZIO - SUSSISTE - OBBLIGO DI DETERMINARSI -  DCA 66/2018 - GIURISDIZIONE G.A.

 

L’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE MUOVE DA UN PRESUPPOSTO ERRATO, IN QUANTO IL PRESENTE GIUDIZIO NON HA AD OGGETTO UNA QUESTIONE MERAMENTE PATRIMONIALE, MA PRESUPPONE L’ESERCIZIO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DI UN POTERE AUTORITATIVO: L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE CONCLUDA IL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LE PREDETTE ISTANZE E, IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLA PRETESA SOSTANZIALE, L’ATTUAZIONE DEL DCA N. 66/2018 CON LA RELATIVA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA.

 

LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA, CUI QUESTO GIUDICE INTENDE DARE CONTINUITÀ, HA EVIDENZIATO CHE SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (EX ART. 133, COMMA 1, LETT. C) C.P.A.) LE CONTROVERSIE CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, A) DEL TETTO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO, B) DELLA CAPACITÀ OPERATIVA MASSIMA O ANCORA LA SUDDIVISIONE DELLA SPESA TRA LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI; NONCHÉ IL SISTEMA DI REGRESSIONE PROGRESSIVA DEL RIMBORSO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE CHE ECCEDONO IL TETTO MASSIMO PREFISSATO. CIÒ IN QUANTO SI TRATTA DI ATTIVITÀ TUTTE INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DI FRONTE AL QUALE LA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DELL'OPERATORE SANITARIO ASSUME LA CONSISTENZA DI INTERESSE LEGITTIMO (CFR., CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 30/10/2019, N.7426).

 

NEL CASO DI SPECIE. LA CONTROVERSIA RIENTRA TRA QUELLE VOLTE ALLA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA.

NE CONSEGUE CHE L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE VA RESPINTA.

21.01.2020 TAR CAMPANIA - II SEZ. N. 272

AVVOCATO PUBBLICO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DETERMINA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A COMPIERE ATTI PROCESSUALI E IL VENIR MENO DELLO JUS POSTULANDI EX ART. 3301 C.P.C. CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL PROCESSO (CFR. C.D.S., V SEZ., 25.02.2015 N. 937)

 

10.12.2019 TAR CAMPANIA - I SEZ. N. 5824

INTERDITTIVA ANTIMAFIA "A CASCATA" - "WHITE LIST"  - COINTERESSENZA TRA DUE SOCIETA' (UNA COLPITA E ALTRA IN BONIS) RISCHIO IN RE IPSA NON SUSSISTE - NECESSITANO ULTERIORI E DIVERSI ELEMENTI CONFERMATIVI DI VEROSIMILE CONVERGENZA SU INTERESSI CRIMINALI

 

12.09.2019 TAR CAMPANIA - V SEZ. N. 1248

CONCORSO PUBBLICO AZIENDA OSPEDALIERA - RISPOSTE A SCELTA MULTIPLA- ASSENZA DI UNIVOCITA' NELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO - ILLEGITTIMITA' - TRAVALICAMENTO DEL CONFINE AL SINDACATO DEL GIUDICE IN MATERIA DI DISCREZIONALITA' TECNICA - NON  SUSSISTE - CONSEGUENZA: AMMISSIONE CON RISERVA -

 

FONDATO IL MOTIVO DI RICORSO, FORMULATO IN VIA PRINCIPALE, CON CUI CI SI DUOLE DELL’ASSENZA DI UNIVOCITÀ NELLA FORMULAZIONE DI UN QUESITO

TALI CONCLUSIONI, NON TRAVALICANO I CONFINI POSTI AL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI DISCREZIONALITÀ TECNICA, ATTESO CHE: - UNA VOLTA POSTA LA DOMANDA, NON PUÒ RICONDURSI ALLA ESCLUSIVA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELL’ENTE L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO COERENTE ED ESATTO DELLA RISPOSTA (CFR. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. TERZA QUATER, N. 7392/2018); - OGGETTO DI CONFUTAZIONE NON È LA CORRETTEZZA DELLE VALUTAZIONI DELLA PREPOSTA COMMISSIONE DI CONCORSO, QUANTO PIUTTOSTO L’UNIVOCITÀ DEL QUESITO E DELLO STESSO CONTESTO TECNICO-SCIENTIFICO DI FONDO, DAL QUALE SONO DESUMIBILI ARGOMENTI A FAVORE DELLA CORRETTEZZA DELL’UNA O DELL’ALTRA POSSIBILE RISPOSTA, A SECONDA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO E (IN PARTE) DELLO SCOPO DEL TEST, CON LA CONSEGUENTE SPETTANZA ALLA PARTE RICORRENTE, IN RELAZIONE A TALE RISPOSTA DEL PUNTEGGIO PER LA RISPOSTA ESATTA (IN SENSO ANALOGO CONS. STATO, III, 4 FEBBRAIO 2019 N. 842).

RITENUTO CHE I RICHIAMATI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SIANO TANTO PIÙ APPLICABILI IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE DI CUI È CAUSA, NON ESSENDO STATI I QUESITI ESTRATTI DA UNA BANCA DATI PREVIAMENTE PUBBLICATA.

06.08.2019 CONSIGLIO DI STATO IV SEZ N.5591

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - LOTTIZZAZIONE MATERIALE - CARTOLARE - MISTA - ART. 30 D.P.R. N. 380/01 E ART. 23 L.REG.LAZIO N.15/08 - FATTISPECIE - QUANDO SI CONFIGURA

 

È PACIFICO, PER QUANTO CONCERNE LA C.D. LOTTIZZAZIONE MATERIALE, CHE, PER VERIFICARE SE IL DIVIETO È STATO VIOLATO, DEBBA AVERSI RIGUARDO NON SOLO E NON TANTO ALLE SINGOLE OPERE REALIZZATE, LE QUALI ISOLATAMENTE CONSIDERATE BEN POTREBBERO ESSERE ASSISTITE CIASCUNA DAL NECESSARIO TITOLO EDILIZIO, BENSÌ ALLA COMPLESSIVA TRASFORMAZIONE EDILIZIA CHE DI QUELLE OPERE COSTITUISCE IL FRUTTO, SICCHÉ PUÒ COSTITUIRE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA MATERIALE ANCHE IL SOLO CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE FORMATO DA SINGOLI ELEMENTI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI, SE IN TAL MODO VIENE IMPOSTO AL TERRITORIO UN CARICO URBANISTICO DIVERSO DA QUELLO IN ORIGINE PREVISTO E TALE QUINDI DA RICHIEDERE UN ADEGUAMENTO DEGLI STANDARD (CFR. CONS. ST., VI, 28 LUGLIO 2017, N. 3788).

LA ILLECITA FINALITÀ DI TRASFORMAZIONE CONTRA LEGEM DEL TERRITORIO, IN SOSTANZA, DEVE RISULTARE DA ELEMENTI PRECISI ED UNIVOCI, OVVERO DA UN QUADRO INDIZIARIO IDONEO A PREFIGURARE UN PERSEGUITO ASSETTO DELLA AREA, GLOBALMENTE INCOMPATIBILE SIA CON QUELLO ESISTENTE SIA CON QUELLO PREVISTO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI. LA GIURISPRUDENZA PENALE HA COSTANTEMENTE INTERPRETATO LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA IN TERMINI AMPI, COSTRUENDOLA QUALE REATO DI PERICOLO, IN CUI L’OFFESA AL BENE GIURIDICO È RAPPRESENTATA DALLA PROBABILITÀ DEL DANNO. IN PARTICOLARE, HA POSTO IN RILIEVO CHE IL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA È INTEGRATO NON SOLO DALLA TRASFORMAZIONE EFFETTIVA DEL TERRITORIO, MA DA QUALSIASI ATTIVITÀ CHE OGGETTIVAMENTE COMPORTI ANCHE SOLO IL PERICOLO DI UNA URBANIZZAZIONE NON PREVISTA O DIVERSA DA QUELLA PROGRAMMATA (CFR. CASS. PEN., III, 16 LUGLIO 2013, N. 37383).

PERTANTO, È SUFFICIENTE A CONFIGURARE LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA LA POTENZIALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA, OSSIA IL PERICOLO CHE IL TERRITORIO SUBISCA ULTERIORI TRASFORMAZIONI OLTRE QUELLE GIÀ EVENTUALMENTE INTERVENUTE.

21.05.2019 TAR CAMPANIA NAPOLI I SEZ  N. 2700

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE PER DIMISSIONI MAGGIORANZA CONSIGLIERI - DELEGA CONTENUTA NELLO STESSO ATTO DI DIMISSIONI AUTENTICATE DAL NOTAIO - RISPETTATO ART. 38 COMMA 8 D.LGS. 267/00 - DISTINZIONE TRA DIMISSIONI INFRA E ULTRA DIMIDIUM - IRRILEVANZA

 

I CONSIGLIERI DIMISSIONARI CON UN’UNICA DICHIARAZIONE, FORMALMENTE AUTENTICATA DAL NOTAIO, OLTRE A DIMETTERSI CONTESTUALMENTE, HANNO ESPRESSO LA VOLONTÀ DI DELEGARE UNO DEI FIRMATARI A PRESENTARE AL COMUNE DI AVERSA LO STESSO ATTO DI DIMISSIONI. TANTO BASTA, A PARER DEL COLLEGIO, PER INTEGRARE L’ATTO DI DELEGA AUTENTICATO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI CONTEMPLATO DALL’ART. 38, COMMA 8 D.LGS. 267/2000.

NON È DUNQUE RILEVANTE DISTINGUERE TRA DIMISSIONI INFRA DIMIDIUM E DIMISSIONE ULTRA DIMIDIUM, PERCHÉ, IN OGNI CASO, L’ATTO DI DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENUTO NEL DOCUMENTO IN CUI ERANO PRESENTI ANCHE LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI,  È STATO ESPRESSAMENTE AUTENTICATO DAL NOTAIO. NESSUN TIPO DI INCERTEZZA PUÒ QUINDI RESIDUARE SOTTO TALE PROFILO E L’ART. 38, COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000 DEVE RITENERSI RISPETTATO.

10.05.2019 TAR LOMBARDIA MILANO  I SEZ  ORD.N.533

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO - ABBATTIMENTO TOTALE ALBERATURA DI BAGOLARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE -  ENUNCIAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELL'ENTE - INAMMISSIBILE -

AD UN SOMMARIO ESAME, IL RICORSO APPARE ASSISTITO DAL REQUISITO DEL FUMUS BONI JURIS, AVENDO LA VARIANTE IMPUGNATA MODIFICATO IL PROGETTO PRECEDENTE, NELLA PARTE IN CUI PREVEDEVA L'ABBATTIMENTO DI SOLI 10 ALBERI, SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE SUL PUNTO, CHE E' STATA INFATTI ENUNCIATA DALL'AMMINISTRAZIONE SOLO IN CORSO DI GIUDIZIO, CIO' CHE E' TUTTAVIA ILLEGITTIMO, DOVENDO LA STESSA PRECEDERE E NON SEGUIRE OGNI PROVVEDIMENTO, A TUTELA DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO E DELL'ESIGENZA DI DELIMITAZIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO (C.S., Sez. VI, 8.9.2017. N. 4253)

06.04.2019 TRIBUNALE NAPOLI SEZ  LAVORO N.2549

BUONA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - FASE C - DOCENTE ASSEGNATA IN LOMBARDIA  - ILLEGITTIMITA' - DISPONE TRASFERIMENTO IN CAMPANIA QUALE AMBITO DI PREFERENZA - ART.1 CO.108 SS. L.N.107/2015 - O.M. N. 214/2016 e CCNNLL 8.4.2016

SECONDO LE PREVISIONI CONTRATTUALI SOPRA RICHIAMATE, L’AMMINISTRAZIONE DOVEVA CONSIDERARE PER CIASCUN DOCENTE L’ORDINE DI PREFERENZA E, PER STABILIRE L’ORDINE DI GRADUATORIA, IL PUNTEGGIO ASSEGNATO, PUNTEGGIO CHE COME SI È VISTO POTEVA VARIARE NEI VARI AMBITI RICHIESTI TRA LE PREFERENZE.

E’ IN QUESTA PROSPETTIVA CHE, AD AVVISO DEL GIUDICANTE, VA INTESA LA PREVISIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 SECONDO CUI “PER CIASCUNA DELLE OPERAZIONI L'ORDINE DI GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI È DETERMINATO, PER CIASCUNA PREFERENZA, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL PRESENTE CONTRATTO”: INFATTI, PROPRIO PER LA VARIABILITÀ DEL PUNTEGGIO A SECONDA DELL’AMBITO DI ASSEGNAZIONE, NON ERA POSSIBILE PER L’AMMINISTRAZIONE REDIGERE UNA UNIVOCA GRADUATORIA TRA TUTTI I DOCENTI INTERESSATI, MA OCCORREVA L’INDIVIDUAZIONE DEL LORO PUNTEGGIO IN RELAZIONE A “CIASCUNA PREFERENZA”, DA INTENDERSI COME “CIASCUN AMBITO TERRITORIALE INDICATO TRA LE PREFERENZE”.

NON SI PUÒ DEL RESTO NASCONDERE CHE, OPERANDO NEL MODO QUI CONTESTATO, L’INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI DESTINAZIONE AVVERREBBE IN MODO SOSTANZIALMENTE CASUALE, DIPENDENDO FONDAMENTALMENTE DALL’ORDINE PIÙ O MENO INCAUTAMENTE INDICATO DAL DOCENTE ALL’ATTO DELLA DOMANDA, A DANNO DI CHI HA RICHIESTO TRA LE PRIME PREFERENZE AMBITI TERRITORIALI MAGGIORMENTE APPETIBILI, IN CUI ERA PIÙ PROBABILE IL SUPERAMENTO DA PARTE DI DOCENTI CON PUNTEGGI MAGGIORI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DI CUI ALL’ART. 97 COST. FATTO PROPRIO DALL’ART. 28 DPR 487/94, IN BASE AL QUALE NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI DELLA PA VA PRIORITARIAMENTE ACCONTENTATO CHI HA UN PUNTEGGIO MAGGIORE. PERALTRO SI TRATTAVA DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA RIFERITA A SEDE PER LA QUALE È PREVISTO IL VINCOLO DI PERMANENZA TRIENNALE E SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON IL RISCHIO (BEN CONCRETO, COME SI RICAVA DALLA DIFFUSIONE DEL CONTENZIOSO IN OGGETTO) CHE DOCENTI CON PUNTEGGIO PIÙ ALTO TROVASSERO COLLOCAZIONE DETERIORE RISPETTO A DOCENTI CON PUNTEGGIO PIÙ BASSO.

04.02.2019 CORTE DEI CONTI III SEZ CENTR. APP. N.11

IN TEMA DI DANNO ERARIALE IN AMBITO SANITARIO - RAPPORTO CON LA CONDANNA PENALE - NON AUTOMATICITA' - VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL SINGOLO CASO - NECESSARIETA' - VIOLAZIONE DI LEGGE NON SUFFICIENTE - OCCORRE INGIUSTIFICATA DIMINUZIONE PATRIMONIALE

NON TUTTI I COMPORTAMENTI ILLECITI DETERMINANO DANNO IN QUANTO LA POTENZIALITA' DANNOSA DEL COMPORTAMENTO ILLECITO DEI PUBBLICI POTERI VA SAGGIATA IN CONCRETO NEI SINGOLI CASI (E COMUNQUE QUESTO VA DIMOSTRATO ATTRAVERSO SPECIFICI INDICI). PERALTRO, PER INTEGRARE L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL DANNO INGIUSTO "NON E' SUFFICIENTE LA MERA VIOLAZIONE DI LEGGE, ESSENDO NECESSARIA UNA INGIUSTICATA DIMINUZIONE PATRIMONALE" (CFR. SEZ. CALBRIA N. 382/2012; SEZ.APP.SICILIA N.2/A/2009).

17.01.2019 TAR CAMPANIA VI SEZ. N.243

ACCESSO AGLI ATTI  - INTERESSE "SERIO E NON EMULATIVO" ED AVENTE CARATTERE PERSONALE E CONCRETO - NECESSARIETA' - INDISTINTO INTERESSE DI QUALISASI CITTADINO ALLA LEGALITA' O AL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENTE -

L’ART. 22, CO. 2, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, (COME NOVELLATO DALLA LETTERA A) DEL COMMA 1 DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) CONFERISCE AL “DIRITTO” DI ACCESSO, ATTESE LE SUE RILEVANTI FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE, VALORE DI “PRINCIPIO GENERALE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E DI ASSICURARNE L’IMPARZIALITÀ E LA TRASPARENZA”. IN ALTRE PAROLE, È DA RITENERE ORAMAI INDISCUSSO CHE, AI FINI DELL’ACCESSO AGLI ATTI, IL SOGGETTO RICHIEDENTE DEVE POTER VANTARE UN INTERESSE CHE, OLTRE AD ESSERE SERIO E NON EMULATIVO, RIVESTA CARATTERE “PERSONALE E CONCRETO”, OSSIA “RICOLLEGABILE ALLA PERSONA DELL’ISTANTE DA UNO SPECIFICO RAPPORTO. IN SOSTANZA, OCCORRE CHE IL RICHIEDENTE INTENDA POTER SUPPORTARE UNA SITUAZIONE DI CUI È TITOLARE, CHE L’ORDINAMENTO STIMA DI SUA MERITEVOLE TUTELA”, CON LA CONSEGUENZA CHE “NON È SUFFICIENTE ADDURRE IL GENERICO E INDISTINTO INTERESSE DI QUALSIASI CITTADINO ALLA LEGALITÀ O AL BUON ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA” (CFR. CONS. STATO, N. 5111 DEL 2015, GIÀ CIT.), BENSÌ È NECESSARIO CHE IL RICHIEDENTE DIMOSTRI CHE, IN VIRTÙ DEL PROFICUO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E/O DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, VERRÀ INEQUIVOCABILMENTE A TROVARSI “TITOLARE” DI “POTERI DI NATURA PROCEDIMENTALE, VOLTI IN SENSO STRUMENTALE ALLA TUTELA DI ALTRI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, CHE VENGANO A COLLIDERE O COMUNQUE A INTERSECARSI CON L’ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI E CHE TRAVALICHINO LA DIMENSIONE PROCESSUALE DI DIRITTI SOGGETTIVI O INTERESSI LEGITTIMI, LA CUI AZIONABILITÀ DIRETTA PRESCINDE DAL PREVENTIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, COSÌ COME L’ESERCIZIO DEL SECONDO PRESCINDE DALLA PRIMA” (CFR., EX MULTIS, TAR LAZIO, SEZ. II BIS, N. 3941/2016; IN CONFORMITÀ, TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VI, 28 GENNAIO 2016, N. 521; TAR LAZIO, SEZ. II, 11 GENNAIO 2016, N. 232; TAR LAZIO, SEZ. II BIS, N. 4909/2015).

28.12.2018 TAR LAZIO III SEZ. BIS N.12578

ESCLUSIVITA’ DEL SISTEMA DI COMPILAZIIONE ON LINE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO –   BLOCCO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO – ERRORE SCUSABILE - SCUOLA - NON AMMISSIONE AL CONCORSO  PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER 1 POSTI DI SOSTEGNO NELLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ERRORE MATERIALE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMTA’

LADDOVE L’ISCRIZIONE AL CONCORSO IN QUESTIONE ERA POSSIBILE SOLO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA POLIS, TUTTAVIA, PROPRIO PER EVITARE POSSIBILI ERRORI, SIA IL BANDO CHE LE GUIDE ALLA COMPILAZIONE PREVEDEVANO LA POSSIBILITÀ DI PROVVEDERE ALLA MODIFICA E/O ALLA CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA. LA RICORRENTE HA DICHIARATO, E QUESTO NON È STATO CONTESTATO DALL’AMMINISTRAZIONE, CHE LE È STATO IMPOSSIBILE ACCEDERE ALLA MODALITÀ “MODIFICA” A CAUSA DI BLOCCHI CONTINUI DEL SISTEMA INFORMATIZZATO. INOLTRE, CHE SI È TRATTATO DI UN MERO ERRORE MATERIALE È CONFERMATO DAL FATTO CHE LA RICEVUTA DEL BONIFICO EFFETTUATO, RECA IN CAUSALE L’INDICAZIONE “SOSTEGNO SECONDARIA IGRADO” E CHE LA RICORRENTE È IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, CON LA CONSEGUENZA CHE LA STESSA NON AVREBBE POTUTO COMUNQUE FARE DOMANDA PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.

20.08.2018 CONSIGLIO DI STATO  III SEZ. N.4983/2018

APPALTI - PROCEDURA DI GARA  - IMPUGNATIVA ALTRUI AMMISSIONE - PRECISAZIONI IN TEMA DI DIES A QUO - TARDIVITA' DEL RICORSO CON IL RITO SUPERSPECIALE - INAMMISSIBILITA'

I) L'ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNATIVA DELL'ALTRUI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA  (COME NEL CASO DI SPECIE) SENZA ATTENDERE L'AGGIUDICAZIONE, È RAGIONEVOLMENTE SUBORDINATO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA (CFR. IN TERMINI ANCHE CONS. STATO, SEZ. III, 26/1/2018, N. 565);             II) SOLO IN MANCANZA DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO DI AMMISSIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA STAZIONE APPALTANTE, IL TERMINE DECORRE DAL MOMENTO DELL'INTERVENUTA PIENA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO DA IMPUGNARE, SECONDO IL GENERALE PRINCIPIO SANCITO DAGLI ARTT. 41, COMMA 2 E 120, COMMA 5, ULTIMA PARTE, DEL C.P.A.;  III) IL PRINCIPIO DELLA PIENA CONOSCENZA ACQUISITA ALIUNDE, PUÒ APPLICARSI SOLO OVE VI SIA UNA CONCRETA PROVA DELL'EFFETTIVA CONOSCENZA DEGLI ATTI DI GARA, ACQUISITA IN DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE O COMUNICAZIONE DEGLI ATTI MEDESIMI; IV) NON PUÒ RITENERSI SUFFICIENTE A FAR DECORRERE L'ONERE DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA GARA LA MERA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ALLA SEDUTA IN CUI VIENE DECRETATA L'AMMISSIONE, IN MANCANZA DELLA SPECIFICA PROVA SULLA PERCEZIONE IMMEDIATA ED EFFETTIVA DI TUTTE LE IRREGOLARITÀ CHE, OVE SUSSISTENTI, POSSANO AVER INFICIATO LE RELATIVE DETERMINAZIONI: PERTANTO, PRECISA LA SENTENZA N. 1902/2018 AL CAPO 17, “SE NON VI È PROVA CERTA DELLA PIENA CONOSCENZA DEGLI ASPETTI DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO, IL TERMINE NON PUÒ DECORRERE FIN QUANDO NON AVVIENE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMMITTENTE, O LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE”.

DIFFERENTEMENTE, DUNQUE, DA QUANTO SOSTIENE L’APPELLANTE, IL REQUISITO DELLA PIENA CONOSCENZA SI APPLICA SOLO IN VIA SUBORDINATA (CIOÈ IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA STAZIONE APPALTANTE) OVVERO AI FINI DI DIMOSTRARE L’EFFETTIVA CONOSCENZA DEGLI ATTI DI AMMISSIONE ALTRUI, INTERVENUTA ALIUNDE (AD ES. MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ALLA RELATIVA SEDUTA DI GARA) E, COMUNQUE, PRIMA DI DETTA PUBBLICAZIONE: E CIÒ ONDE FAR DECORRERE IL TERMINE DECADENZIALE IN VIA ANTICIPATA RISPETTO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE.

OVE LA PUBBLICAZIONE SIA STATA, INVECE, EFFETTUATA IN OSSEQUIO ALL’ART. 29 D. LGS. 50/2016, RIMANE (PUNTO) FERMO E INCONTESTATO CHE IL DIES A QUO INIZIA A DECORRERE DAL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE, SENZA CHE SIA NECESSARIO PROVARE ANCHE L’EFFETTIVA E PIENA CONOSCENZA, DELLA QUALE VA, INVECE, DATA DIMOSTRAZIONE - SI RIPETE - SOLO SE LA PUBBLICAZIONE SIA STATA OMESSA OVVERO SE SI INTENDA INVOCARE UNA DECORRENZA DEL DIES A QUO ANTERIORE A DETTA PUBBLICAZIONE.

21.06.2018 TAR CAMPANIA IV SEZ. N.4188/2018

ELEZIONI DIRETTORE CONSERVATORIO MUSICA - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - NECESSITA INTERESSE PUBBLICO QUALIFICATO - AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - ESIGENZA DI COMPARAZIONE

ELEZIONI DIRETTORE CONSERVATORIO MUSICA - PROFESSORI DI II FASCIA - PARTECIPAZIONE ALLA ELEZIONE ALLA CARICA DI DIRETTORE - POSSIBILITA'

L’AMMINISTRAZIONE NON HA EVIDENZIATO ALCUN INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO ALLA INVALIDAZIONE DELLA COMPETIZIONE ELETTORALE, TENUTO ANCHE CONTO DELLA MARGINALITÀ DELL’IMPATTO DEL CANDIDATO (IN TESI) ILLEGITTIMAMENTE AMMESSO IN QUANTO PROFESSORE DI II FASCIA

ASSUME PORTATA DIRIMENTE L’ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DELL’ANNULLAMENTO AUTOTUTELA NEI CONFRONTI DI UNA PROCEDURA ELETTORALE.

L’ATTO RISULTA INESORABILMENTE VIZIATO PER LA MANCATA EMERSIONE DI UN INTERESSE PUBBLICO QUALIFICATO, TENUTO ANCHE CONTO CHE IL PROVVEDIMENTO DA ANNULLARE HA PRODOTTO EFFETTI FAVOREVOLI NEI CONFRONTI DEL PRIVATO, IL CUI AFFIDAMENTO DOVEVA ESSERE OGGETTO DI UNA SCRUPOLOSA COMPARAZIONE RISPETTO ALLA DECISIONE DI ELIMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DAL MONDO GIURIDICO; CIRCOSTANZA TANTO PIÙ DECISIVA IN QUANTO L’ORGANO-PERSONA FISICA CHE HA EMESSO L’ATTO RIVESTIVA UNA POSIZIONE DI VANTAGGIO, IN VIRTÙ DELLA PERMANENZA IN CARICA – IN REGIME DI PROROGATIO - PER IL TEMPO OCCORRENTE ALLO SVOLGIMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA ELETTORALE.

TENUTO CONTO DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI RAGIONEVOLEZZA, CHE DEVONO COMUNQUE GUIDARE L’AZIONE AMMINISTRATIVA, IL DIRETTORE USCENTE AVREBBE DOVUTO ESPRESSAMENTE INDIVIDUARE UN PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO, OLTRE QUELLO AL MERO RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ VIOLATA, ALLA RIPETIZIONE DELLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

LA ILLEGITTIMITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEL D...L.... NON È AFFATTO PACIFICA, POICHÉ LA GIURISPRUDENZA HA A LUNGO DIBATTUTO SULLA PORTATA PRECETTIVA DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 (REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L’AUTONOMIA STATUTARIA, REGOLAMENTARE E ORGANIZZATIVA DELLE ISTITUZIONI ARTISTICHE E MUSICALI, AI SENSI DELLA N. 508/1999), SECONDO CUI “IL DIRETTORE È ELETTO DAI DOCENTI DELL’ISTITUZIONE, NONCHÉ DAGLI ASSISTENTI, DAGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE E DAI PIANISTI ACCOMPAGNATORI, TRA I DOCENTI, ANCHE DI ALTRE ISTITUZIONI, IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI DI COMPROVATA PROFESSIONALITÀ STABILITI CON IL REGOLAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 7, LETTERA A), DELLA LEGGE”, PERVENENDO AD ESITI CONTRASTANTI (CFR. PER TUTTE, PER LA SOLUZIONE PIÙ RIGOROSA TAR VENETO SENT. N. 620 DEL 2017; PER LA SOLUZIONE AMPLIATIVA TAR MARCHE, N. 74 DEL 2013); SUL PUNTO NON PUÒ ESSERE TRASCURATA LA PORTATA SIGNIFICATIVA DELL’AUTONOMIA STATUTARIA DEL CONSERVATORIO DI SAN PIETRO A MAIELLA, IL CUI REGOLAMENTO, ALL’ART. 3, COMMA 1, PREVEDE CHE “POSSONO CONCORRERE ALL’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI I DOCENTI, ANCHE DI ALTRE ISTITUZIONI”. IN SECONDO LUOGO, E COME DIRETTA CONSEGUENZA DELLE OSSERVAZIONI SOPRA INDICATE, NON È STATA AFFATTO DIMOSTRATA L’ESISTENZA DI IRREGOLARITÀ DI UNA GRAVITÀ TALE TRAVOLGERE LE ELEZIONI; CIÒ IN ADESIONE ALLA RECENTE GIURISPRUDENZA SOSTANZIALISTICA IN MATERIA (CONS. GIUST. AMM. SICILIA N.46/2014; T.A.R. PUGLIA LECCE, SEZ. I, N.3155/2014) E AL GENERALE PRINCIPIO DI “CONSERVAZIONE DELL’ATTO”, CHE COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ILLEGITTIMITÀ NON INVALIDANTE NEI PROCEDIMENTI ELETTORALI, IN CUI HA PREMINENTE RILIEVO L’INTERESSE ALLA “STABILITÀ DEL RISULTATO ELETTORALE” (T.A.R. CALABRIA CATANZARO, SEZ. II, 10 APRILE 2015, N.686).

02.05.2018 TRIBUNALE MILANO LAVORO N.1161/2018

BUONA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - FASE C - RICORSO GIURISDIZIONALE - NECESSITA' INTEGRAZIONE CONTRADDITORIO - NON SUSSISTE

ATTESO CHE IL PUNTEGGIO PUO VARIARE A SECONDA DELL'AMBITO RICHIESTO, NON ERA POSSIBILE PER LA AMMINISTGRAZIONE PREDISPORRE UNA SOLA GRADUATORIA TRA TUTTI DOCENTI INTERESSATI, MA OCCORREVA INDIVIDUARE IL LORO PUNTEGGIO IN RELAZIONE A "CIASCUNA PREFERENZA" DA INTENDERSI COME "CIASCUN AMBITO TERRITORIALE INDICATO TRA LE PREFERENZE"

APPARE FONDATA LA PRIMA DOMANDA SPIEGATA NEL RICORSO TESA AD ACCERARE E DICHIARARE, PREVIA DISAPPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LESIVI DELLA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DELLA RICORRENTE, L'ILLEGITTIMITA', IN PARTE QUA, DEL BOLLETINO/ELENCO DEI TRASFERIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON IL QUALE E' STATO DISPOSTO IL SUO TRASFERIMENTO  NELL'AMBITO 0022 LOMBARDIA E PER L'EFFETTO DICHIARARE IL SUO  DIRITTO AD ESSERE ASSEGNATA A FAR DATA DAL 01.09.2016 IN UNA DELLE SCUOLE PRIMARIE RIENTRANTI NEL PRIMO AMBITO DI PREFERENZA INDICATO, CAMPANIA 0008

NON VI E' LA NECESSITA' DI OPERARE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON I SOGGETTI CHE, PUR SE AVENTI MINORE PUNTEGGIO , HANNO OTTENUTO LA ASSEGNAZIONE NEGLI AMBITI PROVINCIALI CUI ASPIRAVA LA RICORRENTE, ATTESO CHE LA DOMANDA E' VOLTA AD OTTENERE LA ASSEGNAZIONE, IN VIA GENERICA, PRESSO TALI AMBITI SENZA LA INDICAZIONE DI UNA SPECIFICA SEDE, IL CHE PUO' AVVENIRE ANCHE IN SOPRANNUMERO E SENZA, QUINDI, RIFLESSI DIRETTI NEI CONFRONTI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA'

11.04.2018 TAR CAMPANIA I SEZ. N.2402/2018

APPALTI OPERE PUBBLICHE - GARA - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA MIGLIORATIVA - RILIEVI IN GIUDIZIO PER SALTUM - AMMISSIBILITA' E LIMITI

SE È VERO CHE PREVALENTE GIURISPRUDENZA NON ESIGE UNA APPROFONDITA MOTIVAZIONE NELL’IPOTESI IN CUI UN GIUDIZIO DI CONGRUITÀ SIA ESPRESSO PER CONDIVISIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI PRESENTATE DAL CONCORRENTE, TALE MECCANISMO MOTIVAZIONALE PER RELATIONEM CONSENTE AD UN CONCORRENTE DI CONTESTARE PROCESSUALMENTE QUELLA VALUTAZIONE FAVOREVOLE, ATTRAVERSO LA PROPOSIZIONE, PER SALTUM, DI RILIEVI ARGOMENTATIVI DIRETTAMENTE INERENTI ALLE GIUSTIFICAZIONI MEDESIME.

QUANTO ALLA NECESSITÀ DI RENDERE GIUSTIFICAZIONI SUI COSTI DI OPERE MIGLIORATIVE, COSTITUISCE RECENTE ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE QUELLO SECONDO CUI «PRESUPPOSTA LA NATURA DI CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE DEL CONTRATTO PUBBLICO DI APPALTO, IL PREZZO OFFERTO È LA CONTROPRESTAZIONE, INTESA IN SENSO ECONOMICO, DELLE PRESTAZIONI MATERIALI - E SE, DEL CASO, D'OPERA INTELLETTUALE - CHE L'APPALTATORE SI IMPEGNA AD ESEGUIRE CON LA STIPULAZIONE E, ANCORA PIÙ A MONTE, CON LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA SPECIFICA.    

NE DISCENDE CHE, OVE SIANO PROPOSTI DAL CONCORRENTE ANCHE INTERVENTI MIGLIORATIVI, SIA QUANTITATIVI CHE QUALITATIVI, L'OFFERTA, QUALE MANIFESTAZIONE DI IMPEGNO ECONOMICO A LIVELLO AGGREGATO, DOVRÀ NECESSARIAMENTE CONTENERNE IL VALORE IN FUNZIONE DI CONTROPRESTAZIONE.

QUINDI, LA DIFFERENZA TRA PREZZO OFFERTO E PREZZO GIUSTIFICATO NON PUÒ ESSERE RICONDOTTA ALLA MANCATA VALUTAZIONE DEL PREZZO DELLE OPERE MIGLIORATIVE, NON ESSENDO LE MEDESIME UN ELEMENTO ESTERNO NÉ ALLA PRESTAZIONE, NÈ ALLA CONTROPRESTAZIONE OGGETTO DI APPALTO» (T.A.R. CAMPANIA NAPOLI I SEZIONE 3 MAGGIO 2017 N. 2384).

24.01.2018 TAR CAMPANIA V SEZ. N.472/2018

PROCESSO AMMINISTRATIVO - INTERVENTO  AD ADIUVANDUM - ADESIVO DIPENDENTE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

L'INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E' AMMISSIBILE SOLO DE FINALIZZATO ALLA DIFESA DI UN INTERESSE DERIVATO O DIPENDENTE DA QUELLO DEELLA PARTE PRINCIPALE, ATTESO CHE IL FINE CHE PERSEGUE COLUI CHE PROPONE UN INTERVENTO E' SOSTENERE LE RAGIONI DEL RICORRENTE IN QUANTO DIPENDENTE DA QUELLO AZIONATO IN VIA PRINCIPALE.  IN TAL SENSO L'ART. 28, COMMA 2, C.P.A. CONFIGURA LA POSSIBILITA' DI UN INTERVENTO CHE NON E' CONSORTILE AUTONOMO MA ADESIVO DIPENDENTE, CIOE' A SOSTEGNO DELL'UNA O DELL'ALTRA PARTE, ED E' CONSENTITO A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO, SE LEGITTIMATO, NON SIA DECADUTO DALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO DEL PROCCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (CONS.STATO, V SEZ 22.3.2012N.1640).

NEL CASO DI SPECIE L'INTERVENTO NON E' AMMISSIBILE ATTESO CHE L'AZIENDA SANITARIA INTERVENIENTE, PUR ESSENDO LEGITTIMATA AD IMPUGNARE GLI ATTI LESIVI IMPUGNATI DAL RICORRENTE NEL PRESENTE GIUDIZIO, IN QUANTO PORTATRICE DI UN INTERESSE PROPRIO, NON HA PROCEDUTO ALLA LORO TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE, PROPONENDO INVECE L'INTERVENTO AD ADIUVANDUM QUANDO I TERMINI PER L'IMPUGNATIVA GIURISDIZIONALE DEGLI ATTI RITENUTI LESIVI ERANO ORMAI SPIRATI.

30.11 2017 CORTE DEI CONTI CAMPANIA N.423

DANNO ERARIALE - AZIONE DI RESPONSABILITA' PER PRESUNTO PAGAMENTO INDEBITO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESCRIZIONE

AI SENSI DELL'ART.1, CO2 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 1994 N. 20 "IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SI PRESCRIVE IN OGNI CASO IN CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO DANNOSO OVVERO, IN CASO DI OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO, DALLA DATA DELLA SUA SCOPERTA".

A TALE RIGUARDO, CHIAMATA AD OFFRIRE UNA INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE "FATTO DANNOSO", LA GIURISPRUDENZA CONTABILE HA UNIVOCAMENTE INTEPRETATO QUESTA NORMA AFFERMANDO CHE NEL CASO DI DANNO ERARIALE DERIVANTE DALL'INDEBITA EROGAZIONE DI UNA SOMMA DI DANARO LA PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DAL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA, INTEGRANDO QUEST'ULTIMO L'EFFETTIVO DEPAUPERAMENTO DELL'ENTE DANNEGGIATO.

PERALTRO APPARE NECESSARIO EVIDENZIARE COME NEL CASO DI SPECIE - LADDOVE RISULTA DAGLI ATTI L'INTERVENUTO SUPERAMENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE -  NON SIA NEPPURE POSSIBILE IPOTIZZARE UN OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO ATTESO CHE TUTTI I PRESUTI ILLECITI OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO SI SONOCONSUMATI ALLAL LUCE DEL SOLE, TRATTANDOSI DI AFFIDAMENTI (PER IL SERVIZIO DI MENSA) E DI PAGAMENTI CHE NON SONO STATI IN ALCUN MODO NASCOSTI (AVVENUTI NEI LOCALI COMUNALI E CON TANTO DI RICEVUTA).

14.11.2017 CONSIGLIO DI STATO, III SEZ N. 5261

DASPO  EVENTI SPORTIVI -  MISURA DI NATURA PREVENTIVA E NON SANZIONATORIA DEL COMPORTAMENTO - PRESUPPOSTI

CORRETTA LA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA DELL’APPELLANTE E DEL SUO CONTESTO SPAZIO TEMPORALE (RISPETTO A QUELLO ESPOSTO NELLA SENTENZA), IN PUNTO DI DIRITTO NE CONSEGUE CHE, SPECULARMENTE, DEBBA ESSERE ESCLUSA, NEL CASO DI SPECIE, LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DAL LEGISLATORE PER L’ADOZIONE DELLA MISURA INTERDITTIVA IN ARGOMENTO, OVE SI CONSIDERI CHE LA NORMATIVA IN MATERIA PERSEGUE, IN VIA PREVENTIVA E CON SPECIFICHE MODALITÀ, LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL’ORDINE PUBBLICO NEGLI STADI ED IN GENERE NEI LUOGHI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

INFATTI, DA UN LATO, LA CIRCOSTANZA CHE I TIFOSI, I GIOCATORI ED I DIRIGENTI DELLE SQUADRE MEDESIME AVESSERO GIÀ LASCIATO LO STADIO, ALLE ORE 18 (LA PARTITA ERA INIZIATA ALLE H.15) IMPEDISCE DI CONFIGURARE IL GESTO IN QUESTIONE COME VEROSIMILMENTE PERICOLOSO PER LA SICUREZZA PUBBLICA, MENTRE, DALL’ALTRO, LA SITUAZIONE DI TENSIONE CREATA DALLA CONDOTTA DELL’APPELLANTE, LUNGI DA IMPLICAZIONI DI RISCHIO DI VIOLENZA DIFFUSA, È RIMASTA CIRCOSCRITTA AD UN AMBITO PERSONALE TRA L’ARBITRO E L’INTERESSATA ED, INFATTI, SI È CHIARAMENTE RISOLTA A SEGUITO DELLA AUTONOMA DECISIONE DELLA MEDESIMA DI ALLONTANARSI VERSO LA SALA STAMPA, DANDO IN TAL GUISA CONTO DELL’EVIDENTE VOLONTÀ DI PORRE TERMINE AI COMPORTAMENTI MOLESTI ED IRRIGUARDOSI NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO.

RITIENE IL COLLEGIO, IN DEFINITIVA, CHE, VEROSIMILMENTE, SECONDO I DATI DELLA COMUNE ESPERIENZA, NELLA CENSURATA CONDOTTA DELL’APPELLANTE MANCAVA IN TOTO L’IDONEITÀ A PORRE IN PERICOLO LA SICUREZZA PUBBLICA, CHE, INVECE, RAPPRESENTA UNO DEI PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TRATTANDOSI (COME SI È DETTO) DI UNA MISURA DI NATURA PREVENTIVA A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, E NON SANZIONATORIA DEL DISVALORE DELLA SPECIFICA CONDOTTA DEL SINGOLO, OVE LA STESSA RISULTI AVULSA DA UN CONTESTO DI MINACCIA ALL’ORDINE PUBBLICO.

07.11.2017 TAR CAMPANIA SEZ VIII N. 5219

EDILIZIA E URBANISTICA  - PERMESSO DI COSTRUIRE - SILENZIO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ANCHE DOPO D.L. 70/2011

BENCHÉ LA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001, CONSEGUENTE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 70 DEL 2011, CONVERTITO CON LA L. N. 106 DEL 2011, ABBIA INTRODOTTO NEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, AL DI FUORI DELLE FATTISPECIE NELLE QUALI EMERGA LA SUSSISTENZA DEI VINCOLI ESPRESSAMENTE INDICATI, UNA IPOTESI DI SILENZIO ASSENSO, DEVE TUTTAVIA RITENERSI CHE DALLA SOPRA INDICATA DISPOSIZIONE NON DISCENDA IN OGNI CASO ED AUTOMATICAMENTE L'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE AVVERSO IL SILENZIO INADEMPIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 117 C.P.A., DOVENDO DI CONTRO ESSERE VALUTATA, AL FINE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE, LA SPECIFICITÀ DELLA FATTISPECIE ESAMINATA, LA NATURA DEL POTERE ESERCITATO DALL' AMMINISTRAZIONE ED IL COMPLESSO DEGLI INTERESSI COINVOLTI (T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II, 10 GENNAIO 2014 N. 200).

17.10.2017 TAR CAMPANIA SEZ V N.4855

RICORSO STRAORDINARIO AMMESSO SOLO PER LE CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA -

COME GIÀ CHIARITO DI RECENTE DALLA SEZIONE (CFR. 15 GIUGNO 2017 N. 3302), AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, DEL C.P.A. "IL RICORSO STRAORDINARIO È AMMESSO UNICAMENTE PER L E CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA". ED INVERO, IN RELAZIONE A DETTO DISPOSTO, NEL RICHIAMATO PRECEDENTE, DAL QUALE NON VI SONO RAGIONI PER DISCOSTARSI, SI È OSSERVATO CHE “ LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 73/2014 HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ SOLLEVATA IN RIFERIMENTO AGLI ART. 76 E 77, COMMA 1, COST. SULLA BASE DEL RILIEVO CHE LA DISPOSIZIONE CENSURATA NON SI RIFERISCE AD UN OGGETTO ESTRANEO ALLA DELEGA PER IL RIASSETTO DELLA DISCIPLINA  DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTENUTA NELL'ART. 44 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, LA QUALE INCLUDE, FRA L'ALTRO, IL RIORDINO DELLE NORME VIGENTI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO,  ANCHE RISPETTO ALLE ALTRE GIURISDIZIONI. DETTA LEGGE HA INVERO PROFONDAMENTE INCISO SULLA DISCIPLINA DEL RICORSO STRAORDINARIO, RENDENDO VINCOLANTE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E CONSENTENDO CHE IN TALE SEDE VENGANO SOLLEVATE Q.L.C. L'ISTITUTO HA COSÌ PERDUTO LA PROPRIA CONNOTAZIONE PURAMENTE AMMINISTRATIVA ED HA ASSUNTO LA QUALITÀ DI RIMEDIO GIUSTIZIALE AMMINISTRATIVO, CON CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI IN PARTE ASSIMILABILI A QUELLE TIPICHE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

TALE SOLUZIONE, PERALTRO RICAVABILE DAL SISTEMA, È COMUNQUE LA CONSEGUENZA LOGICA DELLA SCELTA LEGISLATIVA DI TRASLARE IL RICORSO STRAORDINARIO DALL'AREA DEI RICORSI AMMINISTRATIVI A QUELLA DEI RIMEDI GIUSTIZIALI E RISPONDE AD UN'EVIDENTE FINALITÀ DI RICOMPOSIZIONE SISTEMATICA, COMPATIBILE CON LA QUALIFICAZIONE DI DELEGA DI RIORDINO O RIASSETTO NORMATIVO PROPRIA DELL'ART. 44 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009. […] NÉ HA RILIEVO IL PRECEDENTE IN SENSO CONTRARIO CITATO DALLE PARTI (TAR CAGLIARI SEZ. I, 2/12/2008 N. 2147) IN QUANTO RELATIVO A CONTROVERSIA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL C.P.A. E  FINANCHE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 69/2009”.

17.10.2017 TAR CAMPANIA SEZ V N.4855

CONCORSO PUBBLICO PROCEDURE CONCORSUALI  - RISERVA ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SPECIFICITA'

LA RISERVA ALLA GIURISDIZIONE DEL G.A. NON RIGUARDA LA GENERALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, MA SOLO LE PROCEDURE CONCORSUALI QUALIFICATE DALL’ESSERE FINALIZZATE ALLA “ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DELLE P.A.”. E’ NOTO TUTTAVIA CHE QUESTA DISPOSIZIONE VIENE COMUNEMENTE INTERPRETATA IN SENSO ESTENSIVO, OSSIA COME RIFERITA NON SOLO ALLA COSTITUZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO (COME FAREBBE PROPRIAMENTE INTENDERE LA PAROLA “ASSUNZIONE”) MA ANCHE AL PASSAGGIO “IN SENSO VERTICALE” DA UNA QUALIFICA FUNZIONALE ALLA QUALIFICA SUPERIORE.

NEL CASO IN ESAME, PERALTRO, NON SOLO NON DI TRATTA DELLA COSTITUZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO, MA NEPPURE DI UN PASSAGGIO DI QUALIFICA O COMUNQUE DI UN DIVERSO INQUADRAMENTO GIURIDICO. SI TRATTA UNICAMENTE DI UN INCARICO, E PER DI PIÙ NON CONFERITO IN TITOLARITÀ, MA SOLO CON IL NOMEN IURIS DI “SOSTITUZIONE” IN DICHIARATA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DIRIGENZA SANITARIA DELL’8 GIUGNO 2000 E S.M. (AI FINI DI CUI ORA SI DISCUTE, OVVIAMENTE, NON È RILEVANTE CHE IN CONCRETO VI SIANO O MENO I PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALLA “SOSTITUZIONE”).

16.10.2017 CONSIGLIO DI STATO V SEZ N.4785

PROVINCE - DISSESTO FINANZIARIO - ENTRATE PROPRIE INTRODUZIONE - LIMITI

I DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA INTRODOTTI E/O AUMENTATI CON IL DECRETO PRESIDENZIALE N. 11 DEL 1° FEBBRAIO 2016 QUI IN ESAME. SONO DUNQUE QUALIFICABILI COME «ENTRATE PROPRIE» DELLA PROVINCIA, CHE QUESTO ENTE LOCALE (COME GLI ALTRI IN CUI SI ARTICOLA LA REPUBBLICA ITALIANA) È LEGITTIMATO IN BASE ALLA COSTITUZIONE AD INTRODURRE AI SENSI DELL’ART. 119, COMMA 2. RECITA INFATTI TALE DISPOSIZIONE CHE GLI ENTI DI GOVERNO TERRITORIALE «STABILISCONO E APPLICANO TRIBUTI ED ENTRATE PROPRI». SI TRATTA PIÙ PRECISAMENTE DI UNA FORMA DI COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA NEL SETTORE, CORRELATO ALL’AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE ATTUATO CON IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E CHE TRAE IL PROPRIO FONDAMENTO DALLA (LIMITATA) AUTONOMIA IMPOSITIVA PREVISTA DALLA NORMA COSTITUZIONALE IN ESAME (LA QUALE DEVE INFATTI ESERCITARSI «IN ARMONIA CON LA COSTITUZIONE E SECONDO I PRINCÌPI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO»).DA QUANTO FINORA RILEVATO SI RICAVA INNANZITUTTO CHE NON HA ALCUN RILIEVO LA DISTINZIONE OPERATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO – E PERALTRO NON SEMPRE DI AGEVOLE PRATICABILITÀ – TRA FUNZIONI AMMINISTRATIVE, NON ASSOGGETTABILI ALLE ENTRATE IN QUESTIONE, E SERVIZI PUBBLICI, INVECE AD ESSE ASSOGGETTABILI.

07.07.2017 TAR CAMPANIA V SEZ N.3673/17

AVVOCATI DIPENDENTI ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTO CORRESPONSIONE COMPENSI - GIURISDIZIONE G.A. SUSSISTE

COME RITENUTO DALLA SEZIONE (SENTENZA N. 5025 DEL 23/10/2015) IN RELAZIONE AD UN GIUDIZIO DI IMPUGNATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE TOGATO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALL’ART. 1, COMMA 1, L. 11 AGOSTO 2014 N. 114, SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL G.A. VENENDO IN RILIEVO UN ATTO DI NATURA REGOLAMENTARE, CON IL QUALE L’AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 90/2014 ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI.

VENGONO DUNQUE IN RILIEVO ASPETTI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALMENTE ATTRIBUITE ALLA AMMINISTRAZIONE (E QUINDI L’ESERCIZIO DI POTESTÀ PUBBLICISTICHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI), LA CUI  COGNIZIONE DEVE RITENERSI DEVOLUTA ALLA GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITÀ DEL  GIUDICE AMMINISTRATIVO. LA STESSA CONSIDERAZIONE DEVE DUNQUE VALERE NELL’IPOTESI IN CUI, A FRONTE DELLA MANCATA ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DE QUO, VENGA SPIEGATA, COME NELL’IPOTESI DI SPECIE, L’AZIONE SUL SILENZIO, VENENDO IN RILIEVO UNA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DI INTERESSE LEGITTIMO RISPETTO ALL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE IN MATERIA (IN TALE SENSO T.A.R. TOSCANA FIRENZE SEZ. I, 09-03-2017, N. 355).

06.06.2017 TAR CAMPANIA VIII SEZ N.2965

EDILIZIA E URBANISTICA - AREA GIA' URBANIZZATA - PREVISIONE DI PUA DELLO STRUMENTO URBANISTICO - NON OCCORRE

IL COLLEGIO, CONDIVIDENDO LA GIURISPRUDENZA GIÀ FATTA PROPRIA DA QUESTASEZIONE, RITIENE CHE, NEL CASO DI LOTTO INTERCLUSO O IN ALTRI ANALOGHI CASI NEI QUALI LA ZONA RISULTI TOTALMENTE URBANIZZATA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI ATTI A SODDISFARE I NECESSARI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ – QUALI STRADE, SPAZI DI SOSTA, FOGNATURE, RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, DELL’ACQUA E DELL’ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE –, LA PIANIFICAZIONE ESECUTIVA NON SIA PIÙ NECESSARIA E NON SIA PERTANTO CONSENTITO ALL’ENTE LOCALE UN RIFIUTO AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO BASATO SUL SOLO ARGOMENTO FORMALE DELLA MANCATA EMANAZIONE DELLA  STRUMENTAZIONE URBANISTICA DI DETTAGLIO (CONS. STATO, SEZ. IV, 4 DICEMBRE 2007, N. 6171).

NELLE SITUAZIONI INTERMEDIE, NELLE QUALI IL TERRITORIO RISULTI GIÀ PIÙ O MENO INTENSAMENTE URBANIZZATO E CIOÈ NEI CASI CARATTERIZZATI DA UNA SOSTANZIALE, ANCHE SE NON COMPLETA, URBANIZZAZIONE, È STATA REPUTATA CONVINCENTE, IN QUANTO OPERANTE UN EQUILIBRATO CONTEMPERAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI IN GIOCO, LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA PER LA QUALE LA MANCANZA DELLO STRUMENTO ATTUATIVO PUÒ ESSERE INVOCATA A FONDAMENTO DEL DINIEGO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO SOLTANTO NEL CASO IN CUI L’AMMINISTRAZIONE ABBIA ADEGUATAMENTE VALUTATO LO STATO DI URBANIZZAZIONE GIÀ PRESENTE NELLA ZONA ED ABBIA CONGRUAMENTE EVIDENZIATO LE CONCRETE E ULTERIORI ESIGENZE INDOTTE DALLA NUOVA COSTRUZIONE (CFR., EX MULTIS, TAR CAMPANIA, NAPOLI, N. 00286/2015 REG.RIC. SEZ. IV, 2 MARZO 2000, N. 596; 18 MAGGIO 2000, N. 1413).

24.05.2017 CONSIGLIO DI STATO V SEZ N. 2446

RIFORMA TAR TOSCANA, II SEZ NN. 851/15

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - REALIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNO DA RITARDO DERIVANTE DA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - MERO ANNULLAMENTO ATTO INSUFFICIENTE - CARENZA PROVA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELL'ILLECITO

PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO, PER CIO' CHE RIGUARDA L'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA, GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA RITIENE NON SUFFICIENTE IL MERO ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO LESIVO, ESSENDO NECESSARIO CHE SIA FORNITA LA PROVA SIA DEL DANNO SUBITO, SIA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO O DELLA COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE, CONFIGURABILI QUANDO L'ADOZIONE DELL'ATTO ILLEGITTIMO E' AVVENUTA IN VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROPRIE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, QUALI DESUMIBILI SIA DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUONA ANDAMENTO, SIA DELLE NORME DI LEGGE ORDINARIA IN MATERIA DI CELERITA', EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA, SIA DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO, QUANTO A RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA,   LA SENTENZA NON HA MOSSO CONSIDERAZIONI SULLE COLPE IPOTETICAMENTE ASCRIVIBILI ALLA PROVINCIA.....; MA PASSANDO IN ESAME IL SUO COMPORTAMENTO, ESSO NON PARE CARATTERIZZATO DA VIOLAZIONE DI REGOLE SU TRASPARENZA O CELERITA' NE' DI QUELLE COSTITUZIONALI A PRESIDIO DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

19.05.2017 TRIBUNALE NAPOLI NORD SEZ. LAVORO  N.23230

SCUOLA - MOBILITA' FASE C - PROCEDURA ASSEGNAZIONE CATTEDRE  - ERRONEITA' - OBBLIGO ASSEGNAZIONE IN CAMPANIA COME PRESCELTO IN SEDE DI DOMANDA

E' FONDATA LA CENSURA CON CUI SI DEDUCE L'ERRONEITA' DELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO EFFETTUATE DAL MINISTERO E DUNQUE ANCHE DEL PROPRIO MANCATO TRASFERIMENTO PRESSO LE SEDI INDICATE AI PRIMI ORDINI DI PREFERENZA NELLA DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE IN CONSIDERAZIONE DEI RISULTATI CONTRADDITTORI SEGUITI ALL'APPLICAZIONE DELL'ALGORITMO I CUI CRITERI NON SONO MAI STATI ESPLICITATI.

09.01.2017 CONSIGLIO DI STATO III SEZ N. 27/2017

FARMACIA COMUNALE - PRELAZIONE - DECADENZA PER MANCATA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLA REGIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO - ART.  1 COMMA 193 L.REG CAMPANIA N.16/2014 NON HA PORTATA SANANTE

LA DISPOSIZIONE IN ESAME È, INFATTI,CHIARAMENTE DIRETTA AD ASSEGNARE AI COMUNI CHE AVESSERO ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE, E IL CUI PROCEDIMENTO PER L’OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE REGIONALE FOSSE STATO ANCORA PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE, UNA DATA ULTIMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, SENZA PERÒ PALESARE ALCUNA INTENZIONE DI ESTENDERE IL BENEFICIO A QUEI PROCEDIMENTI IL CUI TERMINE DI CONCLUSIONE PREVIAMENTE ASSEGNATO FOSSE GIÀ SPIRATO (E CHE DEVONO, QUINDI, INTENDERSI SOGGETTI, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO GENERALE TEMPUS REGIT ACTUM, AL REGIME NORMATIVO PREVIGENTE).

DEV’ESSERE, QUINDI, ESCLUSO CHE LA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA REGIONALE SOPRAVVENUTA POSSA PRODURRE QUALSIVOGLIA EFFETTO (CHE, IN  IPOTESI, SAREBBE INAMMISSIBILMENTE RETROATTIVO) SUI PROCEDIMENTI NEI QUALI IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE ALLA REGIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’APERTURA DELLE FARMACIE PER LE QUALI ERA STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE FOSSE GIÀ SCADUTO. QUAND’ANCHE, IN OGNI CASO, LA NORMA IN ESAME SI RITENESSE APPLICABILE ANCHE AI PROCEDIMENTI IL CUI TERMINE DI CONCLUSIONE FOSSE GIÀ SCADUTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2014, NON SI POTREBBE COMUNQUE RINTRACCIARE QUALSIVOGLIA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE REGIONALE DI RIMETTERE IN TERMINI PERSINO QUEI COMUNI GIÀ FORMALMENTE DICHIARATI  DECADUTI DAL DIRITTO DI PRELAZIONE AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE REGIONALE. COME RECENTEMENTE OSSERVATO DA QUESTA SEZIONE IN UN CASO ANALOGO, INFATTI, UNA SIMILE PREVISIONE, CONSISTENDO NELLA SANATORIA DI UN INADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO GIÀ SANZIONATO CON LA DECADENZA, NECESSITEREBBE, PER IL SUO CONTENUTO ECCEZIONALE, DI UNA ESPLICITA ED UNIVOCA PREVISIONE LEGISLATIVA, NON POTENDOSI CERTO DESUMERE TALE VOLONTÀ IN ESITO A UN INCERTO PERCORSO ERMENEUTICO (CONS. ST., SEZ. III, 30.6. 2016, N. 2943).

04.11.2016 TAR CAMPANIA VIII SEZ ORD N. 177

ESAMI AVVOCATO -  MOTIVAZIONE "POCO PERSONALE E CON MOLTA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA" NON RAGIONEVOLE IN RELAZIONE ALLA TERZA PROVA DI REDAZIONE DALL'ATTO GIUDIZIARIO - ESAMI AVVOCATO - PLAGIO - ELABORATI SOLO IN PARTE ANALOGHI MA DIVERSAMENTE STRUTTURATI - NON SUSSISTE

RILEVATO CHE, PER QUANTO RIGUARDA LA PROVA RELATIVA ALL’ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, LA MOTIVAZIONE CHE HA GIUSTIFICATO IL VOTO DI 23 DI ESSERE “POCO PERSONALE MOLTA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA”, NON APPARE SORRETTO DA CANONI DI RAGIONEVOLEZZA; LA CIRCOSTANZA DI RIFERIRSI ALLA ESISTENTE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA NON APPARE ESSERE UN MOTIVO DI GIUDIZIO NEGATIVO RISPETTO ALLA COMPILAZIONE DI UN RICORSO INTRODUTTIVO DINANZI AL T.A.R.; ALLO STESSO MODO NON APPARE ELEMENTO IDONEO A GIUSTIFICARE LA NEGATIVITÀ DEL VALUTAZIONE DELLA REDAZIONE DI UN ATTO GIUDIZIARIO LA CIRCOSTANZA DI ESSERE “POCO PERSONALE”; CONSIDERATO CHE, PRIMA FACIE, NON APPARE RICORRERE LA FATTISPECIE DEL PLAGIO, IN QUANTO GLI ELABORATI RELATIVI AL PARERE DI DIRITTO CIVILE RISULTANO SOLO IN ALCUNE PARTI SVOLTE IN MODO ANALOGO, SENZA CHE POSSA EVINCERSI UN GIUDIZIO DI PLAGIO TRA I DUE ELABORATI, ESSENDO I DUE COMPITI STRUTTURATI ED ELABORATI IN MODO DIFFERENTE

21.07.2016 TAR CAMPANIA VI SEZ N.3813

GUARDIA DI FINANZA - INDENNITA' DI MISSIONE IN CASO DI DISTACCO TEMPORANEO - SPETTA

L'INDENNITÀ DI TRASFERTA PER MISSIONE SPETTA PER IL FATTO CHE, AL DI LÀ DEL NOMEN IURIS UTILIZZATO DALL' AMMINISTRAZIONE, UN DIPENDENTE SIA STATO SPOSTATO TEMPORANEAMENTE IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA DI SERVIZIO E DISTANTE DA QUEST'ULTIMA ALMENO DIECI CHILOMETRI. IN PRESENZA DELLE PREDETTE CONDIZIONI, IL DIPENDENTE ACQUISTA IL DIRITTO AL BENEFICIO IN QUESTIONE, CHE NON PUÒ VALIDAMENTE ESSERE NEGATO PER IL FATTO CHE L'ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTRIBUZIONE ALL'INTERESSATO DI UN INCARICO CONTINUATIVO IN UNA LOCALITÀ DIVERSA DA QUELLA DI ASSEGNAZIONE NON RECHI LA FORMALE ED ESPLICITA DICITURA DISPOSITIVA DELL'INVIO IN MISSIONE, MA AD ESEMPIO QUELLA DEL TUTTO NEUTRA E ATECNICA DI DISTACCO. (CFR. T.A.R. LOMBARDIA MILANO, SEZ. III, 06 APRILE 2010 , N. 986 IN UN CASO ANALOGO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI).

05.07.2016 TAR CAMPANIA II SEZ N.3326

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO  -   INAMMISSIBILE - ANCHE DOPO ENTRATA IN VIGORE DELLA L.N.15/2005 DI MODIFICA DELLA L.N.241/90

È INAMMISSIBILE L’INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO, REALIZZATA MEDIANTE GLI SCRITTI DIFENSIVI PREDISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE, E CIÒ ANCHE DOPO LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE N. 241/1990 DALLA LEGGE N. 15/2005, RIMANENDO SEMPRE VALIDO IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NON PUÒ ESSERE INTEGRATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO CON LA SPECIFICAZIONE DI ELEMENTI DI FATTO, DOVENDO LA MOTIVAZIONE PRECEDERE E NON SEGUIRE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, A TUTELA DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO E DELL’ESIGENZA DI DELIMITAZIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO (ORIENTAMENTO CONSOLIDATO: CFR. EX MULTIS CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 OTTOBRE 2011 N. 5598 E 30 GIUGNO 2011 N. 3882; TAR CAMPANIA SALERNO, SEZ. II, 15 FEBBRAIO 2012 N. 218; TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. VII, 10 GIUGNO 2011 N. 3081).

INVERO, LA NORMA CONTENUTA NELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, CHE PRESCRIVE CHE OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SIA MOTIVATO, NON È RICONDUCIBILE A QUELLE “SUL PROCEDIMENTO O SULLA FORMA DEGLI ATTI”, POICHÉ LA MOTIVAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA NÉ CON LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO NÉ CON LA FORMA DEGLI ATTI IN SENSO STRETTO, RIGUARDANDO, PIÙ PRECISAMENTE, L’INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE “CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA”; TANT’È CHE NELLA STESSA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA LA MOTIVAZIONE VIENE CONFIGURATA COME REQUISITO DI “FORMA SOSTANZIALE” (CFR. TAR SICILIA CATANIA, SEZ. IV, 29 MARZO 2012 N. 900);

24.06.2016 TAR CAMPANIA II SEZ. N. 3239

EDILIZIA E URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRIUIRE DIRETTO IN ZONA DI PREVISIONE DI LOTTIZZAZIONE IN PRESENZA DI PRESSOCHE' COMPLETA URBANIZZAZIONE

UNA CONCESSIONE EDILIZIA (P.d.C.) PUÒ ESSERE RILASCIATA IN ASSENZA DEL PIANO ATTUATIVO RICHIESTO DALLE NORME DI PIANO REGOLATORE QUANDO IN SEDE DI ISTRUTTORIA L'AMMINISTRAZIONE ACCERTI CHE LA ZONA IN CUI SI INSERISCE IL SUOLO DESTINATO ALLA REALIZZANDA COSTRUZIONE SIA PRESSOCHÉ COMPLETAMENTE EDIFICATA, TALE DA RENDERE SUPERFLUA UN'OPERA DI LOTTIZZAZIONE

12.05.2016 CONSIGLIO DI STATO V SEZ. N.1754

APPALTI LAVORI PUBBLICI - CONSORZI STABILI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ORGANISMO CONSORTILE - DISPOSIZIONI ACCELERATORIE D.L.n.133/2014 E TUTELA CAUTELARE -

IL PROVVEDIMENTO E L’ORDINANZA IMPUGNATI SI PONGONO IN CONTRASTO CON IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI STABILI PREVISTO PER LEGGE, SULLA CUI BASE DEVE RITENERSI CHE LE RISORSE AZIENDALI SOTTOSTANTI AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELL’ORGANISMO CONSORTILE COSTITUISCONO MEZZI A DISPOSIZION E DI QUEST’ULTIMO, CONFORMEMENTE ALLA CAUSA NEGOZIALE DEL PATTO CON CUI L’ENTE COLLETTIVO VIENE CREATO DALLE IMPRESE CONSORZIATE;

LE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE PREVISTE DAL D.L. N. 133 DEL 2014 (CONV. CON L. N. 164 DEL 2014) NON IMPEDISCONO CHE LE ESIGENZE IMPERATIVE CONNESSE ALLA TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA - NEL CASO DI SPECIE ADDOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE, PUR A FRONTE DI UNA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI GARA CHE NON PUÒ DEFINIRSI CELERE, E DI CUI IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEVE TENERE CONTO AI SENSI DELL’AT. 9, COMMA 2-SEXIES DEL CITATO D.L. N. 133 DEL 2014 - POSSANO ESSERE SODDISFATTE CON MISURE DIVERSE E MENO SPROPORZIONATE RISPETTO AD UN’AGGIUDICAZIONE IN IPOTESI ILLEGITTIMA, QUALI LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA O L’EFFETTUAZIONE DEI NECESSARI SOSTEGNI TEMPORANEI ALLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE, TANTO PIÙ A FRONTE DI UNA CELERE DEFINIZIONE DEL MERITO (NEL CASO DI SPECIE FISSATO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO AL 6 LUGLIO 2016);

LA STIPULA DEL CONTRATTO D’APPALTO, AVVENUTA SUBITO DOPO LA NOTIFICA DELL’APPELLO, NON IMPEDISCE LA TUTELA CAUTELARE, PENA ALTRIMENTI LO SVUOTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI EFFETTIVITÀ CHE LA CONNOTANO; - A QUESTO RIGUARDO, COSTITUISCE MISURA STRUMENTALE RISPETTO ALLA STATUIZIONE DI SUBENTRO NEL CONTRATTO CHE POSSA EVENTUALMENTE ESSERE ADOTTATA IN SEDE DI DEFINIZIONE DEL MERITO LA SOSPENSIONE INTERINALE DEI RELATIVI EFFETTI, OLTRE CHE DI QUELLI DEL PROVVEDIMENTO DELLA PRECEDENTE FASE DI GARA IMPUGNATO NEL PRESENTE GIUDIZIO.

11.02.2016 TAR CAMPANIA VIII SEZ. N.772

EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO APPLICAZIONE ART. 31, II comma L. N. 47/85 - FORMAZIONE SILENZIO - PRESUPPOSTI

LA FORMAZIONE DEL SILENZIO - ASSENSO SULLA DOMANDA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI RICHIEDE, INFATTI, QUALE PRESUPPOSTO ESSENZIALE, OLTRE AL COMPLETO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI OBLAZIONE, CHE SIANO STATI INTEGRALMENTE ASSOLTI DALL'INTERESSATO GLI ONERI DI DOCUMENTAZIONE, CHE SI RISOLVONO EVIDENTEMENTE NELLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOSTANZIALI PER LA SANATORIA, RELATIVI AL TEMPO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ALL'UBICAZIONE, ALLA CONSISTENZA DELLE OPERE E AD OGNI ALTRO ELEMENTO RILEVANTE AFFINCHÉ POSSANO ESSERE UTILMENTE ESERCITATI I POTERI DI VERIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CONSEGUENTEMENTE, IL TERMINE PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO - ASSENSO SULLA DOMANDA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA NON DECORRE QUANDO MANCHINO I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PREVISTI DALLA NORMA E/O LE OPERE NON SIANO SUSCETTIBILI DI SANATORIA, NONCHÉ QUALORA LA DOMANDA STESSA SIA CARENTE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE, MA INIZIA A COMPUTARSI DAL MOMENTO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE È POSTA IN CONDIZIONI DI ESAMINARE COMPIUTAMENTE LA RELATIVA DOMANDA, IN QUANTO INTEGRATA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, RICHIESTA "EX LEGE" ALL'INTERESSATO DALL' AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LECCE, III, 10 GENNAIO 2012 N. 16).

E' STATO, IN PARTICOLARE, EVIDENZIATO DALLA GIURISPRUDENZA CHE “L'INESATTA VOLONTARIA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ CONTENUTA NELL'ISTANZA DI CONCESSIONE IN SANATORIA SU UN PRESUPPOSTO ESSENZIALE (NELLA SPECIE DATA DI REALIZZAZIONE DELL'ABUSO) INTEGRA GLI ESTREMI DELLA DOMANDA DOLOSAMENTE INFEDELE, CHE, AI SENSI DELL'ART. 40 L. 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, IMPEDISCE IL FORMARSI DEL C.D. SILENZIO-ASSENSO PREVISTO DALL'ART. 35 COMMA 18 DELLA STESSA L. 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, E COMPORTA ALTRESÌ IL NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA MEDESIMA." (CFR., EX MULTIS, TAR SARDEGNA, SEZ. II, 28.5.2010 N. 1386).

10.02.2016 TAR CAMPANIA IV SEZ N.727

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI -  CANDIDATA  INSERITA IN GRADUATORIA CON RISERVA STANTE LA PENDENZA DI PROCEDIMENTO  PENALE A SUO CARICO  - ILLEGITTIMITA'  - AMMISSIONE PLENO IURE - SPETTA

MELIUS RE PERPENSA, E' ILLEGITTIMO L'INSERIMENTO "CON RISERVA" DELLA CANDIDATA CHE HA SUPERATO IL CONCORSO - NELLA SPECIE PER DIRIGENTE SCOLASTICO - IN RAGIONE DEL SUO ESSERE  SOTTOPOSTA AD INDAGINI IN SEDE PENALE, ATTESO CHE - COME PERALTRO SOSTENUTO IN RICORSO  - DETTO "CONGELAMENTO" DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA DELLA RICORRENTE NON E' CONTEMPLATO DA ALCUNA NORMATIVA E DETERMINA COSI' UNA INDEBITA E ATIPICA SOSPENSIONE DELLA GRADUATORIA AD PERSONAM.

16.12.2015 TAR  LAZIO  I SEZ  BIS N.14116/2015

CONCORSO VFB - ESCLUSIONE - INIDONEITA' FISICA - VERIFICAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

CON DETTA SENTENZA  LA SEZIONE I BIS DEL T.A.R. LAZIO – ROMA HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DAL RICORRENTE, ESCLUSO DAL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP 4) NELL'ESERCITO, RITENENDO CHE LADDOVE, COME NELLA SPECIE,  GLI ESAMI SVOLTI IN SEDE DI VERIFICAZIONE ABBIANO  ACCERTATO L’IDONEITÀ DEL RICORRENTE RENDANO EVIDENTE LA SUSSISTENZA DEL VIZIO DI DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

12.12.2015 TAR CAMPANIA V SEZ. N.2256/15 ORD.

CONCORSO PUBBLICO - ASL - PREVISIONE DI MODALITA' UNICA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE - ONERE RICADE SULLA P.A.

IN RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCORSUALE, LA V SEZIONE DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, CON ORDINANZA N. 2256/2015, CONFORMANDOSI ALL’ORIENTAMENTO (CONS. STATO, SEZ. VI, 03.07.2001, N. 3668; T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZ. II, 29.05.95, N. 305) SECONDO IL QUALE QUALORA IL BANDO IMPONGA COME MODALITÀ ESCLUSIVA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE QUELLA DELLA RACCOMANDATA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE “IL RISCHIO DEL MANCATO RECAPITO DEL PLICO GRAVA SUL DESTINATARIO CHE HA PRESCELTO LA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”, HA ACCOLTO L’STANZA CAUTELARE PRESENTATA DALLA RICORRENTE AI FINI DELL' AMMISSIONE CON RISERVA ALLA PROCEDURA.

09.12.2015 TAR CAMPANIA VIII SEZ N.5711

ANNULLAMENTO  PROVVEDIMENTO  - INTERESSE PUBBLICO IN RE IPSA IN CASO DI  FALSA INFEDELE ERRONEA O INESATTA RAPPRESENTAZIONE DELLA  REALTA'

SE E' VERO CHE IL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO DI UN PERMESSO DI COSTRUIRE, QUALE ATTO DISCREZIONALE, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO IN ORDINE ALL’ESISTENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO, SPECIFICO E CONCRETO, CHE GIUSTIFICA IL RICORSO ALL’AUTOTUTELA ANCHE IN ORDINE ALLA PREVALENZA DEL PREDETTO INTERESSE PUBBLICO SU QUELLO ANTAGONISTA DEL PRIVATO, IL COLLEGIO NEMMENO IGNORA L’INDIRIZZO, ALTRETTANTO CONSOLIDATO, IN BASE AL QUALE, IN DETERMINATE IPOTESI, L’INTERESSE PUBBLICO ALLA ELIMINAZIONE DELL’ATTO ILLEGITTIMO È DA CONSIDERARSI IN RE IPSA. TRA QUESTE È ANNOVERABILE L’IPOTESI DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO DI TITOLO EDILIZIO ILLEGITTIMO A FRONTE DI FALSA, INFEDELE, ERRONEA O INESATTA RAPPRESENTAZIONE, DOLOSA O COLPOSA, DELLA REALTÀ DA PARTE DELL’INTERESSATO, RISULTATA RILEVANTE O DECISIVA AI FINI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO, NON POTENDO L’INTERESSATO VANTARE IL PROPRIO LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA PERSISTENZA DI UN TITOLO OTTENUTO ATTRAVERSO L’INDUZIONE IN ERRORE DELLA AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

09.11.2015 TAR TOSCANA I SEZ N.1516/2015

GARA APPALTO - LAVORI PUBBLICI - PORTATA ART.38, II COMMA CODICE APPALTI - ILLEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DOPO LA RIAMMISSIONE DI ALTRI CONCORRENTI

CON SENTENZA N.1516/2015 LA I SEZIONE DEL TAR TOSCANA HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO RITENENDO FONDATA LA CENSURA CON LA QUALE SI RITIENE ILLEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - DOPO L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IN FAVORE DELLA RICORRENTE POI ANNULLATA - PER EFFETTO DELLA RIAMMISSIONE IN GARA DI ALTRI CONCORRENTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 38 II COMMA BIS DEL D.LGS.N.163/2006 CHE SANCISCE L'IMMODIFICABILITA' DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER EFFETTO DI EVENTI SUCCESSIVI ALLA FASE DI AMMISSIONE REGOLARIZZAZIONE ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE. LA STAZIONE APPALTANTE HA PERTANTO ERRATO NEL PROCEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA UAN VOLTA DISPOSTA, IN VIA DI AUTOTUTELA, LA RIAMMISSIONE ALLA GARA DI ALCUNE IMPRESE CHE INIZIALMENTE ERANO STATE ESCLUSE PER CARENZE DOCUMENTALI (RIAMMISSIONE NON CONTESTATA DALLA RICORRENTE)

06.10.2015 TAR CAMPANIA III SEZ N.4690/2015

EDILIZIA E URBANISTICA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE EDIFICI - OPERE DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA EX ART.6, I co. DPR.N.380/01

L'ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DI SERVIZI IGIENICI E ACCESSORI, LA REALIZZAZIONE NEL LOCALE A DESTINAZIONE BAR DI UN BANCO IN  BLOCCHI DI SIPOREX E DI UNA CONTROSOFFITTATURA CON ALLOGGIO DI ELEMENTI PER L’ILLUMINAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO E  NUOVE TRACCE NELLA MURATURA PER L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO, COSTITUISCONO  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (RICOMPRESI, QUINDI, TRA L’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA, EX ART. 6, PRIMO COMMA, LETT. A), DEL D.P.R. N. 380/01) ATTESO CHE COSTITUISCONO MANUTENZIONE ORDINARIA GLI INTERVENTI EDILIZI CHE RIGUARDANO LE OPERE DI RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE DEGLI EDIFICI E QUELLE NECESSARIE AD INTEGRARE O MANTENERE IN EFFICIENZA GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI  (cfr. anche T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II, 4 MARZO 2015 N. 432). E' PERTANTO ILLEGITTIMA L'ORDINANZA DEL COMUNE CHE NE INGIUNGE LA DEMOLIZIONE RITENENDO LE OPERE PRIVE DI TITOLO.

17.06.2015 TAR CAMPANIA VII SEZ N.3224/2015

GARA FORNITURA - CLAUSOLA BANDO ESCLUDENTE  - APPLICAZIONE NON MECCANICA MA SECONDO RAGIONEVOLEZZA

IN MATERIA DI GARA PER DIALOGO COMPETITIVO EX ART. 58 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN’IMBARCAZIONE DA TRAFFICO PASSEGGERI DA AGGIUDICARSI IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, VIGE  IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE PUÒ ESSERE CONSIDERATA LEGITTIMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA CHE NON HA DISPOSTO L'ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA PER VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA  CONSIDERANDO DUNQUE LA PRECITATA CLAUSOLA DELLA LEX SPECIALIS NON SUSSUMIBILE NELL'IPOTESI DI NULLITÀ PREVISTA DALL'ART. 46, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, CON CONSEGUENTE ASSOGGETTAMENTO AL REGIME DELLA DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE E/O DEL GIUDICE. IL COLLEGIO GIUDICANTE HA PRECISATO CHE LE CLAUSOLE DELLA LEX SPECIALIS, ANCORCHÉ CONTENENTI COMMINATORIE DI ESCLUSIONE, NON POSSONO ESSERE APPLICATE MECCANICISTICAMENTE, BENSÌ SECONDO IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEVONO ESSERE VALUTATE ALLA STREGUA DELL'INTERESSE CHE LA NORMA VIOLATA È DESTINATA A PRESIDIARE, PER CUI, OVE NON SIA RAVVISABILE LA LESIONE DI UN INTERESSE PUBBLICO EFFETTIVO E RILEVANTE, DEVE ESSERE ACCORDATA LA PREFERENZA AL FAVOR PARTECIPATIONIS, EVITANDO IL MERO FORMALISMO NON LEGATO A FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO E ONERI PROCEDIMENTALI INUTILI ED ECCESSIVI (CFR. CONS. STATO, VI, 27.4.2011 N. 2478; E III, 12.5.2011 N. 2851, T.A.R. PUGLIA LECCE, III, 13.1. 2011 N.15).

17.06.2015 TAR LAZIO SEZ III BIS N.8440/2015

NUMERO CHIUSO MEDICINA -  VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO  - NON NECESSARIA LA PROVA CONCRETA

CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA A MEDICINA E CHIRURGIA, PER L’A.A. 2014/2015 LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI TALI DA INTEGRARE LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IN ESAME È STATA GIÀ VAGLIATA DA NUMEROSI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI - SIA PURE CON RIFERIMENTO ALLE PROVE SOSTENUTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014 IN CUI SI ERANO VERIFICATE ANALOGHE “ANOMALIE” E VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO - TRA CUI LA RECENTE DECISIONE N. 15/2015 DEL 5.01.2015 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, CHE HA RAMMENTATO COME NEL CASO SPECIFICO PROPRIO L’AMMINISTRAZIONE AVESSE RICHIESTO, CON DIRETTIVE ASSUNTE FORMALMENTE, CHE IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI CANDIDATI VENISSE LASCIATO APERTO SUL BANCO, PONENDO IN EVIDENZA CHE “NELLA DELICATA FASE DELLA CORREZIONE DELLA PROVA DA PARTE DEL CONSORZIO CINECA, IL CODICE APPOSTO SULLA SCHEDA DEI TEST, IN QUANTO CORRISPONDENTE A QUELLO STAMPIGLIATO SULLA SCHEDA ANAGRAFICA DEI CANDIDATI, BEN AVREBBE POTUTO CONSENTIRE L’ASSOCIAZIONE DELL’ELABORATO AL NOMINATIVO DI CIASCUN CANDIDATO; IL CHE È SUFFICIENTE A RITENERE VIOLATO IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE AD EVIDENZA PUBBLICA, LA CUI OSSERVANZA VA OSSERVATA IN ASTRATTO, SENZA CIOÈ PROVA CONCRETA DELLA SUA VIOLAZIONE, COME RIPETUTAMENTE AFFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA DI QUESTO CONSIGLIO DI STATO.

07.04.2015 TAR LAZIO LATINA N.314

PROCESSO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI SPECIFICITA' DEI MOTIVI ART.40 CPA -  E' CAUSA DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

NEL RICORSO AMMINISTRATIVO I MOTIVI DI GRAVAME DEVONO ESSERE ESPOSTI CON SPECIFICITA' SUFFICIENTE A FORNIRE ALMENO UN PRINCIPIO DI PROVA UTILE ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE TESI SOSTENUTE A SUPPORTO DELLA DOMANDA FINALE. PERTANTO NON BASTA DEDURRE GENERICAMENTE UN VIZIO, MA BISOGNA PRECISARE IL PROFILO SOTTO IL QUALE IL VIZIO E' DEDOTTO RITENENENDO DETTO ONERE ASSOLTO SOLO OVE SOLO LE CENSURE SIANO FORMULATE IN MODO DA CONSENTIRE AL GIUDICE ADITO DI COMPRENDERE QUALE SIANO I VIZI DEDOTTI PER SOSTENERE L'INVALIDITA' DELL'ATTO IMPUGNATO.

09.01.2015 TAR LAZIO LATINA N.18

GARA SERVIZI ASSICURATIVI  RESPONSABILITA'

AMMINISTRATIVA MODIFICA BANDO RIAPERTURA TERMINI

LADDOVE LA STAZIONE APPALTANTE PROCEDA AD UNA MODIFICA SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA, COME NELLA SPECIE, E' TENUTA ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA.  CONSEGUENDONE, IN CASO CONTRARIO,  L' ILLEGITTIMITA'  DELL'AGGIUDICAZIONE CHE NE E' SCATURITA.

27.11.2014 TAR CAMPANIA VII SEZ N.6140

SILENZIO - SULL'OBBLIGO DELLE AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE IN ORDINE ALLE ISTANZE DEI CITTADINI

NELL'ATTUALE DEMOCRAZIA AMMINISTRATIVA IMPRONTATA ALLA TRASPARENZA (EX.ART.97 COST.) ED ALL'APICALE CANONE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA CARTA DI NIZZA SI DEVE RITENERE AMPLIATO L'OBBLIGO DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI RISPONDERE ALLE ISTANZE AVANZATE DAI CITTADINI LADDOVE UN RISALENTE E RADICATO "RAPPORTO" SUSSISTENTE TRA PARTE PUBBLICA E PRIVATA IN ORDINE AL SUSSEGUIRSI E SVILUPPARSI DEL RAPPORTO CONCESSORIO CHE RENDE LA INTERLOCUZIONE TRA TALI SOGGETTI QUALIFICATA E DIFFERENZIATA INNESCA CERTAMENTE UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CONCESSIONARIO A RICEVERE UNA SIGNIFICATIVA RISPOSTA ALLA SUA ISTANZA

 

 

16.09.2014 TAR LAZIO II SEZ N.9660

CONCORSO AGENZIA ENTRATE "PROVA DI RESISTENZA"

LADDOVE IL RICORRENTE ABBIA DIMOSTRATO CHE UN C.D. QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA ABBIA DUE SOLUZIONI CORRETTE - TRA CUI QUELLA DA LUI FORNITA - E CHE CON QUEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO SI COLLOCCHI IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA NON HA L'ONERE DI PROVVEDERE AL RICALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI CHE NON HANNO INTERPOSTO GRAVAME ESSENDO QUESTI ULTIMI VERI E PROPRI "COINTERESSATI" IN POSIZIONE ANALOGA ALLA SUA

 

 

11.09.2014 TAR CAMPANIA II SEZ ORD.N.1461

EDILIZIA - ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI

CON ORDINANZA N.1461/2014 IL TAR CAMPANIA  PRONUNCIANDOSI SU RICORSO PROPOSTO AVVERSO l'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI AVVENUTA IN SEDE DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE AL COMUNE QUALE "AVENTE DIRITTO" ACCOGLIE E SOSPENDE PUR IN MANCANZA DI IMPUGNATIVA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE

 

 

21.07.2014 TAR LAZIO III SEZ BIS ORD. N. 7843

NUMERO CHIUSO MEDICINA

CON ORDIIANZA N.7843/2014 IL TAR LAZIO - RITENENDO CHE IL RICORSO PRESENTA PROFILI DI FONDATEZZA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO CONCORSUALE - ACCOGLIE LA DOMANDA E AMMETTE CON RISERVA I RICORRENTI ALLA IMMATRICOLAZIONE IN SOVRANNUMERO ED ALLA FREQUENTAZIONE DELLE LEZIONI

 

 

 

17.07.2014 TAR LAZIO III SEZ DECR. N. 3269

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

CON DECRETO MONOCRATICO  IL PRESIDENTE DELLA III SEZIONE DEL TAR LAZIO, IN RAGIONE DELLA PENDENZA DELL'IMPUGNATIVA AVVERSO IL GIUDIZIO DI NON IDONEITA', AMMETTE CON RISERVA IL RICORRENTE AL CONCORSO _ BANDITO NELLE MORE E CON SCADENZA PROSSIMA - PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA 

 

 

13.06.2014 TAR CAMPANIA VIII DECR. N.988

INSEGNANTI - PERCORSI ABILITANTI

CON DECRETO MONOCRATICO IL PRESIDENTE DELL'VIII SEZIONE, DIVERSAMENTE DA QUANTO DECISO DAL TAR LAZIO CHE HA RESPINTO ANALOGHE RICHIESTE HA DISPOSTO L'AMMISSIONE CON RISERVA ALLA FASE FINALE E ALLE PROVE D'ESAME

 

 

21.02.2014 TAR CAMPANIA VIII ORD. N. 308/2014

APPALTI - IRREGOLARITA' DURC

IL CARATTERE DI GRAVITA' DELLE IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE DI CUI AL DURC NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI VALUTAZIONE  DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE CUI DEVE PERALTRO RITENERSI CONSENTITO ESTENDERE IL POTERE DI CONTROLLO ANCHE A MOMENTI SUCCESSIVI A QUELLO DELL'OFFERTA

 

 

 

22.01.2014  TAR CAMPANIA VIII SEZ ORD N. 103

ESAMI AVVOCATO - ASSERITO PLAGIO

ACCOGLIE E DISPONE NUOVA CORREZIONE DEGLI ELABORATI MANCANDO ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO DI UNA DELLE PROVE PER ASSERITO PLAGIO

 

 

 

20.12.2013 TAR LAZIO I SEZ

CONFISCA BENI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ILLEGITTIMO  IL PROVVEDIMENTO DI SFRATTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA QUANDO IL TITOLO GIUDIZIALE CHE NE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO E' SOSPESO STANTE LA PENDENZA DI RICORSO PER CASSAZIONE

 

 

 

07.11.2013  TAR CAMPANIA  VIII SEZ 

ANNULLAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA

NON E' LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DOPO LUNGO TEMPO DI UNA UNA CONCESSIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI QUALSIVOGLIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA RIMOZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA RIVELATASI ILLEGITTIMA E L'INTERESSE DEL DESTINATARIO DELL'ATTO AL MANTENIMENTO IN VITA DEL TITOLO,

SUL QUALE HA FATTO AFFIDAMENTO

 

 

30.10.2013 TAR CAMPANIA V SEZ

ORDINANZA SINDACALE D'URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI

E' ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CHE ORDINA AD HORAS LO SMALTIMENTO E IL RIPRISTINO AMBIENTALE AL PROPRIETARIO SOLO IN RAGIONE DI TALE SUA QUALITA' A PRESCINDERE DALL'ACCERTAMENTO O MENO DI EVENTUALI RESPONSABILITA'

 

 

26.04.2013 TAR CAMPANIA VIII SEZ 

SILENZIO RIFIUTO E OBBLIGO DI PRONUNCIA -LOTTIZZAZIONE

ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE CON IL QUALE RITIENE DI NON DOVERSI PRONUNCIARE SULLA LOTTIZZAZIONE IN  QUANTO SI SAREBBE FORMATO IL SILENZIO RIFIUTO

 

 

05.04.2013   TAR PUGLIA SEZ LECCE

CRITERIO DISPONIBILITA'  PER SEDE PATRONATO

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SEDE DI PATRONATO NON RILEVA IL TITOLO GIURIDICO IN BASE AL QUALE ESSO DISPONE DEI LOCALI  ESSENDO SUFFICIENTE CHE NE ABBIA "PIENA E TOTALE  DISPONIBILITA'

 

 

25.03.2013 TAR LAZIO SEZ LATINA

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NON SUSSISTE

NON SUSSISTE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA IN CASO DI ACQUISTO IN BUONA FEDE

 

 

23.03.2013 CONSIGLIO DI STATO, IV SEZ.

TRASFERIMENTO CARABINIERE PRESUPPOSTI

CARABINIERE, NON OCCORRE L'ESCLUSIVITA' PER IL TRASFERIMENTO EX   L.n.104/92

 

 

11.03.2013 TAR CAMPANIA V SEZ.

FARMACIA COMUNALE - GARA

INDIRIZZI IN  TEMA DI  GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE

 

 

29.01.2013 CORTE DEI CONTI SEZ CENTRALI ROMA

RESPONSABILITA' ERARIALE IN TEMA DI RIFIUTI

ASSOLTO IL DIRIGENTE UTC PER IL MANCATO

RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

 

23.12.2011 CONSIGLIO DI STATO, III SEZ.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA - INDENNIZZO  CAPI ABBATTUTI INFETTI

PER L'INDENNIZZO DEL COMM.STR. DI GOVERNO PER I CAPI INFETTI DA BRUCELLOSI ABBATTUTI NON E' APPLICABILE LA NORMATIVA ANTIMAFIA EX D.LGS.N.490/94

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