Studio Legale Perla
Amministrativisti Cassazionisti
09.10.2023 - CORTE DEI CONTI I SEZ. D'APPELLO DI ROMA n.416
DANNO ERARIALE - CONDOTTA CONTRA LEGEM - PERCORSO PROCEDURALE NON PREVISTO DALLA NORMATIVA - INSUFFICIENZA EX SE
A CONFIGURARE RESPONSABILITA' ERARIALE - ASSOLUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Interessante arresto giurisprudenziale della Corte dei Conti Centrale d'Appello la quale, in riforma della sentenza
di condanna emessa in primo grado, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, accoglie l'appello e manda assolto il pubblico dipendente, ex Comandante della Polizia
Municipale.
La fattispecie è quella dell’indebita corresponsione di benefici economici al personale del corpo di Polizia municipale dell’Ente, e segnatamente delle somme destinate ex art. 208 del D. Lgs. n.
285/1992 al Fondo di previdenza integrativa della Polizia municipale che, nella specie, venivano invece direttamente corrisposte agli agenti a seguito di semplice richiesta dagli stessi formulata,
senza dunque l'istituzione di apposito Fondo di gestione e/o di alcun iter, come dalla norma prevista.
In primo grado, ritenendo accertata la responsabilità a carico dell'incolpato, stante il comportamento palesemente contra legem, è stata emessa sentenza di condanna.
La Corte dei Conti d'Appello, scolpendo un principio di sicura rilevanza, ha accolto l'appello e riformato la sentenza di condanna, in particolare rilevando che "seppure la condotta tenuta
dall’appellante, peraltro conforme ad una reiterata prassi, si ponga in aperto contrasto con le disposizioni normative e regolamentari appena richiamate, ciò non può, tuttavia, reputarsi sufficiente
ai fini del configurarsi della responsabilità erariale. Reputa, infatti, il Collegio che la non conformità dell’azione amministrativa al percorso procedurale previsto dalla normativa e dalla
contrattazione collettiva in materia non è idonea a generare, di per sé, una fattispecie di responsabilità amministrativa in capo all’appellante, non essendo stata fornita dalla competente Procura
regionale la prova che, a tali accertate violazioni della disciplina in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative".
02.08.2023 - TAR CAMPANIA I Sez n. 4738
IN TEMA DI GARA - LEGITTIMAZIONE A CENSURARE L'OFFERTA DELL'AGGIUDICATARIA - NON SUSSISTE IN CASO DI LEGITTIMA (E ACCLARATA) ESCLUSIONE -
In un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla, il TAR Napoli ha fornito un ulteriore interessante chiarimento in tema di gara e segnatamente in ordine alla possibilità o meno per l'impresa (ricorrente) esclusa di contestare l'offerta dell'aggiudicataria, ritenuta congrua dalla S.A.
Superato, infatti, il mancato coinvolgimento della commissione di gara nella fase di verifica dell’anomalia, positivamente scrutinato in sede cautelare e poi emendato dalla stazione appaltante che ha fatto riunire la commissione di gara la quale con il verbale impugnato con i motivi aggiunti ha ratificato l’operato del RUP e dopo aver pertanto così acclarata l’infondatezza delle censure avverso la disposta esclusione della ricorrente, devono ritenersi inammissibili le censure da essa proposte dalla avverso la valutazione di congruità operata dalla stazione appaltante in relazione all’offerta dell'aggiudicataria.
Il concorrente legittimamente escluso dalla gara non ha interesse a contestare, in sede giurisdizionale, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad altro concorrente, dovendo essere considerato “offerente non interessato”, in quanto l’infondatezza delle censure avverso il provvedimento di esclusione comporta la carenza di interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico.
Nella specie essendo stata appurata l’immunità della disposta esclusione dai vizi di legittimità denunciati, la ricorrente risulta carente di interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della controinteressata laddove l'accoglimento delle censure proposte avverso l’aggiudicazione in favore della M. non comporterebbe, infatti, l’affidamento dell'appalto in suo favore; né l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara (possibilità remota nel caso di specie in cui vi sono altri operatori economici partecipanti) può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura. Peraltro tale approdo non contrasta gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale il concorrente che sia escluso dalla procedura di gara con provvedimento definitivo è privo di legittimazione a ricorrere avverso gli ulteriori atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva ad altro concorrente (cfr. Cons. Stato n. 374/2020 che richiama Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016 C-355/15 Bietregemeinschaft Technische Gebaudedetreuung Gesmbh un Caverion Osterreich).
04.07.2023 - CONSIGLIO DI STATO VII Sez n. 6549
CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - ONERE PROVA PUBBLICAZIONE LAVORI ED
EVENTUALE ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA'
Interessante chiarimento del Consiglio di Stato, in ordine all’obbligo del deposito delle pubblicazioni richiamate nel curriculum, benchè
avvenuto oltre il termine del Bando, in un caso patrocinato dall’Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla.
Rigettando le avverse censure che sostenevano la falsità della dichiarazione della partecipante risultata vincitrice in ordine all’assolvimento all’obbligo di pubblicazione, sia presso l'Archivio
Regionale sia presso l'Archivio Nazionale (Biblioteca Nazionale di Firenze), stante la taratura inferiore alle duecento copie e perciò rientranti nel campo di applicazione dell'esonero parziale di
cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/2006, il Consiglio di Stato chiarisce - confermando il TAR Campania - che sebbene tale deposito risulti essere stato effettuato dopo la data di scadenza del Bando, la
dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può affatto considerarsi falsa nè comportare l’invocata esclusione
dalla procedura.
Ed infatti, acclara il Consiglio di Stato, considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006 (rubricato “Soggetti obbligati e istituti depositari”), l’obbligo del deposito presso gli
istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore, sul responsabile della pubblicazione ovvero sul tipografo ove manchi l'editore, e considerato altresì che questi ultimi, ai sensi
dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, devono assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare va, infatti, considerato che la medesima,
alla data di scadenza del bando, ha comunque correttamente (dichiarato di aver) adempiuto agli obblighi posti dalle norme richiamate a suo esclusivo carico, che il termine di sessanta giorni di cui
al richiamato art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni entro la data
di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della dichiarante dalla
procedura.
22.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 3087
CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AZIENDA SANITARIA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MATERIA DI ESAME "DIRITTO AMMINISTRATIVO" - RIENTRANO
Sono inoltre infondati il secondo e terzo motivo, con cui i candidati ricorrenti lamentano l’illegittimità della loro esclusione, per essere stati sottoposti
a quesiti e risposte su materie non previste dal bando stesso, in violazione delle sue pertinenti previsioni.
Sul punto basti rilevare, come anche ben rimarcato dalla difesa resistente, che la normativa sui contratti pubblici e su anticorruzione e trasparenza va senz’altro ricompresa nell’ambito della
materia “diritto amministrativo”, posto che il riferimento agli “elementi” di una determinata materia concerne il livello di approfondimento della conoscenza richiesta, ma non muta l’oggetto della
materia medesima.
Nel caso di specie, in particolare, la materia d’esame “elementi di diritto amministrativo” non escludeva elementi essenziali di conoscenza in tema di
contrattualistica pubblica e capacità contrattuale della P.A. nonché dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, in cui sono oramai naturalmente compresi trasparenza e anticorruzione,
da intendersi, peraltro, di stretta attualità, e dunque
contenuti certamente pretensibili in capo ad un candidato che debba prepararsi, sia pure nei limiti dell’approfondimento minimo richiesto, in “diritto amministrativo”.
17.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 2996
CONCORSO PUBBLICO A DIRIGENTE - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA RELATIVA PROCEDURA CONCORSUALE - PRESUPPOSTI - NON SUSSISTONO
Riguardo all’inquadramento dell’avversato provvedimento di secondo grado, la fattispecie appare riconducibile al potere di
annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che, come noto, postula la ricorrenza di specifici presupposti, quali l’originaria illegittimità del provvedimento,
l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità
violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
Come noto, l'esercizio del potere di autotutela è espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'amministrazione dall’obbligo di dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti.
in assenza di documentate violazioni delle precitate disposizioni, la
decisione di annullamento appare viziata per carenza del presupposto costituito dalla illegittimità dell’azione amministrativa; si aggiunga che la motivazione addotta (“…la predisposizione con largo
anticipo dei temi/tracce delle prove scritte costituisce, a parere di questo RUP e dell’Amministrazione, una procedura per lo meno anomala che ha viziato gli atti fin qui richiamati, esponendo l’Ente
a possibili azioni giudiziarie”) si fonda su un giudizio di “anomalia” privo di specifici riscontri oggettivi e, in specie, non risulta allegato alcun concreto indizio del pericolo di violazione
della segretezza delle tracce elaborate, alla luce delle richiamate rassicurazioni fornite dalla commissione esaminatrice circa il rispetto del divieto di divulgazione.
16.01.2023 - TAR CAMPANIA VI Sez n. 361
INPS - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA AZIENDA CALZATURIERA IN DIFFICOLTA' - ART. 14 DLGS. 148/2015 PROCEDURA CONSULTAZIONE SINDACALE PREVENTIVA - TERMINE NON PERENTORIO - SPETTA
A fronte della richiesta di cassa Inegrazione ordinaria, sia per personale a tempo pieno che part-time, da parte di Azienda calzaturiera caduta in difficoltà per mancanza di ordini, commesse e lavoro in periodo post-Covid, l'INPS aveva opposto il diniego assumendo che “l’azienda non ha assolto preventivamente all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 148/15, in quanto, come si evince dagli atti, la comunicazione alle RSA e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stata trasmessa in data 02/02/2022 quindi dopo l’inizio della cigo”. In buona sostanza, secondo l'INPS, come peraltro ribadito in giudizio, il predetto termine ha natura perentoria, pertanto l'Azienda andava e va esclusa dal beneficio di legge.
Il TAR di Napoli, invece, ha ritenuto che "gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 148/15 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione o meglio che l’articolo 14 non prevede sanzioni in caso di inosservanza della disposizione che prescrive che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento, cosicché è possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva".
Osserva ancora il TAR, fornendo un importante chiarimento che: "Si è infatti rilevato che, benché il primo comma dell’articolo 14 citato prescriva che la consultazione debba essere preventiva, la previsione in caso di inosservanza di questo obbligo della inammissibilità della domanda costituisce una sanzione non solo non prevista ma anche non proporzionata, dato che: a) la norma prevede una consultazione sindacale ma non subordina l’accesso al beneficio all’assenso della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; b) la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali; c) non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento".
30.12.2022 - TAR Campania VI Sezione n. 8152
in tema di silenzio - Termine - Interruzione in fase stragiudiziale - Vi è
18.11.2022 - Corte dei Conti Lombardia n. 259
in tema di azione erariale - Expo 2015 - Transazione - Giurisdizione
07.10.2022 - TAR Campania II Sezione n. 6199
in tema di concorso ricercatore universitario - Deposito pubblicazioni
04.07.2022 - Consiglio di Stato VI Sez. n. 5441
in tema di edilizia - Applicabilità art. 34 - Riforma TAR Campania
13.06.2022 - TAR Lazio V Sezione n. 7750
in tema di concorso pubblico - Valutazione discrezionale - Limiti
04.05.2022 - Consiglio di Stato III Sez. n. 3477
in tema di stabilizzazione personale sanità - Quando spetta
16.02.2022 - TAR Lazio I Sezione quater n. 996
in tema di concorso in Polizia - Prova non terminata Spetta ripetizione
04.01.2022 - TAR Campania VIII Sez. n. 51
in tema di edilizia - Dies a quo impugnativa di terzi del P.d.C.
28.10.2021 - TAR Campania IV n. 7665
in tema di risacimento del danno - Concorso P.I. Scuola
28.10.2021 - TAR Campania V n. 1837
in tema di sanità - Rapporto tra concorso e proroga contratti a t.d.
19.07.2021 - TAR Lazio II n. 8588
in tema di appalti - Soccorso istruttorio quando è inapplicabile
02.07.2021 - TAR Lombardia IV n. 1635
in tema di trasferimento finanziere - Motivazione insufficiente
17.06.2021 - TAR Campania I n.4177
in tema di interdittiva antimafia - Convivenza elemento insufficiente
28.05.2021 - TAR Lombardia IV n.1328
in tema di risarcimento danni proposta contro il dipendente pubblico
22.01.2021 - TAR Abruzzo I n. 145
in tema di risarcimento danni P.A. e manleva nel proc. amministrativo
28.12.2020 - Consiglio di Stato IV n. 8426
in tema di Regolamento edilizio tipo e comunale
28.10.2020 - TAR Campania VIII n. 4906
in tema di P.d.C. e silenzio - Obbligo di pronuncia permane
28.07.2020 - Tribunale Napoli Nord Sez Lavoro n. 10303
in tema di contratto ex art. 110 D.Lgs.n.267/2000 - Risarcimento
02.07.2020 - TAR Lazio III Sez.bis n. 7615
in tema di abilitazione all' insegnamento conseguita all'estero
30.06.2020 - Corte Conti Calabria Resp. n. 161
in tema di valutazione della rimproverabilità della condotta
11.06.2020 - Consiglio di Stato VI - n. 3731
in tema di accoglimento appello circa l'irricevibilità ricorso in I grado
11.06.2020 - Consiglio di Stato VI - n. 3731
in tema di impugnativa permesso di costruire e dies a quo
07.05.2020 - TAR Campania VIII n. 1659
in tema di invalidità ad effetto caducante e viziante
25.03.2020 - TAR Campania I n. 1255
in tema di sanità, tetti di spesa e procedimento amministrativo
21.01.2020 - TAR Campania II n. 272
in tema di avvocato pubblico e ius postulandi
10.12.2019 - TAR Campania I n. 5824
in tema di interdittiva antimafia "a cascata"
06.08.2019 - Consiglio di Stato IV n. 5591
in tema di lottizzazione abusiva materiale, cartolare e mista
21.05.2019 - TAR Campania I n. 2700
in tema di scioglimento aonsiglio comunale e dimissioni maggioranza
10.5.2019 - TAR Lombardia I n. 533
in tema di appalti pubblici e motviazione in corso di giudizio
04.02.2019 - Corte Conti III Centrale I n.11
in tema di danno erariale e rapporto con condanna penale
Lo Studio Legale Perla, nella sua attuale conformazione, è stato fondato nel 1994 dall'Avv. Fabrizio Perla, che ha proseguito una tradizione familiare nella materia amministrativa risalente alla fine dell'800, con il nonno Nicola Perla, avvocato, Raffaele Perla, giurista e già Presidente del Consiglio di Stato e a suo padre Luigi Perla, insigne avvocato demanialista del XIX secolo.
Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, qualificata, personalizzata e attenta, in tutti i settori del Diritto Aministrativo e rappresentanza in giudizio, anche dinanzi le Magistrature Superiori, nel campo del contenzioso amministrativo e contabile, nei quali lo Studio è particolaremente specializzato: dinanzi ai TT.AA.RR. e al Consiglio di Stato, in materia urbanistica, edilizia, appalti, sanità, concorsi pubblici, interdittiva antimafia ed attività della pubblica amministrazione in genere (commercio, demanio, etc..)
In materia urbanistica, lo SLP si occupa di elaborazione di norme di attuazione, osservazioni a strumenti urbanistici e tutte le problematiche in tema di procedimenti di approvazioni di piani generalie/o attuativi, nonchè questioni inerenti il rilascio di titoli edilizi ed abusivisimo, con particolare riferimento al contenzioso.
In materia di appalti, si occupa di problematiche inerenti l'espletamento di gare e in particolare, con riferimento al contenzioso, anche di normativa antimafia.
In generale, si occupa ada ampio spettro, di tutta l'attività inerente la pubblica amministrazione sia locale che centrale e specificamente di tutto ciò che costituisce oggetto della giurisdizione di TAR e Consiglio di Stato ed è altresì significativamente specializzato in materia di giudizi e responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, regionale e di appello; in tale ultimo campo, lo SLP è peraltro consulente in Londra, per la P.A. italiana, del più importante gruppo assicurativo britannico.
Grazie ad esperienza, professionalità e competenza acquisite negli anni, lo SLP è divenuto un sicuro punto di riferimento nel campo del diritto amministrativo, fornendo assistenza legale sia a privati cittadini che ad importanti gruppi commerciali ed industriali anche esteri, ad Associazioni di Categoria, come Unioni Industriali, Casse edili, Ordini professionali, Consorzi, IStituti nonchè, nel settore pubblico, decine di Comuni, Province e Aziende pubbliche italiane in varie regioni: dalla Campania, al Lazio, alla Toscana, alle Marche, all'Abbruzzo, alla Liguria, alla Lombardia.
Più volte sentenze dei giudici amministrativi, rese nei casi seguiti dallo SLP, si sono segnalate per la loro novità e/o radicale "revirement" rispetto a pregressi orientamenti giurisprudenziali divenendo importanti precedenti.
(Cfr. Sezione Giurisprudenza Studio)
FORMAZIONE
Iscritto all'Albo Avvocati di Santa Maria Capua Vetere dal 1994 e Napoli Nord dal 2017, è avvocato cassazionista e abilitato dinanzi le Magistrature Superiori dal 2006
Laureato in giurisprudenza nel 1988, presso l'Università Federico II di Napoli con tesi in Diritto Amministrativo su "L'attività contrattuale della P.A. alla luce della normativa comunitaria" (Rel Prof. Giuseppe Abbamonte), si è specializzato, nel 1995, in Diritto Amministrativo e Scienza della Amministrazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, con tesi su "Le disfunzioni della P.A. ed ipotesi di riforma" (Rel Prof. Luigi Buonauro).
Formatosi anche all'estero nelle università di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna, ha conseguito, tra gli altri: Diploma in Diritto ed Economia Internazionale presso la SIOI Istituto Diplomatico del Ministero degli Esteri, nel 1990, Diploma in Diritto spagnolo dell'impresa presso l'Università di Barcelona (Spagna) nel 1988, nonchè, in campo linguistico, Diploma di lingua inglese presso l'Università di Cambridge (UK) nel 1985 e presso l'Upsala College (U.S.A.) nel 1986, superando il TOEFL presso il British Council nel 1987; nonchè di lingua tedesca presso il Goethe Institut nel 1986 e di lingua francese presso l'Universitè de Grenoble (Francia) nel 1990.
ESPERIENZE
Membro dell'Assemblea dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti quale Delegato per la Camera Amministrativa della Campania (2017 - presente)
Membro del Gruppo di Lavoro sul Processo Amministrativo Telematico dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (2017 - presente)
Membro fondatore della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania di cui è stato Vice Presidente dal 2013 al 2020 (2013 -presente)
Docente al Corso Obbligatorio integrativo del Tirocinio Forense presso l'Ordine Avvocati di Napoli Nord (2022 - presente)
Delegato al Settore Amministrativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (2020 - 2022)
Cultore della materia in Diritto pubblico presso l'Università Parthenope di Napoli (2007 - 2012)
ATTIVITA' CONVEGNISTICA E DI FORMAZIONE
ALTRE NOTE
All'attività professionale di avvocato amministrativsista e a quelle ad essa connesse, Fabrizio Perla ha da sempre coltivato interessi in altri campi (cfr Sezione Nonsolodiritto) soprattutto per la musica, in particoalre jazz ed etnica di cui è peraltro un grande collezionista-
E' tra i soci storici, ne è stato due volte Presidente e tuttora siede nel Consiglio Direttivo, del Jazz Club Lennie Tristano, protagonista da quaranta anni della scena jazzistica italiana ed europea.
E' altresì Membro del Comitato organizzatore del "Premio internazionale Domenico Cimarosa" e Membro dell'Accademia Musicale Mediterranea.
E' Direttore Artistico, dal 2016, della manifestazione "Toghe e Note" - Spettacolo a fini benefici di avvocati, magistrati e personale giudiziario presso il Castello Aragonese, sede del Tribunale di Napoli Nord.
E' autore del volume "Aversa Lousiana. Trenta anni di jazz" (2011), giunto alla terza ristampa ed è co-autore di "Jazz Club Lennie Tristano: the amazing enterprise" (2021)
Ha altresì pubblicato il saggio "Om mani padme hum: la grande tradizione del mantra buddista" (2000) e "Appunti di viaggio - Spirito" (2012)