Studio Legale Perla
Amministrativisti Cassazionisti
22.05.2023 - TAR Campania V Sez n. 3087
CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AZIENDA SANTIARIA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MATERIA DI ESAME "DIRITTO AMMINISTRATIVO" - RIENTRANO
Sono inoltre infondati il secondo e terzo motivo, con cui i candidati ricorrenti lamentano l’illegittimità della loro esclusione, per essere stati sottoposti
a quesiti e risposte su materie non previste dal bando stesso, in violazione delle sue pertinenti previsioni.
Sul punto basti rilevare, come anche ben rimarcato dalla difesa resistente, che la normativa sui contratti pubblici e su anticorruzione e trasparenza va senz’altro ricompresa nell’ambito della
materia “diritto amministrativo”, posto che il riferimento agli “elementi” di una determinata materia concerne il livello di approfondimento della conoscenza richiesta, ma non muta l’oggetto della
materia medesima.
Nel caso di specie, in particolare, la materia d’esame “elementi di diritto amministrativo” non escludeva elementi essenziali di conoscenza in tema di
contrattualistica pubblica e capacità contrattuale della P.A. nonché dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, in cui sono oramai naturalmente compresi trasparenza e anticorruzione,
da intendersi, peraltro, di stretta attualità, e dunque
contenuti certamente pretensibili in capo ad un candidato che debba prepararsi, sia pure nei limiti dell’approfondimento minimo richiesto, in “diritto amministrativo”.
17.05.2023 - TAR Campania V Sez n. 2996
CONCORSO PUBBLICO A DIRIGENTE - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA REALTIVA PROCEDURA CONCORSUALE - PRESUPPOSTI - NON SUSSISTONO
Riguardo all’inquadramento dell’avversato provvedimento di secondo grado, la fattispecie appare riconducibile al potere di
annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che, come noto, postula la ricorrenza di specifici presupposti, quali l’originaria illegittimità del provvedimento,
l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità
violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
Come noto, l'esercizio del potere di autotutela è espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'amministrazione dall’obbligo di dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti.
in assenza di documentate violazioni delle precitate disposizioni, la
decisione di annullamento appare viziata per carenza del presupposto costituito dalla illegittimità dell’azione amministrativa; si aggiunga che la motivazione addotta (“…la predisposizione con largo
anticipo dei temi/tracce delle prove scritte costituisce, a parere di questo RUP e dell’Amministrazione, una procedura per lo meno anomala che ha viziato gli atti fin qui richiamati, esponendo l’Ente
a possibili azioni giudiziarie”) si fonda su un giudizio di “anomalia” privo di specifici riscontri oggettivi e, in specie, non risulta allegato alcun concreto indizio del pericolo di violazione
della segretezza delle tracce elaborate, alla luce delle richiamate rassicurazioni fornite dalla commissione esaminatrice circa il rispetto del divieto di divulgazione.
16.01.2023 - TAR Campania VI Sez n. 361
INPS - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA AZIENDA CALZATURIERA IN DIFFICOLTA' - ART. 14 DLGS. 148/2015 ESPERIMENTO PROCEDURA CONSULTAZIONE SINDACALE PREVENTIVA - TERMINE NON PERENTORIO - SPETTA
A fronte della richiesta di cassa Inegrazione ordinaria, sia per personale a tempo pieno che part-time, da parte di Azienda calzaturiera caduta in difficoltà per mancanza di ordini, commesse e lavoro in periodo post-Covid, l'INPS aveva opposto il diniego assumendo che “l’azienda non ha assolto preventivamente all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 148/15, in quanto, come si evince dagli atti, la comunicazione alle RSA e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stata trasmessa in data 02/02/2022 quindi dopo l’inizio della cigo”. In buona sostanza, secondo l'INPS, come peraltro ribadito in giudizio, il predetto termine ha natura perentoria, pertanto l'Azienda andava e va esclusa dal beneficio di legge.
Il TAR di Napoli, invece, ha ritenuto che "gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 148/15 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione o meglio che l’articolo 14 non prevede sanzioni in caso di inosservanza della disposizione che prescrive che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento, cosicché è possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva".
Osserva ancora il TAR, fornendo un importante chiarimento che: "Si è infatti rilevato che, benché il primo comma dell’articolo 14 citato prescriva che la consultazione debba essere preventiva, la previsione in caso di inosservanza di questo obbligo della inammissibilità della domanda costituisce una sanzione non solo non prevista ma anche non proporzionata, dato che: a) la norma prevede una consultazione sindacale ma non subordina l’accesso al beneficio all’assenso della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; b) la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali; c) non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento".
30.12.2022 - TAR Campania VI Sez n. 8152
SILENZIO E TERMINE PER RICORRERE EX ART. 31 CPA - MORTE DURANTE L'ANNO DEL SOGGETTO CHE HA PROPOSTO DIFFIDA -
"INTERRUZIONE" IN FASE STRAGIUDIZIALE - ANALOGIA CON IL PROCESSO - CONSEGUENZE -
Pronuncia innovativa e di sicuro interesse in tema di processo amministrativo e segnatamente di formazione di silenzio rifiuto e successiva impugnazione, qui relativa a fattispecie non
normata espressamente.
Premesso che aveva in primis formalmente sollevato possibili profili di irricevibilità del ricorso per intempestività del gravame - proposto dai ricorrenti eredi del de cuius oltre l'anno dalla
primigenia diffida - il TAR ha invece condiviso le osservazioni fornite dalla difesa in sede di memoria [fondate sull'analogia con l'ipotesi di interruzione del giudizio, benchè il caso de quo, fase
stragiudiziale, non sia espressamente previsto dalla norma], ritenendo il ricorso ricevibile, ammissibile e infine accogliendolo.
"Quanto al profilo di intempestività" osserva il TAR "convincente si appalesa l’accostamento operato dai ricorrenti della fattispecie che ne occupa alle vicende processuali conseguenti all’evento
morte.
E, invero, la primigenia diffida dell’aprile 2021 –rispetto alla quale,all’evidenza, il presente ricorso è tardivo- è stata presentata da altro soggetto, id est dal sig.
A.T..
Il successivo atto, del 5.10.2021, sebbene avente ad oggetto i medesimi atti e fatti, è stato presentato –a seguito del decesso del sig. A.T. -
dai suoi eredi, id est da soggetti diversi.
Talchè: se, nell’ambito di un processo, la morte di una parte determina la interruzione, al fine di consentire agli eredi – vale a dire a
soggetti diversi dallaparte originaria- di “entrare” nel giudizio plena causae cognitio, assumendone le prerogative, gli oneri e i pesi, pel tramite di apposita riassunzione; allora, e parimenti, il
procedimento iniziato –ovvero il decorso di un termine avviato- per effetto della iniziativa di una parte procedimentale, poi deceduta,non può essere “insensibile” all’evento traumatico della morte;
talchè ben può e deve essere concesso agli eredi –anche in ambito “procedimentale”- un ragionevole spatium deliberandi funzionale a consentire loro di valutare tota re perspecta e causa cognita se
“proseguire”, ovvero dismettere la iniziativa procedimentale già avviata dal de cuius, loro dante causa.
Nella fattispecie, dopo la diffida del sig. A.T. dell’aprile 2021, vi è stata una rinnovata istanza di diffida dell’ottobre 2021 da parte degli
eredi, che quivi indi ricorrono con atto notificato e depositato tempestivamente."
18.11.2022 - Corte Conti Lombardia n. 259
AZIONE ERARIALE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI DI SOCIETA' PUBBLICA (EXPO 2015) IN SEDE DI ELABORAZIONE DI PROPOSTA TRANSATTIVA
NON SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE
In tema di esercizio dell’azione erariale nei confronti dei consulenti di società indiscutiblmente pubblica (Expo 2015 s.p.a.), va accertata la sussistenza del rapporto di servizio degli odierni convenuti, componenti del Team tecnico legale per l’elaborazione della proposta di transazione.
In tal senso appare erroneo il presupposto dell’esercizio dell’azione erariale laddove si ritiene che in capo ai componenti del Team
tecnico-legale, sussista un rapporto di servizio con Expo 2015 s.p.a., inteso quale relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento di un soggetto esterno – investito del compito di porre in essere un’attività dell’amministrazione – nell’apparato organico di un ente pubblico, in grado di rendere il primo compartecipe dell’attività del secondo.
Al contrario laddove, come in specie, si tratta di svolgere attività professionale, con compiti di consulenza finalizzata a garantire assistenza giuridica nel corso della procedura transattiva, nell’ambito della fase preparatoria alla stesura della proposta, mancano i requisiti essenziali, richiesti dalla giurisprudenza contabile, perché possa considerarsi sussistente un rapporto di servizio e pertanto l'azione per danno erariale spiegata, sulla base di un petitum sostanziale concernente l'inadempimento di obblighi contrattuali connessi all’esecuzione di una prestazione professionale, esula dalla giurisdizione contabile qualora tale rapporto non si connoti, in concreto, come relazione di servizio comportante l'assunzione, da parte delle stesse, di potestà pubblicistiche ed il loro inserimento, anche temporaneo, nella struttura organizzativa della società in house.
07.10.2022 - TAR Campania II Sez n.6199
Concorso ricercatore universitario in progettazione architettonica e obbbligo di deposito (tardivo) delle
pubblicazioni. Conseguenze
Sebbene il deposito (presso Archivio regionale e nazionale per esonero parziale ex art. 9 DPR n. 252/06) risulti
essere stato effettuato dopo la data di scadenza del Bando, la dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può
considerarsi falsa nè comportare l’ esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006,, l’obbligo del deposito presso gli istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore che, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252,
deve assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare, è corretta la dichiarazione di aver assolto all'obbligo, alla data di scadenza del
bando, atteso che il termine di sessanta giorni predetto, non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni
entro la data di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della
dichiarante dalla procedura.
04.07.2022 - Consiglio di Stato VI n.5441
Edilizia - Difformità parziale o totale - Applicabilità art. 34 DPR n. 380/01 Intervento eseguito quale mera difformità dal titolo - ove parziale e non in difetto o in totale dallo stesso - va valutato ai fini della applicabilità dell'art. 34 DPR n. 380/01 che, in presenza di una parziale difformità dal P.d.C. inibisce l'adozione della misura demolitoria quando questa non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in difformità.
(Riforma TAR Campania VIII Sez. n. 1366/2021)
13.06.2022 - TAR Lazio V Sez n.7750
Concorso pubblico - Giudizio dell'organo di valutazione costituisce espressione della discrzionalità tecnica ad esso riservata le cui valutazioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice di legittimità, salvo nel caso di irragionevolezza, erroneità e travisamento nei fatti o arbitrarietà.
Eventuali pareri prodotti dalla parte espressi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti atteso che neppure attraversi questi ultimi è consetnito al Giudice sostituire la propria valutazione a quella dei componenti della Commissione
04.05.2022 - Consiglio di Stato III n.3477
Stabilizzazione personale precario sanità - Lavoratori in regime di somministrazione previsto dall'art. 20, comma 9 D.Lgg.n. 5/2017 -
Dopo sentenza Corte Cost. 250/2021 - Non spetta - Disciplina differenziata da e quella di cui all'art. 1 comma 543 L.n.208/2015
(Riforma TAR Campania V Sez. n. 2522/2021)
16.02.2022 - TAR Lazio I quater n. 996
Concorso pubblico Polizia di Stato - Prova fisica della corsa non terminata per infortunio durante l'esecuzione - Candidato dichiarato non idoneo - Spetta la ripetizione
04.01.2022 - TAR Campania VIII Sez n.51
Edilizia Impugnativa Permesso di costruire rilasciato a terzi - Dies a quo per l'impugnativa diverso in funzione dell'oggetto della contestazione: laddove si assume l'irrealizzabilità tout court i sessanta giorni decorrono dall'avvio dei lavori e non dall'ultimazione degli stessi nè dalla perceazione dell'effetto lesivo (come nel caso si contesta violazione delle distanze o consistenza del manufatto).
28.10.2021 - TAR Campania IV n. 7665
in tema di risacimento del danno - Concorso P.I. Scuola
28.10.2021 - TAR Campania V n. 1837
in tema di sanità - Rapporto tra concorso e proroga contratti a t.d.
19.07.2021 - TAR Lazio II n. 8588
in tema di appalti - Soccorso istruttorio quando è inapplicabile
02.07.2021 - TAR Lombardia IV n. 1635
in tema di trasferimento finanziere - Motivazione insufficiente
17.06.2021 - TAR Campania I n.4177
in tema di interdittiva antimafia - Convivenza elemento insufficiente
28.05.2021 - TAR Lombardia IV n.1328
in tema di risarcimento danni proposta contro il dipendente pubblico
22.01.2021 - TAR Abruzzo I n. 145
in tema di risarcimento danni P.A. e manleva nel proc. amministrativo
28.12.2020 - Consiglio di Stato IV n. 8426
in tema di Regolamento edilizio tipo e comunale
28.10.2020 - TAR Campania VIII n. 4906
in tema di P.d.C. e silenzio - Obbligo di pronuncia permane
28.07.2020 - Tribunale Napoli Nord Sez Lavoro n. 10303
in tema di contratto ex art. 110 D.Lgs.n.267/2000 - Risarcimento
02.07.2020 - TAR Lazio III Sez.bis n. 7615
in tema di abilitazione all' insegnamento conseguita all'estero
30.06.2020 - Corte Conti Calabria Resp. n. 161
in tema di valutazione della rimproverabilità della condotta
11.06.2020 - Consiglio di Stato VI - n. 3731
in tema di accoglimento appello circa l'irricevibilità ricorso in I grado
11.06.2020 - Consiglio di Stato VI - n. 3731
in tema di impugnativa permesso di costruire e dies a quo
07.05.2020 - TAR Campania VIII n. 1659
in tema di invalidità ad effetto caducante e viziante
25.03.2020 - TAR Campania I n. 1255
in tema di sanità, tetti di spesa e procedimento amministrativo
21.01.2020 - TAR Campania II n. 272
in tema di avvocato pubblico e ius postulandi
10.12.2019 - TAR Campania I n. 5824
in tema di interdittiva antimafia "a cascata"
06.08.2019 - Consiglio di Stato IV n. 5591
in tema di lottizzazione abusiva materiale, cartolare e mista
21.05.2019 - TAR Campania I n. 2700
in tema di scioglimento aonsiglio comunale e dimissioni maggioranza
10.5.2019 - TAR Lombardia I n. 533
in tema di appalti pubblici e motviazione in corso di giudizio
04.02.2019 - Corte Conti III Centrale I n.11
in tema di danno erariale e rapporto con condanna penale
28.12.2018 - TAR Lazio III bis n. 12578
in tema di danno concorso pubblico ed errore scusabile
Lo Studio LEgale Perla, nella sua attuale conformazione, è stato fondato nel 1994 dall'Avv. Fabrizio Perla, che ha proseguito una tradizione familiare nella materia amministrativa risalente alla fine dell'800, con il nonno Nicola Perla, avvocato, Raffaele Perla, giurista e già Presidente del Consiglio di Stato e a suo padre Luigi Perla, insigne avvocato demanialista del XIX secolo.
Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, qualificata, personalizzata e attenta, in tutti i settori del Diritto Aministrativo e rappresentanza in giudizio, anche dinanzi le Magistrature Superiori, nel campo del contenzioso amministrativo e contabile, nei quali lo Studio è particolaremente specializzato: dinanzi ai TT.AA.RR. e al Consiglio di Stato, in materia urbanistica, edilizia, appalti, sanità, concorsi pubblici, interdittiva antimafia ed attività della pubblica amministrazione in genere (commercio, demanio, etc..)
In materia urbanistica, lo SLP si occupa di elaborazione di norme di attuazione, osservazioni a strumenti urbanistici e tutte le problematiche in tema di procedimenti di approvazioni di piani generalie/o attuativi, nonchè questioni inerenti il rilascio di titoli edilizi ed abusivisimo, con particolare riferimento al contenzioso.
In materia di appalti, si occupa di problematiche inerenti l'espletamento di gare e in particolare, con riferimento al contenzioso, anche di normativa antimafia.
In generale, si occupa ada ampio spettro, di tutta l'attività inerente la pubblica amministrazione sia locale che centrale e specificamente di tutto ciò che costituisce oggetto della giurisdizione di TAR e Consiglio di Stato ed è altresì significativamente specializzato in materia di giudizi e responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, regionale e di appello; in tale ultimo campo, lo SLP è peraltro consulente in Londra, per la P.A. italiana, del più importante gruppo assicurativo britannico.
Grazie ad esperienza, professionalità e competenza acquisite negli anni, lo SLP è divenuto un sicuro punto di riferimento nel campo del diritto amministrativo, fornendo assistenza legale sia a privati cittadini che ad importanti gruppi commerciali ed industriali anche esteri, ad Associazioni di Categoria, come Unioni Industriali, Casse edili, Ordini professionali, Consorzi, IStituti nonchè, nel settore pubblico, decine di Comuni, Province e Aziende pubbliche italiane in varie regioni: dalla Campania, al Lazio, alla Toscana, alle Marche, all'Abbruzzo, alla Liguria, alla Lombardia.
Più volte sentenze dei giudici amministrativi, rese nei casi seguiti dallo SLP, si sono segnalate per la loro novità e/o radicale "revirement" rispetto a pregressi orientamenti giurisprudenziali divenendo importanti precedenti.
(Cfr. Sezione Giurisprudenza Studio)
FORMAZIONE
Iscritto all'Albo Avvocati di Santa Maria Capua Vetere dal 1994 e Napoli Nord dal 2017, è avvocato cassazionista e abilitato dinanzi le Magistrature Superiori dal 2006
Laureato in giurisprudenza nel 1988, presso l'Università Federico II di Napoli con tesi in Diritto Amministrativo su "L'attività contrattuale della P.A. alla luce della normativa comunitaria" (Rel Prof. Giuseppe Abbamonte), si è specializzato, nel 1995, in Diritto Amministrativo e Scienza della Amministrazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, con tesi su "Le disfunzioni della P.A. ed ipotesi di riforma" (Rel Prof. Luigi Buonauro).
Formatosi anche all'estero nelle università di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna, ha conseguito, tra gli altri: Diploma in Diritto ed Economia Internazionale presso la SIOI Istituto Diplomatico del Ministero degli Esteri, nel 1990, Diploma in Diritto spagnolo dell'impresa presso l'Università di Barcelona (Spagna) nel 1988, nonchè, in campo linguistico, Diploma di lingua inglese presso l'Università di Cambridge (UK) nel 1985 e presso l'Upsala College (U.S.A.) nel 1986, superando il TOEFL presso il British Council nel 1987; nonchè di lingua tedesca presso il Goethe Institut nel 1986 e di lingua francese presso l'Universitè de Grenoble (Francia) nel 1990.
ESPERIENZE
Membro dell'Assemblea dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti quale Delegato per la Camera Amministrativa della Campania (2017 - presente)
Membro del Gruppo di Lavoro sul Processo Amministrativo Telematico dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (2017 - presente)
Membro fondatore della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania di cui è stato Vice Presidente dal 2013 al 2020 (2013 -presente)
Docente al Corso Obbligatorio integrativo del Tirocinio Forense presso l'ORdine Avvocati di Napoli Nord (2022 - presente)
Delegato al Settore Amministrativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (2020 - 2022)
Cultore della materia in Diritto pubblico presso l'Università Parthenope di Napoli (2007 - 2012)
ATTIVITA' CONVEGNISTICA E DI FORMAZIONE
ALTRE NOTE
All'attività professionale di avvocato amministrativsista e a quelle ad essa connesse, Fabrizio Perla ha da sempre coltivato interessi in altri campi (cfr Sezione Nonsolodiritto) soprattutto per la musica, in particoalre jazz ed etnica di cui è peraltro un grande collezionista-
E' tra i soci storici, ne è stato due volte Presidente e tuttora siede nel Consiglio Direttivo, del Jazz Club Lennie Tristano, protagonista da quaranta anni della scena jazzistica italiana ed europea.
E' altresì Membro del Comitato organizzatore del "Premio internazionale Domenico Cimarosa" e Membro dell'Accademia Musicale Mediterranea.
E' Direttore Artistico, dal 2016, della manifestazione "Toghe e Note" - Spettacolo a fini benefici di avvocati, magistrati e personale giudiziario presso il Castello Aragonese, sede del Tribunale di Napoli Nord.
E' autore del volume "Aversa Lousiana. Trenta anni di jazz" (2011), giunto alla terza ristampa ed è co-autore di "Jazz Club Lennie Tristano: the amazing enterprise" (2021)
Ha altresì pubblicato il saggio "Om mani padme hum: la grande tradizione del mantra buddista" (2000) e "Appunti di viaggio - Spirito" (2012)