In questa sezione, le massime più significative relative ai casi patrocinati dallo Studio Legale Perla
CONSIGLIO DI STATO - Sezione Prima - Adunanza del 12.02.2025 spedita il 17.03.2025 -
Parere n. 206/2025
RAPPORTO TRA PROVVEDIMENTO CAUTELARE POSITIVO DI AMMISSIONE CON RISERVA E INTERESSE ALLA DECISIONE - CORSO DI LAUREA IN MEDICINA -
CHIARIMENTO CIRCA LA CESSATA MATEIRA DEL CONTENDERE -
Interessante lettura in chiave "sostanziale" della I Sezione del Consiglio di Stato, in sede di parere reso su ricorso straordinario patrocinato dallo Studio Perla, in tema di ammissione con riserva
disposta in sede cautelare e sussistenza - o meno - di interesse alla decisione.
Nel caso di specie, proposto ricorso straordinario avverso la mancata ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia illo tempore a "numero chiuso", con parere interlocutorio era stata accolta
la domanda cautelare "con ammissione temporanea della ricorrente al corso di laurea fino alla decisione di merito".
Ciò posto, iscritta con riserva e regolarmente frequentando (tuttora in corso), deve aversi riguardo alla situazionevenutasi a creare dopo la sospensiva ottenuta dalla ricorrente, atteso che, "con la
sua progressione nel corso di studi universitario al quale era stata originariamente ammessa con riserva in esecuzione del provvedimento interinale sopra citato, ormai prossimo al completamento, vi è
stata dimostrazione a posteriori del pieno possesso della capacità e idoneità che la prova di ammissione era intesa a saggiare
(così Cons. Stato sez. I, parere 1436/2024 del 22 novembre 2024; sez. VII, 14
aprile 2022 n. 2855 e 2859),
Interessante è altresì il rilievo per il quale, secondo il C.d.S., non esiste peraltro alcun interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico (Cons. Stato, sez.
VII, 27 aprile 2022, n. 3357) concludendo pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
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CONSIGLIO DI STATO, IV Sez., 15.09.2025 N. 7323
GARA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI - GRAVAME INCIDENTALE E RICORSO PRINCIPALE - CHIARIMENTI
Interessante chiarimento del Consiglio di Stato, in un caso patrocinato dallo Studio Legale Perla
in ordine al rapporto tra ricorso principale ed incientale in materia di gara di applto servizio raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti urbani.
Osservano i giudici di Palazzo Spada che l’accoglimento del gravame incidentale (escludente) non
determina l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara,
anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso
incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale
infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale
fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare
l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431).
Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei
motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun
ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2022 n.
1536).
Conseguentemente, è necessario esaminare prioritariamente l’appello principale, peraltro nella specie infondato, con conferma della gravata sentenza di primo
grado.
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CONSIGLIO DI STATO, IV Sez., 17.07.2025 n. 6292
OTTEMPERANZA - POTERI DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO ELUSIVO DEL GIUDICATO - NULLITA' - QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA
IN BASE AGLI ELEMENTI SOSTANZIALI EX ART 32 CPA -
Pronuncia di grande interesse del Consiglio di Stato, in un caso patrocinato dallo Studio Legale Perla in ordine all'ottemperanza e segnatamente in tema di provvedimento nullo, in quanto
reso in elusione di giudicato.
Nell'ambito di una vicenda giudiziaria molto lunga e complessa, sviluppatasi intorno ad un reiterato, per diverse ragioni, (e sistematicamente annullato 4 volte dal T.A.R.) diniego di permesso di
costruire per la realizzazione di una R.S.A., annullamenti tutti confermati dal Consiglio di Stato con sentenza del 2021, il Comune resistente, in asserita ottemperanza di quest'ultima adottava un
nuovo diniego, tuttavia richiamando, quale presupposto, un atto deliberativo che, nella tesi del ricorrente, con il patrocinio dello Studio Perla, era invece già stato puntualmente annullato proprio
dal Consiglio di Stato (in accoglimento di motivo incidentale nel precedente giudizio).
Venuta la causa in sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato, ha intanto chiarito che laddove "si domanda al giudice di «provvedere ad emettere tutte le necessarie statuizioni affinché si provveda
alla piena esecuzione, nei confronti del Comune di A. e in favore della ricorrente, della sentenza del Consiglio di Stato n. 10438 del 28.11.2022», è implicitamente racchiusa la domanda tesa
all'accertamento della nullità provvedimentale per violazione o elusione del giudicato amministrativo. Ciò è conforme alla natura "polisemica" del giudizio di ottemperanza, che raccoglie una
pluralità di azioni accomunate dallo scopo di dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall'art. 24 Cost. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
Di conseguenza, va respinta l'eccezione comunale di inammissibilità del ricorso
per intervenuta ottemperanza al giudicato, dal momento che l'azione di nullità mira proprio a far constatare l'inidoneità del provvedimento prot. n. 0010577 del 2023 ad attuare il comando
giurisdizionale."
Secondo il C.d.S, inoltre, in adesione alla tesi di fondo della ricorrente, il provvedimento con il quale il Comune ha nuovamente denegato il permesso di costruire sul presupposto della validità
della delibera comunale del 2018 che adibiva il terreno a VP (delibera invece annullata come correttamente sostenuto dal ricorrente) elude il giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n.
3456/21, poiché, all'apparente fine di ottemperare ad esso, ne fornisce un'interpretazione distorta, per sottrarsi, nella sostanza, al dictum giurisdizionale, che invece aveva puntualmente censurato
la destinazione del terreno della ricorrente a verde pubblico.
Ne consegue la nullità di detto atto e, ad oggi, la perdurante inottemperanza della P.A.
TAR CAMPANIA I SEZ. N. 5078 DEL 04.07.2025
PROVINCIA - POTERI DEL PRESIDENTE DIMISSIONARIO - LIMITI - PREROGATIVE LEGATE ALLA FUNZIONE - PRECISAZIONE -
DECORRENZA DELL'ANNULLAMENTO ED EFFETTIVITA' DELLA TUTELA- CHIARIMENTI -
Pronuncia di notevole interesse quella del TAR Campania, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla,
sul delicato tema dei poteri del Presidente della Provincia in caso di dimissioni e segnatamente, nel periodo intercorrente tra la presentazione delle stesse e il termine del ventesimo giorno per il
possibile ritiro e che induce a diverse riflessioni anche in ordine ai Sindaci.
In linea con la tesi difensiva propugnata, pienamente accolta, secondo il TAR "Deve ritenersi che al Presidente dimissionario della Provincia .. non può essere attribuito il potere di operare scelte
che sono legate al mantenimento della carica. Ciò in quanto, risolta la funzione rivestita per volontà dello stesso, non può ritenersi ammessa la continuazione di prerogative che sono legate a quella
funzione e che incidono sulla composizione degli organi del consesso provinciale da cui lo stesso si è dimesso".
Ancora, secondo il TAR, l'art.53, co. 3, del T.U.E.L. "non autorizza a ritenere che, sino alla scadenza di quel termine, il dimissionario conservi integri tutti i suoi poteri" nè che possa vantare il
diritto a esercitare i poteri dismessi atteso che "vi sarebbe un contrasto inconciliabile tra la volontà manifestata e la conservazione dei poteri connessi alla carica, consentendo ai titolari di
cariche pubbliche (che pur abbiano manifestato l’intento di dismetterli) di continuare a esercitare quegli stessi poteri, privando le dimissioni di ogni significato".
In specie, deve pertanto ritenersi che, una volta presentate le dimissioni il Presidente non potesse disporre la revoca dell’incarico di Vice-Presidente.
Con la stessa pronuncia, il Tribunale, ha anche fornito importante chiarimento in ordine al collegato tema del problema della decorrenza dell’annullamento disposto con la sentenza stessa che, ove
operante ex tunc, comporterebbe la nullità della procura rilasciata dalla Provincia dal Presidente f.f. nominato Vice-Presidente, al posto del ricorrente, il che contrasterebbe con il principio di
effettività della tutela giurisdizionale, ex art. 1 c.p.a., e con il diritto inviolabile alla difesa ex art. 24 Cost., poiché comporterebbe che gli atti compiuti dal difensore siano invalidi e la
Provincia risulti privata del diritto a resistere in giudizio, pertanto, qui la regola generale, per cui l’accoglimento dell’azione di annullamento comporta l’annullamento con effetti ex tunc, può
essere derogata, proprio in ragione del principio di effettività della tutela, modulandone la decorrenza (cfr. CdS, VI, n. 2755/2011) che va fatta decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
presidenziale che ne ha sospeso l’efficacia.
T.A.R. CAMPANIA, II Sez., 06.06.2025 n. 4337
URBANISTICA - PIANI ATTUATIVI - LOTTIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E NON DEL DIRIGENTE
Importante chiarimento quello del T.A.R. Campania, in un caso patrocinato dallo Studio Perla, in ordine alla competenza circa il diniego di richiesta di piano attuativo (nella specie, lottizzazione) che deve sempre essere adottato dalla Giunta comunale e non dal Dirigente.
Osserva, infatti il TAR napoletano, accogliendo il ricorso in linea con la difesa prospettata e annullando il diniego adottato dal Dirigente, che, se la Giunta comunale è competente all'appovazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente (in caso contrario spettando la competenza al Consiglio comunale) ne deriva, evidentemente, che anche il rifiuto ad accogliere un'istanza di un privato, rivolta in tal senso, debba essere rispettosa di tale attribuzione legislativa di competenze (T.A.R. Salerno, Sez. III, 19 luglio 2022, n. 2079).”
Spetta dunque all’organo politico e non al dirigente comunale, sulla base dell’istruttoria tecnica condotta dagli uffici amministrativi e del parere tecnico espresso dalla Commissione edilizia, la decisione finale in ordine all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di lottizzazione: la Giunta è competente ad approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il P.R.G., mentre l’esigenza di modifica di quest’ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale, conseguendone che mai residua una competenza in capo ai dirigenti degli uffici tecnici comunali (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, n. 531/2017).
Pertanto,pur con le osservazioni di propria competenza, l’organo tecnico, non può che
rimettere ogni decisione al Consiglio Comunale o alla Giunta, unici organi competenti a deliberare in materia, restando nella sua competenza l’attività amministrativa consequenziale alla decisione della Giunta comunale e/o del Consiglio comunale, ascritta, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 alla competenza dell’organo di gestione, come appunto la sottoscrizione della convenzione tra le parti, successiva all’approvazione del piano attuativo, attività, si badi, che per nulla incide sulla potestà pianificatoria esercitata dal Consiglio o dalla Giunta ma che si limita all’applicazione di quanto tali organi deciso.
T.A.R. LAZIO - V SEZ. BIS - 17.06.2025 N. 11865
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ART. 10 BIS L.N. 241/90 - OMESSA CONSIDERAZIONE
OSSERVAZIONI - VIOLAZIONE - PROVVEDIMENTO FINALE ILLEGITTIMO -
Interessante arresto giurisprudenziale del TAR romano in tema di procedimento amministrativo in un caso patrocinato, per l'ente
resistente, dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, le cui censure dedotte sul punto sono state ritenute fondate dal Tribunale, dopo che peraltro, in sede cautelare, al sommario esame, si
era ritenuto il ricorso non assistito dal necessario fums.
Ricordato, infatti, il Collegio che, per prevalente e condivisa giurisprudenza,
l'art.10-bis della legge n. 241 del 1990 persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, con la presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi
dell'accoglimento dell'istanza, ha rilevato come le osservazioni degli interessati devono essere valutate dall' amministrazione procedente, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio
della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
Ciò posto, atteso che nel caso di specie, nulla l'amministrazione ha rilevato in ordine alle prodotte osservazioni, "deve dunque ritenersi integrata la violazione dell’art. 10-bis, sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sul punto, ex pluris T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29.01.2014, n. 1154)."
E soprattutto che:
"Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, non potendosi peraltro invocare la “sanatoria processuale” di cui all'art.
21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21-octies, comma 2 per effetto del
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che "non si applica al provvedimento
adottato in violazione dell'articolo 10-bis" la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21-octies, comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che
impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (TAR
Lazio, Roma, Sez. I, 9.03.2021 n. 2861)."
Conclude infatti il TAR romano, aggiungendo il rilievo per il quale "La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che "il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano" (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529)."
T.A.R. CAMPANIA, VIII SEZ., 03.02.2025 N. 884
APPALTI PUBBLICI - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI - ART 89
D.Lgs. n. 50/2016 - FITTO RAMO D'AZIENDA - AVVALIMENTO - DISCONTINUITA' -
Interessante arresto giurisprudenziale del TAR campano in materia di appalti pubblici, tema sempre vivo e di grande interesse, in un
caso patrocinato, per l'ente resistente, dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, le cui eccezioni sul punto sono state ritenute fondate dal Tribunale.
In particolare, il ricorrente aveva censurato sotto molteplici profili l'aggiudicazione sostenendo, in buona sostanza, che il RTI aggiudicatario non avesse più i requisiti, asseritamente "persi" in
corso di gara, in quanto l’ausiliaria avrebbe ceduto il ramo di azienda alla società mandante del RTI stesso che si è quindi sostituita all’originaria ausiliaria, facendo venire meno, prosegue la
ricorrente, i requisiti di partecipazione.
In proposito, afferma il TAR, la cessione è sì avvenuta in favore della mandante del RTI aggiudicatario ma il contratto di fitto di ramo di azienda, prevede espressamente che il cessionario, nella
fattispecie la predetta mandante, subentri nei contratti di affitto stipulati, di talchè la censura è priva di fondamento atteso che non si vede quale possa essere la soluzione di continuità e che il
subentro della mandante nell’avvalimento integra i requisiti sia di quest’ultima che della stessa mandataria al momento del perfezionamento del contratto senza interruzioni quindi nel possesso dei
requisiti permanendo l’efficacia dell’originario contratto di avvalimento.
Infondata, secondo il TAR, è anche quella con cui la ricorrente assume che il RTI andasse escluso alla gara in ragione delle dichiarazioni integrative, acquisite dalla S.A. in corso di gara, che
avrebbero attestato a carico dell' impresa che concedeva il ramo di azienda alla mandante , gravi precedenti negativi. Se è infatti vero che In caso di fitto di ramo di azienda sussiste una
presunzione di continuità tra le due imprese per cui per cui è ragionevole ritenere che il cessionario che si avvale dell’azienda che fino a poco prima era di un altro operatore debba contestualmente
farsi carico anche delle mancanze dei requisiti oggettivi e soggettivi che facevano capo a quest’ultimo
secondo il principio ubi commoda ibi incommoda (cfr., C.d.S., Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10) è altrresì vero che, come nella specie, laddove è provato in atti che l’affitto del non ha comportato il
trasferimento di risorse aziendali apicali e/o comunque espressive del management aziendale della dante causa e [non] prevede…alcuna forma di controllo e/o vigilanza e/o etero direzione da parte
della dante causa rispetto al ramo d’azienda concesso in affitto, la cui gestione è affidata esclusivamente all’affittuaria, susiste una completa discontinuità, pertanto non
censurabile.
CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISD. LAZIO - 16.01.2025 N. 29
CORTE DEI CONTI - RESPONSABILITA' ERARIALE - AMA ROMA CAPITALE - CORRISPONDENZA TRA ATTO DI CITAZIONE E INVITO A DEDURRE - ART. 87 C.G.C. - NULLITA DELLA CITAZIONE - SUSSISTE -
Interessante pronuncia in tema di responsabilità erariale e segnatamente in ordine al profilo di nullità della citazione, come eccepito dalle difese, in un caso patrocinato, tra gli altri, dal'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, laddove la domanda della Procura contabile non risulti collegabile all'invito a dedurre travalicando il nucleo essenziale del fatto come definito dall'invito stesso.
Come noto, la norma richiamata dispone la nullità della citazione “qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all’art. 86, comma 2, lett. e) e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”, cosi codificando un’ipotesi di nullità, già elaborata dalla giurisprudenza contabile precedentemente all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, quale san-zione processuale conseguente alla difformità tra i fatti esplicitati nell’invito a dedurre e i fattidedotti nell’atto di citazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si osserva ivi, pur se non si richiede una totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione (I App., n. 88/2023; II App., n. 96/2022), tuttavia, affinché la funzione di garanzia dell’invito a dedurre non sia compromessa e che il rapporto di continenza tra i due atti sia rispettato, è necessario che in entrambi gli atti si rinvenga l’individuazione dei fatti che sono stati assunti come lesivi per l’erario e la richiesta di risarcimento del danno (I App., n. 2/2020).
Fatta tale premessa, in specie, mentre nell’invito a dedurre viene contestato agli amministratori di AMA di non aver garantito il rispetto degli obblighi della società quale agente contabile accettando il meccanismo delle compensazioni tra partite creditorie e debitorie con Roma Capitale, ricorrendo a capitale di terzi per la gestione ordinaria della Società e per garantire i necessari livelli di liquidità della Società stessa, nell’atto di citazione la fattispecie illecita contestata diventa altra, in quanto la necessità di ricorrere al capitale oneroso di terzi sarebbe stata dettata non più dal meccanismo dell’omesso riversamento e delle compensazioni ma dall’aver accettato “supinamente” il controverso contratto “capestro” di finanziamento e nel non essersi avvalsi degli idonei strumenti negoziali che ne avrebbero consentito una modifica in termini più favorevoli per AMA.
Ne consegue, palese, dunque, la modifica della causa petendi e di conseguenza del petitutm essendo stato addebitato solo agli odierni convenuti l’intero importo del danno contestato nell’invito a dedurre, ma sulla base di nuove argomentazioni.
TAR LAZIO, I SEZ., 18.11.2024 n. 20402
NOMINA PRESIDENTE DI SEZIONE TRIBUNALE - DELIBERA SEDUTA PLENARIA C.S.M. - PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO VOTAZIONE - CRITERIO - IRRIPERIBILITA' OPERAZIONI VOTO
Interessante pronuncia del T.A.R. Lazio sul delicato tema degli incarichi semidirettivi ai magistrati, nella specie Presidente di Sezione del Tribunale civile, che in
adesione alle tesi del controinteressato, rappresentato dall'Avv. Fabrizio Perla, ha respinto il ricorso avverso la sua nomina.
Il caso è molto peculiare atteso che, in specie, terminata la discussione delle proposte in Plenum, il vice presidente del CSM aveva avviato le operazioni di voto elettronico, precisando che il tasto
verde era a favore della proposta A (ricorrente), il tasto rosso per la proposta B (resistente) e quello bianco per l’astensione. Circa 15 secondi dopo la chiusura delle operazioni di voto, e prima
che fosse reso noto l’esito, uno dei consiglieri aveva segnalato di aver votato con il tasto verde (per il ricorrente) ma che il suo voto non era stato riportato come tale dal voto elettronico,
chiedendo che fosse messa a verbale la sua dichiarazione di voto in favore del ricorrente così pervenendosi dunque alla parità ed alla pretesa necessità di ripetere la votazione.
A seguito di dibattito sulla eventuale seconda votazione il vice presidente aveva sospeso la seduta per chiedere un parere alla commissione, poi reso a maggioranza, nel senso che nei sistemi di
votazione con voto elettronico, «quando un consigliere evidenzi con immediatezza all’assemblea, pur dopo la chiusura del voto, la presenza della discrasia riscontrata […] deve ritenersi opportuno
tutelare prioritariamente la reale volontà del consigliere e conseguentemente procedere alla ripetizione della votazione con la presenza dei soli consiglieri originariamente votanti».
Il vice presidente, tuttavia, si era discostato dal parere acquisito, decidendo nel senso «che non si presentano ragioni per invalidare la votazione così come risultante dal voto elettronico espresso
stante l’espressa dichiarazione di chiusura del voto da parte di questo vice presidente», dichiarando così approvata la proposta B in favore del controinteressato.
Con la pronuncia odierna, il T.A.R., in linea con la difesa del controinteressato, ha confermato il corretto operato del CSM laddove, acclarato ed escluso qualsiasi malfunzionamento, deve rilevarsi
che il Regolamento non precisa le modalità di risoluzione di incertezze sull'espressione del voto né il momento esatto in cui la votazione deve ritenersi conclusa e non più modificabile, atteso che
il sistema elettronico consente uno spazio temporale in cui rimane aperta la votazione, così da poter modificare la propria manifestazione di voto.
Di conseguenza, la scelta di convalidare il voto risulta corretta e coerente con la necessità di assicurare la certezza del voto.
TAR CAMPANIA VIII SEZIONE - 13.11.2024 N. 6193
ILLEGITTIMO ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - CONDONO EDILIZIO - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE IN
VIA EQUITATIVA E FORFETARIA - RESPONSABILITA' AQUILIANA - SPETTA
Interessante pronuncia in tema di risarcimento danni conseguente ad annullamento di provvedimento comunale di annullamento di P.d.C. precedentemente rilasciato (condono)
in un coaso patrocinato dallll'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla.
Proposta domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell’ annullamento (del 29.11.2018) del permesso di costruire in sanatoria del 07.08.2007 e dell’ordinanza del 02.03.2020, con la quale è
stata dichiarata “l’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell’intervenuto annullamento giurisdizionale dei
suddetti provvedimenti (T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 2049/2020 del 28.05.2020, come corretta con ordinanza n. 3544 del 07.08.2021, passata in giudicato a far data dal 01.03.2021), ricorrono - scondo
il T.A.R.., gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della P.A. da attività provvedimentale illegittima, segnatamente, sul piano soggettivo, la colpa del Comune e, su quello
oggettivo, il nesso eziologico e il danno subìto per effetto della condotta antigiuridica della P.A._
Ad avviso del Collegio può ritenersi ragionevolmente comprovata la sussistenza di un pregiudizio economico, a carico del ricorrente, derivante dall’interruzione della locazione della mansarda
determinata dal procedimento ablatorio frattanto avviato dal comune resistente.
Ciò posto, quanto all’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della P.A., il Collegio non ravvede elementi (ad es. presenza di contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo
di riferimento o complessità della situazione di fatto) che consentano di ritenere scusabile l’errore nel quale è incorso il Comune, che ha annullato il permesso di costruire in sanatoria illo
tempore rilasciato al ricorrente adottando un provvedimento in autotutela ancorato a due autonomi segmenti motivazionali – la circostanza che il permesso fosse statorichiesto oltre i 90 giorni dalla
notifica dell'ordinanza di demolizione n. 133 del 28 luglio 2003 e la ritenuta erronea rappresentazione dello stato di fatto da parte del richiedente – entrambi rivelatisi, in sede di scrutinio
giurisdizionale (T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 2048/2020, cit.), viziati e del tutto inconsistenti.
Ricorrendo, dunque, anche la colpa della P.A., risultano integrati – in
conclusione – i presupposti per riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana della P.A. per attività provvedimentale illegittima (che ha provocato l’interruzione
della locazione della mansarda), che il Collegio liquida, in via equitativa e forfettaria.
TAR LAZIO, I SEZ., 05.11.2024 N. 19501
CONCORSO PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA III F1 NELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CORTE DEI CONTI E AVVOCATURA DELLO STATO - GIURISDIZIONE G.A. - ASSEGNAZIONE SEDE T.A.R. - CRITERI - PUBBLICITA'
Interessante pronuncia dsotto diversi profili, del T.A.R. romano, in ordine al delicato problema dei criteri per la scelta (e assegnazione) della sede di servizio a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per 159 posti a tempo indeterminato di personale amministrativo, area III F1, da inquadrare nei ruoli della Giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato, in un caso patrocinato, per i controinteressati, dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla.
Non prima di aver ribadito la giurisdizione del G.A., atteso che nella fattispecie, l’atto da cui deriva in via principale la lesione della posizione giuridica del ricorrente è la determinazione in data 11 dicembre 2020 dei Segretari Generali delle Amministrazioni resistenti con cui si modificano i criteri di assegnazione delle sedi ai vincitori della procedura concorsuale (con tale provvedimento sono state modificate, in parte qua, le disposizioni del bando, intervenendo su di una fase del procedimento anteriore all’assunzione in servizio dei vincitori, con conseguente indubbia devoluzione della controversia alla cognizione del giudice amministrativa) è in primis interessante notare come il Collegio, anche a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, si sia comunque soffermato sul merito ai fini della valutazione della c.d. “soccombenza virtuale”.
Ciò posto, ha ritenuto infondati primo e secondo motivo, avendo le Amministrazioni resistenti, nel modificare i criteri di assegnazione delle sedi, fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. III, 27 luglio 2020, n. 4779); e tale applicazione deve ritenersi legittima anche relativamente all’assegnazione della prima sede a valle della conclusione di una procedura concorsuale, avendo la suddetta giurisprudenza precisato che il diritto di scegliere la sede di servizio, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 6 della L. n.104/1992, può essere esercitato sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto, sempreché il posto risulti esistente e vacante.
Infondato è stato poi ritenuto anche il terzo motivo, dovendo ritenersi irrilevante la mancata pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali della determina dei Segretari Generali delle Amministrazioni resistenti in data 11 dicembre 2020, in quanto il contenuto di quella determina è stato trasfuso pedissequamente nella comunicazione inviata mediante p.e.c., in pari data, a ciascuno dei vincitori del concorso, ivi compreso il ricorrente; con conseguente insussistenza di qualsiasi compromissione del diritto di difesa e/o di violazione del procedimento.
TAR LAZIO, IV SEZ. QUATER, 14.10.2024 N. 17953
PREMIO LOTTERIA AGNANO - DISCIPLINARE MINISTERIALE SELEZIONE CAVALLI PARTECIPANTI - ESCLUSIONE - LEGGE L.N. 241/90 APPLICABILITA' - OBBLIGO DEL MINISTERO EX ART. 31 E 117 C.P.A. - SUSSISTE
Interessante e verosimilmente foriera di ampia discussione, anche per la sua portata innovativa ed in un settore non proprio comune, la pronuncia del TAR romano che ha accolto il ricorso proposto da una scuderia ippica, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, che ha visto il proprio cavallo escluso dal Premio Lotteria di Agnano.
Nel caso in esame, con riferimento al premio ippico sopra detto, la scuderia ricorrente, premesso che l’art. 2 punto 2.1 del Disciplinare Ministeriale, prevede espressamente che “l’Amministrazione procede a stilare entro le ore 14.00 di mercoledì 24 aprile l’elenco dei 24 cavalli invitati a partecipare selezionati di concerto con la società di corse organizzatrice, valutando sia i risultati conseguiti in carriera che le prestazioni recenti, con la priorità di garantire la più ampia internazionalità tra i partecipanti”, ha, sul punto, dedotto di aver presentato una prima richiesta per la partecipazione all’evento de quo del proprio cavallo “Due Italia”, disattesa dall’Amministrazione e di aver, quindi, formalizzato una nuova istanza rappresentando l’esistenza di tutti gli elementi favorevoli all’accoglimento dell’istanza di che trattasi.
Ciò posto, riconoscendo, dunque, la propria giurisdizione ed altresì acclarata la dedotta circostanza che trattasi nella specie - seppur l'evento sia organizzato da una ippodoromo privato - di attività riconducibile alla P.A., ritiene il Collegio che appare evidente che il Ministero intimato avrebbe dovuto riscontrare l’istanza sopra detta, essendo a ciò obbligata mediante espresso riscontro alla stregua del combinato disposto dell’art. 2. Punto 2.1. del Disciplinare Ministeriale e dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm..
Pertanto, accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in relazione all’istanza presentata dalla parte ricorrente ha per l’effetto, condannato, previo accertamento del relativo obbligo, il predetto Ministero resistente a riscontrare esplicitamente entro la predetta istanza mediante un provvedimento espresso e motivato., altresì ritenendo il Collegio "di dover accogliere l’istanza di nomina di un Commissario ad acta".
TAR LAZIO, I SEZ., 06.08.2024 N. 15716
MAGISTRATI - INCARICO DIRETTIVO PRESIDENZA TRIBUNALE - IMPUGNATIVA REGOLAMENTO INTERNO CSM - CONTESTAZIONE NEL MERITO - INFONDATEZZA -
Interessante pronuncia "agostana" del TAR Lazio sull'annoso e delicato tema degli incarichi direttivi ai magistrati,
in specie Presidenza Tribunale per i minorenni, che in totale aderenza alle tesi della controinteressata, sia di carattere procedurale che di merito, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Perla dello
Studio Legale Perla, ha respinto il ricorso proposto avverso la sua nomina.
Non senza rimarcare, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione del ricorrente di presunta tardività della memoria di replica, atteso il dimezzamento dei termini di cui all'art. 119 c.p.a., il
T.A.R. ha scrutinato con grande accuratezza tutte le singole censure in ordine alla comparazione, rigettandole, evidenziando molteplici e interessanti aspetti per i quali non si può che rimandare
alla lettura dell'articolata e corposa pronuncia.
Tuttavia, è di grande interesse qui rilevare come il T.A.R. abbia pure acclarato l'infondatezza delle censure proposte avverso il Regolamento interno del CSM che non conterrebbe, in tesi,
disposizioni atte a garantire ai suoi membri la piena conoscenza dei profili da valutare.
In linea con la difesa della controinteressata, come del resto la stessa sentenza evidenzia, ciò non risponde al vero, essendo tale aspetto invece largamente garantito.
Ed infatti, osserva il T.A.R., pur non indicando il Reg. interno, nel dettaglio, le singole attività da compiere nel corso dell’istruttoria per il conferimento degli incarichi direttivi, contiene
comunque plurime disposizioni che garantiscono ai membri della V Commissione e a quelli del Plenum la piena conoscenza dei profili professionali dei candidati da valutare: si pensi all’art. 59 Reg.
che prevede che i componenti della Commissione siano informati, con cinque giorni di anticipo, sull’ordine del giorno della riunione nella quale verrà trattata la singola
pratica.
È, inoltre, consentito ai vari componenti della Commissione, valutati i profili dei vari aspiranti, di formulare
più proposte da presentare al Plenum, ovvero convergere in una unica. Con riferimento al Consiglio, poi, gli artt. 22 e 37 Reg. prevedono che esso deliberi sulla scorta di una proposta formulata e
illustrata dalla Commissione, la quale descrive il profilo dei candidati. L’art. 31, co. 1 Reg. consente, infine, a ciascun componente del Consiglio di prendere visione e ottenere copia dei loro
fascicoli personali, del registro delle Commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi a ogni pratica che vi sia iscritta.
Non può, quindi, fondatamente sostenersi che il Regolamento non contenga una disciplina volta a garantire ai componenti della Commissione e del Consiglio di avere ampia conoscenza dei candidati
sottoposti alla loro valutazione.
TAR LAZIO, III SEZ. BIS, 08.07.2024 N. 13796
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE - FUNZIONI DI PROFESSORE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12G1/IUS DIRITTO PENALE - CONTESTAZIONE GIUDIZIO IN SEDE GIURISDIZIONALE - LIMITI -
Interessante arresto giurisprudenziale del TAR Lazio sul tema, sempre vivo, del vaglio in sede giurisdizionale, dei giudizi collegiali ed individuali di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, in un caso patrocinato, per il controinteressato risultato vittorioso, dall'Avv. Fabrizio Perla, dello Studio Legale Perla.
IL TAR romano, infatti, ricordato che la valutazione sulla qualità delle pubblicazioni è distinta ed autonoma da quella relativa agli indicatori di impatto della produzione scientifica, al numero minimo di titoli, ed al numero in assoluto di lavori pubblicati in riviste di un certo tipo, ritiene che nessun rilievo, quindi, possa avere la circostanza, dedotta dalla ricorrente, di aver raggiunto i “valori soglia” ma sia poi caduta sul criterio della qualità delle pubblicazioni.
Neppure è rilevante, secondo il TAR, il - dedotto - fatto che il giudizio collegiale sia molto simile o analogo a quello di due commissari, dal momento che comunque appare rispecchiare l’opinione della grande maggioranza dei componenti dell’organo di valutazione e gli altri due giudizi negativi non presentano profili di perplessità o di divergenza rispetto a quello collegiale, tali da far sospettare che gli stessi siano andati “a traino” dei primi due commissari menzionati.
Sotto diversa angolazione, non appaiono condivisibili le critiche alla eccessiva
severità della Commissione, che non avrebbe compreso come, trattandosi di
abilitazione alla seconda fascia, sarebbe stato sufficiente un giudizio positivo
sulle pubblicazioni, senza necessità di adottare il parametro della elevatezza.
Atteso che le pubblicazioni della ricorrente, che non ha una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, a causa della insufficiente qualità e originalità delle sue pubblicazioni, sono state individuate ed analizzate analiticamente, i giudizi espressi non paiono manifestamente irragionevoli o smentiti dalla ricorrente mercé elementi che dimostrino la maggiore attendibilità della sua tesi.
Ne consegue che il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa
dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato (e.g. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624).
Infine, non trattandosi di procedura competitiva né comparativa, del tutto infondato è il dedotto motivo di disparità di trattamento.
TAR PIEMONTE - II SEZ. - 14.06.2024 N. 699
UNIONI MONTANE - COMUNI OLIMPICI VALSUSA - COMPOSIZIONE CONSIGLIO - ART. 32 co. 3 D.LGS. 267/2000 - GARANZIA
RAPPRESENTANZA MINORANZE E DI OGNI COMUNE COMPONENTE - RISERVA ALLE MINORANZE DI DUE SEGGI - ILLEGITTIMITA' -
Pronuncia di grande interesse e dal sicuro impatto del TAR Piemonte, nel giudizio proposto da un consigliere comunale di minoranza,
patrocinato dallo Studio Legale Perla, nei confronti dell'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" in ordine al delicato tema del rispetto della rappresentanza delle minoranze in seno al
Consiglio.
Con la modifica statutaria impugnata (Delibera n.6/2021), il Consiglio era intervenuto sull’art. 6 “Composizione del Consiglio” riservando due (soli) seggi alle minoranze e pertanto invitando poi i
consiglieri comunali a nominare i propri rappresentanti di minoranza per stilare l’elenco degli eletti dalle votazioni per poi assegnare i seggi ai due più votati.
Con il ricorso proposto, il consigliere di minoranza (del Comune di Sestriere) A.C., rappresentato dall'Avv. Fabrizio Perla, ha evidenziato che l’art. 32, co. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 laddove
demanda allo statuto la definizione del numero dei consiglieri, deve comunque garantire “la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune”.
Respinte le preliminari eccezioni sollevate (presunto difetto di interesse perchè la modifica sarebbe addirittura migliorativa e presunta tardività) il TAR, per tale dedotto profilo, ha accolto il
ricorso evidenziando che il meccanismo di elezione previsto dalle norme statutarie citate, come sostenuto, non consente un’adeguata rappresentanza delle minoranze presenti in ciascun Comune
componente l’Unione montana resistente, come previsto dall’art. 32 D. Lgs. n. 267/2000, qui violato, a mente del quale deve invece sempre essere garantita la rappresentanza di ciascun comune
associato.
E ciò risulta tanto più evidente , come sottolineato dalla difesa, avuto riguardo proprio al meccanismo di elezione dei due rappresentanti delle minoranze che sono individuati sulla base del maggior
numero di voti conseguiti dai consiglieri di minoranza nell’elezione del consiglio dell’unione (cfr. art. 6, c.4 Statuto).
Né infine potrebbe sostenersi, come vanamente sostenuto dalla difesa resistente, che ogni Comune sia adeguatamente rappresentato dall’Unione per il sol fatto di farne parte in quanto, come noto,
l’Unione di Comuni non determina la fusione degli enti della quale si compone, ma ciascun comune conserva la propria autonomia e personalità giuridica di diritto pubblico (così anche T.A.R. Piemonte,
sez. I, n. 420/2011).
Di conseguenza, statuisce il TAR torinese, in adesione alla tesi del ricorrente, nelle unioni montane, ciascun ente deve essere adeguatamente rappresentato sia in relazione alle forze di maggioranza
che a quelle di minoranza.
20.05.2024 - TAR CAMPANIA I SEZ. N. 3258
APPALTI LAVORI PUBBLICI – PROCEDURA NEGOZIATA - UNICA OFFERTA – NON VALUTATA E GARA DESERTA – RIEDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA – LEGITTIMITA’ – ART. 69 R.D. 827/1924 - NORMA TUTTORA APPLICABILE -
Interessante pronuncia in tema di gara e segnatamente di sussistenza o meno dell'obbligo di dichiarare deserta la gara con una sola offerta, a
mente dell'art. 69 R.D. 827/2024, norma che il TAR, in linea con la difesa della S.A. patrocinata dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, ritiene a tutt'oggi applicabile.
Premesso che nel caso in esame la ricorrente ha censurato la scelta dell’ente di dichiarare la gara deserta e di indire di una nuova gara, secondo la sua tesi non ne ricorrerebbero invece i
presupposti, occorrendo comunque una valutazione dell’offerta pervenuta che nella fattispecie, per ammissione dello stesso Comune, non è stata effettuata, facendo applicazione dell’art. 69 del R.d.
n. 827/1924 (non essendosi riservata nella lex specialis di gara la facoltà di aggiudicare ugualmente nel caso di unica offerta pervenuta).
Precisando che in sede di dichiarazione di gara deserta l’ente ha invocato anche i pareri dell’A.V.C.P. (oggi ANAC) n. 17/2001 che ha ritenuto ancora vigente la predetta disposizione e il parere n.
89/2022 secondo cui non sarebbe conforme alla normativa di settore l’aggiudicazione nel caso di unica offerta pervenuta, secondo la ricorrente la fattispecie de qua sarebbe invece governata dal nuovo
codice (a differenza di quella scrutinata dall’ANAC) avente per oggetto una procedura negoziata in cui erano evidenti le esigenze di celerità che l'ente avrebbe così ignorato.
Tale sinteticamente il quadro, il TAR campano, in adesione alle tesi difensive spiegate dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla per il Comune resistente e soprattutto melius re perpensa
rispetto alla fase cautelare in cui aveva accolto la sospensiva, dopo una interessante ed estesa ricostruzione del contesto dei princìpi che regolano la materia dell’evidenza pubblica e
dell’evoluzione normativa, ha rimarcato come la concorrenza tra gli operatori economici sia funzionale “a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” ed assume
quindi carattere strumentale, laddove, in base a tale “principio del risultato”, l’interprete è chiamato a scegliere quella a ciò più funzionale; nondimeno tale principio, proprio per la
sua generalissima portata, non abroga le norme previgenti che, sia pure dettate in contesti normativi diversi, contengono puntuali prescrizioni, come appunto nel caso della previsione di cui all’art.
69 del R.D. n. 827/1924 a mente del quale “l'asta ... è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, a meno che l’avviso d’asta non preveda espressamente che si procederà
all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta”.
Pure in adesione alla difesa della P.A. resistente, il TAR jha ritenuto infondato il rilievo secondo cui nele procedure negoziate senza pubblicazione del bando tutti i soggetti invitati sarebbero partecipanti, sicchè non potrebbero ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 69 cit. quand'anche una sola delle imprese invitate abbia concretamente formulato l'offerta, in quanto tutte dovrebbero considerarsi partecipanti.
Ed infatti, il meccanismo fondato sull'invito, seppure restringe la platea degli operatori economici potenziali offerenti, ma realizza comunque una selezione competitiva che si fonda sulla formulazione di una pluralità di offerte, in mancanza delle quali si applica il ridetto art. 69.
Ne consegue anche l'insussistenza della contestata violazione delle regole del contraddittorio, tenuto conto che l'Amministrazione non disponeva di discrezionalità a fronte della chiara prescrizione di cui al ridetto art.69.
Neppure fondata infine è la censura articolata avverso la scelta di indire una nuova procedura, questa volta aperta, atteso che anche in tal caso tale opzione non è preclusa dall'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023. Vero è che nel contesto del nuovo codice è ravvisaile in principio di non aggravamento valevole anche per gli appalti c.d. sottosoglia, ma è anche vero che lo stesso principio del risultato impone che a fronte del mancato affidamento con una procedura ristretta consente alla S.A. di optare per un sistema selettivo che, sebben più complesso, dia maggiori possibilità di pervenire all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione.
23.04.2024 - TAR CAMPANIA VIII SEZ. N. 2749
EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ISTANZA DI SANATORIA DOPO ORDINE DI DEMOLIZIONE E INTERVENUTA ACQUISIZIONE - DINIEGO COMUNE - ILLEGITTIMITA'
Rlevante e certamente destinata a far discutere, in quanto di segno diametralmente opposto all'orientamento della giurisprudenza penale, la sentenza in tema di condono edilzio in rapporto ai provvedimenti sanzionatori di cui al DPR n. 380/01, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla.
Nel caso di specie, il Comune resistente aveva dichiarato improcedibile la domanda di condono (ex L.n. 326/03) e conseguentemente acquisito l'immobile abusivo, comminando anche la sanzione amministrativa per mancata ottemperanza, assumendo che il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, acclarato con verbale di inottemperanza (entrambi del 1999), perfezionatosi l'effetto acquisitivo, avrebbe determinato l'improcedibile dell'istanza del condono (presentata nel 2004) non disponendo più l'interessato del bene.
Il TAR, ribadito, in primis, in linea con l'A.P del Consiglio di Stato n. 16/2003, che l'istituto dell'acquisizione opera automaticamente dopo la scadenza del termine do 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione - qui peraltro ampiamente decorso - ed altresì che, a seguito della perdita del bene ipso iure, chi lo possiede non può chiedere la sanatoria di cui all'art. 36 DPR n. 380/01, del tutto diverso è il discorso laddove si tratta di condono atteso che, in aderenza alla tesi della ricorrente, "l'avvenuta presentazione della domanda di condono conduce all' operatività della normativa speciale, che, espressamente, consente di "annullare" l'acquisizione sebbene essa si sia perfezionata". Ed ancora: “l'intera fattispecie traslativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di rimessione in pristino (accertamento dell'inottemperanza, descrizione dell'area interessata, trascrizione del provvedimento, materiale apprensione del bene) è recessiva rispetto alla sanatoria, anche qualora si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono. . laddove il «proprietario che adempiuto gli oneri previsti per la sanatoria» di cui alla disposizione, deve essere intesa nel senso del pregresso proprietario che pur abbia subito la perdita del proprio diritto dominicale in virtù del perfezionamento della fattispecie sanzionatorio-acquisitiva.
In conclusione, deve essere affermato il principio per cui il condono, diversamente dall’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, può essere richiesto anche da chi abbia subito l’acquisizione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.P.R. e tanto ai sensi del disposto dell’art. 39 comma 19, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 (richiamato dall'art. 32 comma 25, D.L. n. 269 del 2003).
27.02.2024 - CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N. 1926
(RIFORMA TAR CAMPANIA N. 6136/2020)
ANNULLAMENTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN AUTOTUTELA OLTRE DICIOTTO MESI DAL RILASCIO - EDILIZIA - TERMINE
PERENTORIO - CONDIZIONI
Interessante arresto giurisprudenziale, con profili di novità, del massimo consesso della giustizia amministrativa in tema di annullamento in autotutela di
Permesso di Costruire, in ordine ai presupposti per il suo esercizio, in un caso patrocinato in appello dallo lo Studio Legale Perla.
Annullando la sentenza di rigetto di primo grado (TAR Campania n. 6136/2020), in accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha chiarito taluni interessanti profili al riguardo.
Posto che, come ormai noto, il limite temporale di diciotto mesi per l'annullamento di un precedente titolo, ai sensi della L.n. 124/2015, può essere legittimamente superato non solo nelle ipotesi di
cui all'art. 2 bis dell'art. 21 nonies vale a dire di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci accertate con sentenza passata
in giudicato ma anche a prescindere da ciò ovvero tutte le volte in cui il soggetto abbbia rappresentato uno stato preesistente "diverso" da quello reale, tuttavia, osservano i Giudici di Palazzo
Spada, la P.A resta onerata di dimostrare l'esistenza di tale "falsa" - nei termini chiariti - rappresentazione.
Di più, laddove l'amministrazione aveva già la possibilità di conoscere tutti i fatti e le circostanze necessarie all'assunzione di una corretta decisione sull'istanza di parte volta a conseguire il
titolo abilitativo edilizio, non può affatto limitarsi ad affermare di aver accertato "lo stato progettuale non conforme allo strumento urbanistico" e/o sostenere l'omissione di elementi da parte del
richiedente ma deve invece esplicitare le ragioni dell'impossibilità per essa, a causa del comportamento dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita
nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di primo grado.
In particolare, la mancata indicazione dell'altezza del fabbricato nel progetto non precludeva di certo la doverosa istruttoria che l'ente avrebbe dovuto compiere.
Pertanto, l'annullamento del titolo risulta in tal caso illegittimo, così come i provvedimenti adottati dall'amministrazione impugnati in primo grado, compresi quelli - conseguenziali - sanzionatori,
come l'ordinanza di demolizione e l'acquisizione, che vanno pertanto tutti annullati.
08.01.2024 - TAR CAMPANIA N. 215 DEL 08.01.2024
APPALTI- SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA SANITARIA _ REVIZIONE PREZZI - PROCEDIMENTO EX ART 115 D.Lgs. 163/2006 - CRITERI
Interessante pronuncia del TAR Campania, in un caso patrocinato, per l'Azienda sanitaria resistente, dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale
Perla, in tema di appalti e segnatamente di revisione prezzi.
Premesso che l’istituto della revisione dei prezzi nei contratti passivi di durata, previsto come cogente dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, qui applicabile pro tempore, sottende la duplice
esigenza di garantire, da un lato, la sostenibilità della prestazione da parte dell’appaltatore, evitando che gli aumenti incontrollati dei costi di produzione alterino il piano finanziario che ha
reso possibile la stipula del contratto, dall’altro l’interesse pubblico a ricevere prestazioni che non siano esposte nel tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva
onerosità sopravvenuta, nondimeno, tale revisione è l’esito di un procedimento discrezionale che muove dal bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione del corrispettivo e
l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295).
Fatta tale premessa, chiarisce il TAR, "la periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l'alea riconosciuta dal codice civile per i contratti commutativi di
durata (fra le tante: Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980), con la conseguenza che la revisione dei prezzi non deve necessariamente lasciare inalterato l’iniziale sinallagma; se così
fosse, infatti, il rischio delle successive oscillazioni del mercato dei fattori produttivi graverebbe esclusivamente sulla stazione appaltante.
Accogliere la tesi della ricorrente, che presuppone invece dovuta la rivalutazione anno per anno del corrispettivo pattuito sul quale calcolare il compenso revisionale mediante l’applicazione
dell’indice FOI, così da tenerla indenne dalla svalutazione monetaria, garantendole il potere d’acquisto del corrispettivo qual era al momento della stipula del contratto, equivarrebbe a inserire nel
contratto d’appalto una sorta di assicurazione a favore dell’appaltatore sia sulle variazioni in aumento dei costi di produzione, mediante liquidazione del compenso revisionale risultante
dall’applicazione dell’indice FOI sul corrispettivo, sia sul potere di acquisto del corrispettivo medesimo, che viene rivalutato anno per anno e poi considerato, appunto, come base di calcolo del
compenso revisionale.
È evidente che, in tal caso,- acclara il TAR in linea con la tesi dell'Azienda sanitaria resistente difesa dallo Studio Perla - sarebbe violata la ratio dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, perché
l’alea del contratto di durata verrebbe trasferita integralmente sulla stazione appaltante
09.10.2023 - CORTE DEI CONTI I SEZ. D'APPELLO DI ROMA n.416
DANNO ERARIALE - CONDOTTA CONTRA LEGEM - PERCORSO PROCEDURALE NON PREVISTO DALLA NORMATIVA - INSUFFICIENZA EX SE
A CONFIGURARE RESPONSABILITA' ERARIALE - ASSOLUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Interessante arresto giurisprudenziale della Corte dei Conti Centrale d'Appello la quale, in riforma della sentenza
di condanna emessa in primo grado, in un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, accoglie l'appello e manda assolto il pubblico dipendente, ex Comandante della Polizia
Municipale.
La fattispecie è quella dell’indebita corresponsione di benefici economici al personale del corpo di Polizia municipale dell’Ente, e segnatamente delle somme destinate ex art. 208 del D. Lgs. n.
285/1992 al Fondo di previdenza integrativa della Polizia municipale che, nella specie, venivano invece direttamente corrisposte agli agenti a seguito di semplice richiesta dagli stessi formulata,
senza dunque l'istituzione di apposito Fondo di gestione e/o di alcun iter, come dalla norma prevista.
In primo grado, ritenendo accertata la responsabilità a carico dell'incolpato, stante il comportamento palesemente contra legem, è stata emessa sentenza di condanna.
La Corte dei Conti d'Appello, scolpendo un principio di sicura rilevanza, ha accolto l'appello e riformato la sentenza di condanna, in particolare rilevando che "seppure la condotta tenuta
dall’appellante, peraltro conforme ad una reiterata prassi, si ponga in aperto contrasto con le disposizioni normative e regolamentari appena richiamate, ciò non può, tuttavia, reputarsi sufficiente
ai fini del configurarsi della responsabilità erariale. Reputa, infatti, il Collegio che la non conformità dell’azione amministrativa al percorso procedurale previsto dalla normativa e dalla
contrattazione collettiva in materia non è idonea a generare, di per sé, una fattispecie di responsabilità amministrativa in capo all’appellante, non essendo stata fornita dalla competente Procura
regionale la prova che, a tali accertate violazioni della disciplina in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative".
02.08.2023 - TAR CAMPANIA I Sez n. 4738
IN TEMA DI GARA - LEGITTIMAZIONE A CENSURARE L'OFFERTA DELLA AGGIUDICATARIA - NON SUSSISTE IN CASO DI LEGITTIMA (E ACCLARATA) ESCLUSIONE -
In un caso patrocinato dall'Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla, il TAR Napoli ha fornito un ulteriore interessante chiarimento in tema di gara e segnatamente in ordine alla possibilità o meno per l'impresa (ricorrente) esclusa di contestare l'offerta dell'aggiudicataria, ritenuta congrua dalla S.A.
Superato, infatti, il mancato coinvolgimento della commissione di gara nella fase di verifica dell’anomalia, positivamente scrutinato in sede cautelare e poi emendato dalla stazione appaltante che ha fatto riunire la commissione di gara la quale con il verbale impugnato con i motivi aggiunti ha ratificato l’operato del RUP e dopo aver pertanto così acclarata l’infondatezza delle censure avverso la disposta esclusione della ricorrente, devono ritenersi inammissibili le censure da essa proposte dalla avverso la valutazione di congruità operata dalla stazione appaltante in relazione all’offerta dell'aggiudicataria.
Il concorrente legittimamente escluso dalla gara non ha interesse a contestare, in sede giurisdizionale, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad altro concorrente, dovendo essere considerato “offerente non interessato”, in quanto l’infondatezza delle censure avverso il provvedimento di esclusione comporta la carenza di interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico.
Nella specie essendo stata appurata l’immunità della disposta esclusione dai vizi di legittimità denunciati, la ricorrente risulta carente di interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della controinteressata laddove l'accoglimento delle censure proposte avverso l’aggiudicazione in favore della M. non comporterebbe, infatti, l’affidamento dell'appalto in suo favore; né l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara (possibilità remota nel caso di specie in cui vi sono altri operatori economici partecipanti) può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura. Peraltro tale approdo non contrasta gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale il concorrente che sia escluso dalla procedura di gara con provvedimento definitivo è privo di legittimazione a ricorrere avverso gli ulteriori atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva ad altro concorrente (cfr. Cons. Stato n. 374/2020 che richiama Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016 C-355/15 Bietregemeinschaft Technische Gebaudedetreuung Gesmbh un Caverion Osterreich).
04.07.2023 - CONSIGLIO DI STATO VII Sez n. 6549
CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - ONERE PROVA PUBBLICAZIONE LAVORI ED
EVENTUALE ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA'
Interessante chiarimento del Consiglio di Stato, in ordine all’obbligo del deposito delle pubblicazioni richiamate nel curriculum, benchè
avvenuto oltre il termine del Bando, in un caso patrocinato dall’Avv. Fabrizio Perla per lo Studio Legale Perla.
Rigettando le avverse censure che sostenevano la falsità della dichiarazione della partecipante risultata vincitrice in ordine all’assolvimento all’obbligo di pubblicazione, sia presso l'Archivio
Regionale sia presso l'Archivio Nazionale (Biblioteca Nazionale di Firenze), stante la taratura inferiore alle duecento copie e perciò rientranti nel campo di applicazione dell'esonero parziale di
cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/2006, il Consiglio di Stato chiarisce - confermando il TAR Campania - che sebbene tale deposito risulti essere stato effettuato dopo la data di scadenza del Bando, la
dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può affatto considerarsi falsa nè comportare l’invocata esclusione
dalla procedura.
Ed infatti, acclara il Consiglio di Stato, considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006 (rubricato “Soggetti obbligati e istituti depositari”), l’obbligo del deposito presso gli
istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore, sul responsabile della pubblicazione ovvero sul tipografo ove manchi l'editore, e considerato altresì che questi ultimi, ai sensi
dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, devono assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare va, infatti, considerato che la medesima,
alla data di scadenza del bando, ha comunque correttamente (dichiarato di aver) adempiuto agli obblighi posti dalle norme richiamate a suo esclusivo carico, che il termine di sessanta giorni di cui
al richiamato art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni entro la data
di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della dichiarante dalla
procedura.
22.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 3087
CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AZIENDA SANITARIA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MATERIA DI ESAME "DIRITTO AMMINISTRATIVO" - RIENTRANO
Sono inoltre infondati il secondo e terzo motivo, con cui i candidati ricorrenti lamentano l’illegittimità della loro esclusione, per essere stati sottoposti
a quesiti e risposte su materie non previste dal bando stesso, in violazione delle sue pertinenti previsioni.
Sul punto basti rilevare, come anche ben rimarcato dalla difesa resistente, che la normativa sui contratti pubblici e su anticorruzione e trasparenza va senz’altro ricompresa nell’ambito della
materia “diritto amministrativo”, posto che il riferimento agli “elementi” di una determinata materia concerne il livello di approfondimento della conoscenza richiesta, ma non muta l’oggetto della
materia medesima.
Nel caso di specie, in particolare, la materia d’esame “elementi di diritto amministrativo” non escludeva elementi essenziali di conoscenza in tema di
contrattualistica pubblica e capacità contrattuale della P.A. nonché dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, in cui sono oramai naturalmente compresi trasparenza e anticorruzione,
da intendersi, peraltro, di stretta attualità, e dunque
contenuti certamente pretensibili in capo ad un candidato che debba prepararsi, sia pure nei limiti dell’approfondimento minimo richiesto, in “diritto amministrativo”.
17.05.2023 - TAR CAMPANIA V SEZ. n. 2996
CONCORSO PUBBLICO A DIRIGENTE - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA RELATIVA PROCEDURA CONCORSUALE - PRESUPPOSTI - NON SUSSISTONO
Riguardo all’inquadramento dell’avversato provvedimento di secondo grado, la fattispecie appare riconducibile al potere di
annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che, come noto, postula la ricorrenza di specifici presupposti, quali l’originaria illegittimità del provvedimento,
l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità
violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
Come noto, l'esercizio del potere di autotutela è espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'amministrazione dall’obbligo di dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti.
in assenza di documentate violazioni delle precitate disposizioni, la
decisione di annullamento appare viziata per carenza del presupposto costituito dalla illegittimità dell’azione amministrativa; si aggiunga che la motivazione addotta (“…la predisposizione con largo
anticipo dei temi/tracce delle prove scritte costituisce, a parere di questo RUP e dell’Amministrazione, una procedura per lo meno anomala che ha viziato gli atti fin qui richiamati, esponendo l’Ente
a possibili azioni giudiziarie”) si fonda su un giudizio di “anomalia” privo di specifici riscontri oggettivi e, in specie, non risulta allegato alcun concreto indizio del pericolo di violazione
della segretezza delle tracce elaborate, alla luce delle richiamate rassicurazioni fornite dalla commissione esaminatrice circa il rispetto del divieto di divulgazione.
16.01.2023 - TAR CAMPANIA VI Sez n. 361
INPS - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA AZIENDA CALZATURIERA IN DIFFICOLTA' - ART. 14 DLGS. 148/2015 PROCEDURA CONSULTAZIONE SINDACALE PREVENTIVA - TERMINE NON PERENTORIO - SPETTA
A fronte della richiesta di cassa Inegrazione ordinaria, sia per personale a tempo pieno che part-time, da parte di Azienda calzaturiera caduta in difficoltà per mancanza di ordini, commesse e lavoro in periodo post-Covid, l'INPS aveva opposto il diniego assumendo che “l’azienda non ha assolto preventivamente all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 148/15, in quanto, come si evince dagli atti, la comunicazione alle RSA e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stata trasmessa in data 02/02/2022 quindi dopo l’inizio della cigo”. In buona sostanza, secondo l'INPS, come peraltro ribadito in giudizio, il predetto termine ha natura perentoria, pertanto l'Azienda andava e va esclusa dal beneficio di legge.
Il TAR di Napoli, invece, ha ritenuto che "gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 148/15 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione o meglio che l’articolo 14 non prevede sanzioni in caso di inosservanza della disposizione che prescrive che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento, cosicché è possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva".
Osserva ancora il TAR, fornendo un importante chiarimento che: "Si è infatti rilevato che, benché il primo comma dell’articolo 14 citato prescriva che la consultazione debba essere preventiva, la previsione in caso di inosservanza di questo obbligo della inammissibilità della domanda costituisce una sanzione non solo non prevista ma anche non proporzionata, dato che: a) la norma prevede una consultazione sindacale ma non subordina l’accesso al beneficio all’assenso della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; b) la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali; c) non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento".
30.12.2022 - TAR CAMPANIA VI Sez n. 8152
SILENZIO E TERMINE PER RICORRERE EX ART. 31 CPA - MORTE DURANTE L'ANNO DEL SOGGETTO CHE HA PROPOSTO DIFFIDA -
"INTERRUZIONE" IN FASE STRAGIUDIZIALE - ANALOGIA CON IL PROCESSO - CONSEGUENZE -
Pronuncia innovativa e di sicuro interesse in tema di processo amministrativo e segnatamente di formazione di silenzio rifiuto e successiva impugnazione, qui relativa a fattispecie non
normata espressamente.
Premesso che aveva in primis formalmente sollevato possibili profili di irricevibilità del ricorso per intempestività del gravame - proposto dai ricorrenti eredi del de cuius oltre l'anno dalla
primigenia diffida - il TAR ha invece condiviso le osservazioni fornite dalla difesa in sede di memoria [fondate sull'analogia con l'ipotesi di interruzione del giudizio, benchè il caso de quo, fase
stragiudiziale, non sia espressamente previsto dalla norma], ritenendo il ricorso ricevibile, ammissibile e infine accogliendolo.
"Quanto al profilo di intempestività" osserva il TAR "convincente si appalesa l’accostamento operato dai ricorrenti della fattispecie che ne occupa alle vicende processuali conseguenti all’evento
morte.
E, invero, la primigenia diffida dell’aprile 2021 –rispetto alla quale,all’evidenza, il presente ricorso è tardivo- è stata presentata da altro soggetto, id est dal sig.
A.T..
Il successivo atto, del 5.10.2021, sebbene avente ad oggetto i medesimi atti e fatti, è stato presentato –a seguito del decesso del sig. A.T. -
dai suoi eredi, id est da soggetti diversi.
Talchè: se, nell’ambito di un processo, la morte di una parte determina la interruzione, al fine di consentire agli eredi – vale a dire a
soggetti diversi dallaparte originaria- di “entrare” nel giudizio plena causae cognitio, assumendone le prerogative, gli oneri e i pesi, pel tramite di apposita riassunzione; allora, e parimenti, il
procedimento iniziato –ovvero il decorso di un termine avviato- per effetto della iniziativa di una parte procedimentale, poi deceduta,non può essere “insensibile” all’evento traumatico della morte;
talchè ben può e deve essere concesso agli eredi –anche in ambito “procedimentale”- un ragionevole spatium deliberandi funzionale a consentire loro di valutare tota re perspecta e causa cognita se
“proseguire”, ovvero dismettere la iniziativa procedimentale già avviata dal de cuius, loro dante causa.
Nella fattispecie, dopo la diffida del sig. A.T. dell’aprile 2021, vi è stata una rinnovata istanza di diffida dell’ottobre 2021 da parte degli
eredi, che quivi indi ricorrono con atto notificato e depositato tempestivamente."
18.11.2022 - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA RESP. N. 259
DANNO ERARIALE - SOCIETA' PUBBLICA EXPO 2015 - CONSULENTI TEMA TECNICO LEGALE - LEGITTIMAZIONE - NON SUSSISTE
Interessante pronuncia della Corte dei Conti di Milano, in un caso patrocinato, tra gli altri, dall’Avv. Fabrizio Perla dello Studio Legale Perla, in tema di esercizio dell’azione erariale nei confronti dei consulenti
Pur essendo indiscusso che la società EXPO 2015 S.p.A., il cui scopo era la realizzazione, l’organizzazione e la gestione dell’evento EXPO Milano 2015 fosse totalmente pubblica, perseguendo essa tale compito esclusivo raccordandosi con gli organi pubblici all’uopo previsti, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei Conti, va accertata, osserva il Collegio, la sussistenza del rapporto di servizio degli odierni convenuti, componenti del Team tecnico legale per l’elaborazione della proposta di transazione.
In tal senso appare erroneo il presupposto dell’esercizio dell’azione erariale laddove si ritiene che
in capo ai componenti del Team tecnico-legale, sussista un rapporto di servizio con la società Expo 2015, inteso quale relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento di un soggetto esterno – investito del compito di porre in essere un’attività dell’amministrazione – nell’apparato organico di un ente pubblico, in grado di rendere il primo compartecipe dell’attività del secondo.
Al contrario laddove, come nella specie, si tratta di svolgere attività professionale, con compiti di consulenza finalizzata a garantire la necessaria assistenza giuridica alla Società nel corso della procedura transattiva, segnatamente nell’ambito della fase preparatoria alla stesura di una proposta di transazione, mancano i requisiti essenziali, richiesti dalla giurisprudenza contabile, perché possa considerarsi sussistente un rapporto di servizio e pertanto l'azione per danno erariale proposta nei confronti delle componenti del Team Tecnico-Legale, sulla base di un petitum sostanziale concernente l'inadempimento di obblighi contrattuali connessi all’esecuzione di una prestazione professionale in pregiudizio della Società Expo, esula dalla giurisdizione contabile qualora tale rapporto non si connoti, in concreto, come relazione di servizio comportante l'assunzione, da parte delle stesse, di potestà pubblicistiche ed il loro inserimento, anche temporaneo, nella struttura organizzativa della società in house.
07.10.2022 - TAR CAMPANIA II SEZ N. 6199
CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E OBBLIGO DEPOSITO (TARDIVO) DELLE PUBBLICAZIONI - CONSEGUENZE
Sebbene il deposito (presso Archivio regionale e nazionale per esonero parziale ex art. 9 DPR n. 252/06) risulti essere stato effettuato dopo
la data di scadenza del Bando, la dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dalla stessa prodotte, non può considerarsi falsa nè
comportare l’ esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 352/2006,, l’obbligo del deposito presso gli istituti depositari incombe non sull’autore bensì sull'editore che, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252,
deve assolvere tale obbligo entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dell’opera da depositare, è corretta la dichiarazione di aver assolto all'obbligo, alla data di scadenza del
bando, atteso che il termine di sessanta giorni predetto, non era ancora scaduto alla data di pubblicazione del bando stesso e che, pertanto, il mancato effettivo deposito delle pubblicazioni
entro la data di scadenza del Bando può rilevare solo eventualmente sulla valutabilità delle medesime pubblicazioni da parte della Commissione, ma giammai assurgere a causa di esclusione della
dichiarante dalla procedura.
04.07.2022 - CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N.5441
Edilizia - Difformità parziale o totale - Applicabilità art. 34 DPR n. 380/01 Intervento eseguito quale mera difformità dal titolo - ove parziale e non in difetto o in totale dallo stesso - va valutato ai fini della applicabilità dell'art. 34 DPR n. 380/01 che, in presenza di una parziale difformità dal P.d.C. inibisce l'adozione della misura demolitoria quando questa non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in difformità.
(Riforma TAR Campania VIII Sez. n. 1366/2021)
13.06.2022 - TAR LAZIO V SEZ. N.7750
Concorso pubblico - Giudizio dell'organo di valutazione costituisce espressione della discrzionalità tecnica ad esso riservata le cui valutazioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice di legittimità, salvo nel caso di irragionevolezza, erroneità e travisamento nei fatti o arbitrarietà.
Eventuali pareri prodotti dalla parte espressi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti atteso che neppure attraversi questi ultimi è consetnito al Giudice sostituire la propria valutazione a quella dei componenti della Commissione.
04.05.2022 - CONSIGLIO DI STATO III Sezione n.3477
Stabilizzazione personale precario sanità - Lavoratori in regime di somministrazione previsto dall'art. 20, comma 9 D.Lgg.n. 5/2017
Dopo sentenza Corte Cost. 250/2021 - Non spetta - Disciplina differenziata da e quella di cui all'art. 1 comma 543 L.n.208/2015
(Riforma TAR Campania V Sez. n. 2522/2021)
16.02.2022 - TAR LAZIO I SEZIONE QUATER N. 996
Concorso pubblico Polizia di Stato - Prova fisica della corsa non terminata per infortunio durante l'esecuzione - Candidato dichiarato non idoneo - Spetta la ripetizione -
04.01.2022 - TAR CAMPANIA VIII Sez. n.51
Edilizia Impugnativa Permesso di costruire rilasciato a terzi - Dies a quo per l'impugnativa diverso in funzione dell'oggetto della contestazione: laddove si assume l'irrealizzabilità tout court i sessanta giorni decorrono dall'avvio dei lavori e non dall'ultimazione degli stessi nè dalla perceazione dell'effetto lesivo (come nel caso si contesta violazione delle distanze o consistenza del manufatto).
02.07.2021 TAR LOMBARDIA IV SEZ. N. 1635
TRASFERIMENTO TEMPORANEO FINANZIERE EX ART. 42 BIS D.LGS. N. 151/2001 - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE GENERICAMENTE RIFERITA AL DEFICIT DEL PERSONALE E APODITTICA "INSOSTITUIBILITÀ" DEL MILITARE.
A MENTE DELLA NOVITÀ LEGISLATIVA DI CUI ALL'ART. 45, CO.31 BIS, D.LGS. N.86/2017, L'INDIVUDAZIONE DELLE MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO PRESUPPONE ATTENTA VALUTAZIONE FATTISPECIE CON RIGUARDO ALL'INTERESSE DEL MINORE ESPLICITAMENTE TUTELATO DALL'ART. 24 COST E CONVENZIONE INTERNAZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO 20.11.1989 RAIFICATA CON L.N.176/91.
17.06.2021 TAR CAMPANIA I SEZ. N. 4177
IN TEMA DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA - INSUFFICIENZA DI ELEMENTI A SOSTEGNO IN ORDINE AL RAPPORTO DI CONVIVENZA CON SOGGETTO CONTROINDICATO -
INFORMATIVA AFFETTA DA PERPLESSITÀ E VIZI ISTRUTTORI IN RAGIONE DELL'ASSIOMATICA CONSEGUENZA CHE SI FA DERIVARE DAL RAPPORTO DI CONVIVENZA DEL RICORRENTE, PONENDO IN DIRETTA RELAZIONE I PREGIUDIZI PENALI DELLA CONVIVENTE CON L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ DI IMPRESA, VALUTANDO PERTANTO ESISTENTE I PERICOLI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA.
28.12.2020 CONSIGLIO DI STATO IV SEZ. N. 8426
EDILIZIA E URBANISTICA - RAPPORTO TRA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RET - LA PREDISPOSIZIONE DEL RET CORRISPONDE ALLA ESIGENZA DI RAGGIUNGERE UNA UNIFORMITA' SEMANTICA IN UN AMBITO TECNICO SEGNATO DA FREQUENTI OSCILLAZIONI LESSICALI.
IN CASO DI COMUNE INADEMPIENTE RISPETTO AL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEL PROPRIO REC, LE PREVISIONI DEL RET NON POSSONO INCIDERE SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI DEL PIANO (INMANCANZA DI UNA ESPRESSA PREVISIONE NELLA NORMATIVA DI SETTORE) NON POTENDO AVERE EFFETTI COSI RADICALMENTE EVERSIVI SULLA AUTONOMIA PIANIFICATORIA DEGLI ENTI LOCALI.
11.06.2020 CONSIGLIO DI STATO VI SEZ. N. 3731
EDILIZIA E URBANISTICA - IMPUGNATIVA P.D.C. DIES A QUO NON NECESSARIO CONOSCERE TUTTI GLI ELEMENTI ESSENDO SUFFICIENTE AUTORITA' EMANANTE, DATA E DISPOSITIVO -
ACCOGLIMENTO MOTIVO DI APPELLO CON DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITA' RICORSO IN PRIME CURE PER TARDIVITA' PRECLUDE ESAME ALTRE CENSURE EX ART . 112 C.P.C. IN ADERNZA AL PRINCIPIO CHIESTO E PRONUNCIATO
28.05.2020 TAR CAMPANIA - VIII SEZ. N. 2049
EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EX L.N.326/2003 - ANNULLAMENTO IN AUTOTTUTELA PERCHE' L'ISTANZA E' STATA PRESENTATA OLTRE I 90 GIORNI DALLA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DUNQUE A BENE GIA' ACQUISITO - ILLEGITTIMITA' IN QUANTO TROVA QUI APPLICAZIONE ESCLUSIVAMENTE LA DISCIPLINA STRAORDINARIA, PROPRIA ED AUTONOMA DI CUI AL CONDONO E NON QUELLA ORDINARIA DI CUI AL D.P.R. N. 380/01
07.05.2020 TAR CAMPANIA - VIII SEZ. N. 1659
INVALIDITA' AD EFFETTO CADUCANTE O AD EFFETTO VIZIANTE - NEL PRIMO CASO, A DIFFERENZA DEL SECONDO, L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO PRESUPPOSTO SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE ALL'ATTO CONSEGUENZALE ANCHE QUANDO NON IMPUGNATO
25.03.2020 TAR CAMPANIA - I SEZ. N. 1225
SANITA' - TETTI DI SPESA - SILENZIO - SUSSISTE - OBBLIGO DI DETERMINARSI - DCA 66/2018 - GIURISDIZIONE G.A.
L’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE MUOVE DA UN PRESUPPOSTO ERRATO, IN QUANTO IL PRESENTE GIUDIZIO NON HA AD OGGETTO UNA QUESTIONE MERAMENTE PATRIMONIALE, MA PRESUPPONE L’ESERCIZIO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DI UN POTERE AUTORITATIVO: L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE CONCLUDA IL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LE PREDETTE ISTANZE E, IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLA PRETESA SOSTANZIALE, L’ATTUAZIONE DEL DCA N. 66/2018 CON LA RELATIVA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA.
LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA, CUI QUESTO GIUDICE INTENDE DARE CONTINUITÀ, HA EVIDENZIATO CHE SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (EX ART. 133, COMMA 1, LETT. C) C.P.A.) LE CONTROVERSIE CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, A) DEL TETTO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO, B) DELLA CAPACITÀ OPERATIVA MASSIMA O ANCORA LA SUDDIVISIONE DELLA SPESA TRA LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI; NONCHÉ IL SISTEMA DI REGRESSIONE PROGRESSIVA DEL RIMBORSO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE CHE ECCEDONO IL TETTO MASSIMO PREFISSATO. CIÒ IN QUANTO SI TRATTA DI ATTIVITÀ TUTTE INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DI FRONTE AL QUALE LA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DELL'OPERATORE SANITARIO ASSUME LA CONSISTENZA DI INTERESSE LEGITTIMO (CFR., CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 30/10/2019, N.7426).
NEL CASO DI SPECIE. LA CONTROVERSIA RIENTRA TRA QUELLE VOLTE ALLA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA.
NE CONSEGUE CHE L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE VA RESPINTA.
21.01.2020 TAR CAMPANIA - II SEZ. N. 272
AVVOCATO PUBBLICO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DETERMINA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A COMPIERE ATTI PROCESSUALI E IL VENIR MENO DELLO JUS POSTULANDI EX ART. 3301 C.P.C. CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL PROCESSO (CFR. C.D.S., V SEZ., 25.02.2015 N. 937)
10.12.2019 TAR CAMPANIA - I SEZ. N. 5824
INTERDITTIVA ANTIMAFIA "A CASCATA" - "WHITE LIST" - COINTERESSENZA TRA DUE SOCIETA' (UNA COLPITA E ALTRA IN BONIS) RISCHIO IN RE IPSA NON SUSSISTE - NECESSITANO ULTERIORI E DIVERSI ELEMENTI CONFERMATIVI DI VEROSIMILE CONVERGENZA SU INTERESSI CRIMINALI
12.09.2019 TAR CAMPANIA - V SEZ. N. 1248
CONCORSO PUBBLICO AZIENDA OSPEDALIERA - RISPOSTE A SCELTA MULTIPLA- ASSENZA DI UNIVOCITA' NELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO - ILLEGITTIMITA' - TRAVALICAMENTO DEL CONFINE AL SINDACATO DEL GIUDICE IN MATERIA DI DISCREZIONALITA' TECNICA - NON SUSSISTE - CONSEGUENZA: AMMISSIONE CON RISERVA -
06.08.2019 CONSIGLIO DI STATO IV SEZ N.5591
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - LOTTIZZAZIONE MATERIALE - CARTOLARE - MISTA - ART. 30 D.P.R. N. 380/01 E ART. 23 L.REG.LAZIO N.15/08 - FATTISPECIE - QUANDO SI CONFIGURA
21.05.2019 TAR CAMPANIA NAPOLI I SEZ N. 2700
SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE PER DIMISSIONI MAGGIORANZA CONSIGLIERI - DELEGA CONTENUTA NELLO STESSO ATTO DI DIMISSIONI AUTENTICATE DAL NOTAIO - RISPETTATO ART. 38 COMMA 8 D.LGS. 267/00 - DISTINZIONE TRA DIMISSIONI INFRA E ULTRA DIMIDIUM - IRRILEVANZA
10.05.2019 TAR LOMBARDIA MILANO I SEZ ORD.N.533
VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO - ABBATTIMENTO TOTALE ALBERATURA DI BAGOLARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELL'ENTE - INAMMISSIBILE -
06.04.2019 TRIBUNALE NAPOLI SEZ LAVORO N.2549
BUONA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - FASE C - DOCENTE ASSEGNATA IN LOMBARDIA - ILLEGITTIMITA' - DISPONE TRASFERIMENTO IN CAMPANIA QUALE AMBITO DI PREFERENZA - ART.1 CO.108 SS. L.N.107/2015 - O.M. N. 214/2016 e CCNNLL 8.4.2016
04.02.2019 CORTE DEI CONTI III SEZ CENTR. APP. N.11
IN TEMA DI DANNO ERARIALE IN AMBITO SANITARIO - RAPPORTO CON LA CONDANNA PENALE - NON AUTOMATICITA' - VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL SINGOLO CASO - NECESSARIETA' - VIOLAZIONE DI LEGGE NON SUFFICIENTE - OCCORRE INGIUSTIFICATA DIMINUZIONE PATRIMONIALE
17.01.2019 TAR CAMPANIA VI SEZ. N.243
ACCESSO AGLI ATTI - INTERESSE "SERIO E NON EMULATIVO" ED AVENTE CARATTERE PERSONALE E CONCRETO - NECESSARIETA' - INDISTINTO INTERESSE DI QUALISASI CITTADINO ALLA LEGALITA' O AL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENTE -
28.12.2018 TAR LAZIO III SEZ. BIS N.12578
ESCLUSIVITA’ DEL SISTEMA DI COMPILAZIIONE ON LINE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO – BLOCCO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO – ERRORE SCUSABILE - SCUOLA - NON AMMISSIONE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER 1 POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ERRORE MATERIALE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMTA’ –
20.08.2018 CONSIGLIO DI STATO III SEZ. N.4983/2018
APPALTI - PROCEDURA DI GARA - IMPUGNATIVA ALTRUI AMMISSIONE - PRECISAZIONI IN TEMA DI DIES A QUO - TARDIVITA' DEL RICORSO CON IL RITO SUPERSPECIALE - INAMMISSIBILITA'
21.06.2018 TAR CAMPANIA IV SEZ. N.4188/2018
ELEZIONI DIRETTORE CONSERVATORIO MUSICA - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - NECESSITA INTERESSE PUBBLICO QUALIFICATO - AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - ESIGENZA DI COMPARAZIONE
ELEZIONI DIRETTORE CONSERVATORIO MUSICA - PROFESSORI DI II FASCIA - PARTECIPAZIONE ALLA ELEZIONE ALLA CARICA DI DIRETTORE - POSSIBILITA'
02.05.2018 TRIBUNALE MILANO LAVORO N.1161/2018
BUONA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA - FASE C - RICORSO GIURISDIZIONALE - NECESSITA' INTEGRAZIONE CONTRADDITORIO - NON SUSSISTE
11.04.2018 TAR CAMPANIA I SEZ. N.2402/2018
APPALTI OPERE PUBBLICHE - GARA - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA MIGLIORATIVA - RILIEVI IN GIUDIZIO PER SALTUM - AMMISSIBILITA' E LIMITI
24.01.2018 TAR CAMPANIA V SEZ. N.472/2018
PROCESSO AMMINISTRATIVO - INTERVENTO AD ADIUVANDUM - ADESIVO DIPENDENTE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
30.11 2017 CORTE DEI CONTI CAMPANIA N.423
DANNO ERARIALE - AZIONE DI RESPONSABILITA' PER PRESUNTO PAGAMENTO INDEBITO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESCRIZIONE
14.11.2017 CONSIGLIO DI STATO, III SEZ N. 5261
DASPO EVENTI SPORTIVI - MISURA DI NATURA PREVENTIVA E NON SANZIONATORIA DEL COMPORTAMENTO - PRESUPPOSTI
07.11.2017 TAR CAMPANIA SEZ VIII N. 5219
EDILIZIA E URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - SILENZIO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ANCHE DOPO D.L. 70/2011
17.10.2017 TAR CAMPANIA SEZ V N.4855
RICORSO STRAORDINARIO AMMESSO SOLO PER LE CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA -
17.10.2017 TAR CAMPANIA SEZ V N.4855
CONCORSO PUBBLICO PROCEDURE CONCORSUALI - RISERVA ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SPECIFICITA'
16.10.2017 CONSIGLIO DI STATO V SEZ N.4785
PROVINCE - DISSESTO FINANZIARIO - ENTRATE PROPRIE INTRODUZIONE - LIMITI
07.07.2017 TAR CAMPANIA V SEZ N.3673/17
AVVOCATI DIPENDENTI ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTO CORRESPONSIONE COMPENSI - GIURISDIZIONE G.A. SUSSISTE
06.06.2017 TAR CAMPANIA VIII SEZ N.2965
EDILIZIA E URBANISTICA - AREA GIA' URBANIZZATA - PREVISIONE DI PUA DELLO STRUMENTO URBANISTICO - NON OCCORRE
24.05.2017 CONSIGLIO DI STATO V SEZ N. 2446
RIFORMA TAR TOSCANA, II SEZ NN. 851/15
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - REALIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNO DA RITARDO DERIVANTE DA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - MERO ANNULLAMENTO ATTO INSUFFICIENTE - CARENZA PROVA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELL'ILLECITO
19.05.2017 TRIBUNALE NAPOLI NORD SEZ. LAVORO N.23230
SCUOLA - MOBILITA' FASE C - PROCEDURA ASSEGNAZIONE CATTEDRE - ERRONEITA' - OBBLIGO ASSEGNAZIONE IN CAMPANIA COME PRESCELTO IN SEDE DI DOMANDA
09.01.2017 CONSIGLIO DI STATO III SEZ N. 27/2017
FARMACIA COMUNALE - PRELAZIONE - DECADENZA PER MANCATA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLA REGIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO - ART. 1 COMMA 193 L.REG CAMPANIA N.16/2014 NON HA PORTATA SANANTE
04.11.2016 TAR CAMPANIA VIII SEZ ORD N. 177
ESAMI AVVOCATO - MOTIVAZIONE "POCO PERSONALE E CON MOLTA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA" NON RAGIONEVOLE IN RELAZIONE ALLA TERZA PROVA DI REDAZIONE DALL'ATTO GIUDIZIARIO - ESAMI AVVOCATO - PLAGIO - ELABORATI SOLO IN PARTE ANALOGHI MA DIVERSAMENTE STRUTTURATI - NON SUSSISTE
21.07.2016 TAR CAMPANIA VI SEZ N.3813
GUARDIA DI FINANZA - INDENNITA' DI MISSIONE IN CASO DI DISTACCO TEMPORANEO - SPETTA
05.07.2016 TAR CAMPANIA II SEZ N.3326
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO - INAMMISSIBILE - ANCHE DOPO ENTRATA IN VIGORE DELLA L.N.15/2005 DI MODIFICA DELLA L.N.241/90
24.06.2016 TAR CAMPANIA II SEZ. N. 3239
EDILIZIA E URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRIUIRE DIRETTO IN ZONA DI PREVISIONE DI LOTTIZZAZIONE IN PRESENZA DI PRESSOCHE' COMPLETA URBANIZZAZIONE
12.05.2016 CONSIGLIO DI STATO V SEZ. N.1754
APPALTI LAVORI PUBBLICI - CONSORZI STABILI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ORGANISMO CONSORTILE - DISPOSIZIONI ACCELERATORIE D.L.n.133/2014 E TUTELA CAUTELARE -
11.02.2016 TAR CAMPANIA VIII SEZ. N.772
EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO APPLICAZIONE ART. 31, II comma L. N. 47/85 - FORMAZIONE SILENZIO - PRESUPPOSTI
10.02.2016 TAR CAMPANIA IV SEZ N.727
CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - CANDIDATA INSERITA IN GRADUATORIA CON RISERVA STANTE LA PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO - ILLEGITTIMITA' - AMMISSIONE PLENO IURE - SPETTA
16.12.2015 TAR LAZIO I SEZ BIS N.14116/2015
CONCORSO VFB - ESCLUSIONE - INIDONEITA' FISICA - VERIFICAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
12.12.2015 TAR CAMPANIA V SEZ. N.2256/15 ORD.
CONCORSO PUBBLICO - ASL - PREVISIONE DI MODALITA' UNICA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE - ONERE RICADE SULLA P.A.
09.12.2015 TAR CAMPANIA VIII SEZ N.5711
ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO - INTERESSE PUBBLICO IN RE IPSA IN CASO DI FALSA INFEDELE ERRONEA O INESATTA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'
09.11.2015 TAR TOSCANA I SEZ N.1516/2015
GARA APPALTO - LAVORI PUBBLICI - PORTATA ART.38, II COMMA CODICE APPALTI - ILLEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DOPO LA RIAMMISSIONE DI ALTRI CONCORRENTI
06.10.2015 TAR CAMPANIA III SEZ N.4690/2015
EDILIZIA E URBANISTICA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE EDIFICI - OPERE DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA EX ART.6, I co. DPR.N.380/01
17.06.2015 TAR CAMPANIA VII SEZ N.3224/2015
GARA FORNITURA - CLAUSOLA BANDO ESCLUDENTE - APPLICAZIONE NON MECCANICA MA SECONDO RAGIONEVOLEZZA
17.06.2015 TAR LAZIO SEZ III BIS N.8440/2015
NUMERO CHIUSO MEDICINA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO - NON NECESSARIA LA PROVA CONCRETA
07.04.2015 TAR LAZIO LATINA N.314
PROCESSO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI SPECIFICITA' DEI MOTIVI ART.40 CPA - E' CAUSA DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
09.01.2015 TAR LAZIO LATINA N.18
GARA SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA MODIFICA BANDO RIAPERTURA TERMINI
27.11.2014 TAR CAMPANIA VII SEZ N.6140
SILENZIO - SULL'OBBLIGO DELLE AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE IN ORDINE ALLE ISTANZE DEI CITTADINI
NELL'ATTUALE DEMOCRAZIA AMMINISTRATIVA IMPRONTATA ALLA TRASPARENZA (EX.ART.97 COST.) ED ALL'APICALE CANONE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA CARTA DI NIZZA SI DEVE RITENERE AMPLIATO L'OBBLIGO DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI RISPONDERE ALLE ISTANZE AVANZATE DAI CITTADINI LADDOVE UN RISALENTE E RADICATO "RAPPORTO" SUSSISTENTE TRA PARTE PUBBLICA E PRIVATA IN ORDINE AL SUSSEGUIRSI E SVILUPPARSI DEL RAPPORTO CONCESSORIO CHE RENDE LA INTERLOCUZIONE TRA TALI SOGGETTI QUALIFICATA E DIFFERENZIATA INNESCA CERTAMENTE UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CONCESSIONARIO A RICEVERE UNA SIGNIFICATIVA RISPOSTA ALLA SUA ISTANZA
16.09.2014 TAR LAZIO II SEZ N.9660
CONCORSO AGENZIA ENTRATE "PROVA DI RESISTENZA"
LADDOVE IL RICORRENTE ABBIA DIMOSTRATO CHE UN C.D. QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA ABBIA DUE SOLUZIONI CORRETTE - TRA CUI QUELLA DA LUI FORNITA - E CHE CON QUEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO SI COLLOCCHI IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA NON HA L'ONERE DI PROVVEDERE AL RICALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI CHE NON HANNO INTERPOSTO GRAVAME ESSENDO QUESTI ULTIMI VERI E PROPRI "COINTERESSATI" IN POSIZIONE ANALOGA ALLA SUA
11.09.2014 TAR CAMPANIA II SEZ ORD.N.1461
EDILIZIA - ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI
CON ORDINANZA N.1461/2014 IL TAR CAMPANIA PRONUNCIANDOSI SU RICORSO PROPOSTO AVVERSO l'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI AVVENUTA IN SEDE DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE AL COMUNE QUALE "AVENTE DIRITTO" ACCOGLIE E SOSPENDE PUR IN MANCANZA DI IMPUGNATIVA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE
21.07.2014 TAR LAZIO III SEZ BIS ORD. N. 7843
NUMERO CHIUSO MEDICINA
CON ORDIIANZA N.7843/2014 IL TAR LAZIO - RITENENDO CHE IL RICORSO PRESENTA PROFILI DI FONDATEZZA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO CONCORSUALE - ACCOGLIE LA DOMANDA E AMMETTE CON RISERVA I RICORRENTI ALLA IMMATRICOLAZIONE IN SOVRANNUMERO ED ALLA FREQUENTAZIONE DELLE LEZIONI
17.07.2014 TAR LAZIO III SEZ DECR. N. 3269
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
CON DECRETO MONOCRATICO IL PRESIDENTE DELLA III SEZIONE DEL TAR LAZIO, IN RAGIONE DELLA PENDENZA DELL'IMPUGNATIVA AVVERSO IL GIUDIZIO DI NON IDONEITA', AMMETTE CON RISERVA IL RICORRENTE AL CONCORSO _ BANDITO NELLE MORE E CON SCADENZA PROSSIMA - PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
13.06.2014 TAR CAMPANIA VIII DECR. N.988
INSEGNANTI - PERCORSI ABILITANTI
CON DECRETO MONOCRATICO IL PRESIDENTE DELL'VIII SEZIONE, DIVERSAMENTE DA QUANTO DECISO DAL TAR LAZIO CHE HA RESPINTO ANALOGHE RICHIESTE HA DISPOSTO L'AMMISSIONE CON RISERVA ALLA FASE FINALE E ALLE PROVE D'ESAME
21.02.2014 TAR CAMPANIA VIII ORD. N. 308/2014
APPALTI - IRREGOLARITA' DURC
IL CARATTERE DI GRAVITA' DELLE IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE DI CUI AL DURC NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE CUI DEVE PERALTRO RITENERSI CONSENTITO ESTENDERE IL POTERE DI CONTROLLO ANCHE A MOMENTI SUCCESSIVI A QUELLO DELL'OFFERTA
22.01.2014 TAR CAMPANIA VIII SEZ ORD N. 103
ESAMI AVVOCATO - ASSERITO PLAGIO
ACCOGLIE E DISPONE NUOVA CORREZIONE DEGLI ELABORATI MANCANDO ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO DI UNA DELLE PROVE PER ASSERITO PLAGIO
20.12.2013 TAR LAZIO I SEZ
CONFISCA BENI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI SFRATTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA QUANDO IL TITOLO GIUDIZIALE CHE NE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO E' SOSPESO STANTE LA PENDENZA DI RICORSO PER CASSAZIONE
07.11.2013 TAR CAMPANIA VIII SEZ
ANNULLAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA
NON E' LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DOPO LUNGO TEMPO DI UNA UNA CONCESSIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI QUALSIVOGLIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA RIMOZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA RIVELATASI ILLEGITTIMA E L'INTERESSE DEL DESTINATARIO DELL'ATTO AL MANTENIMENTO IN VITA DEL TITOLO,
SUL QUALE HA FATTO AFFIDAMENTO
30.10.2013 TAR CAMPANIA V SEZ
ORDINANZA SINDACALE D'URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI
E' ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CHE ORDINA AD HORAS LO SMALTIMENTO E IL RIPRISTINO AMBIENTALE AL PROPRIETARIO SOLO IN RAGIONE DI TALE SUA QUALITA' A PRESCINDERE DALL'ACCERTAMENTO O MENO DI EVENTUALI RESPONSABILITA'
26.04.2013 TAR CAMPANIA VIII SEZ
SILENZIO RIFIUTO E OBBLIGO DI PRONUNCIA -LOTTIZZAZIONE
ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE CON IL QUALE RITIENE DI NON DOVERSI PRONUNCIARE SULLA LOTTIZZAZIONE IN QUANTO SI SAREBBE FORMATO IL SILENZIO RIFIUTO
05.04.2013 TAR PUGLIA SEZ LECCE
CRITERIO DISPONIBILITA' PER SEDE PATRONATO
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SEDE DI PATRONATO NON RILEVA IL TITOLO GIURIDICO IN BASE AL QUALE ESSO DISPONE DEI LOCALI ESSENDO SUFFICIENTE CHE NE ABBIA "PIENA E TOTALE DISPONIBILITA'
25.03.2013 TAR LAZIO SEZ LATINA
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NON SUSSISTE
NON SUSSISTE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA IN CASO DI ACQUISTO IN BUONA FEDE
23.03.2013 CONSIGLIO DI STATO, IV SEZ.
TRASFERIMENTO CARABINIERE PRESUPPOSTI
CARABINIERE, NON OCCORRE L'ESCLUSIVITA' PER IL TRASFERIMENTO EX L.n.104/92
11.03.2013 TAR CAMPANIA V SEZ.
FARMACIA COMUNALE - GARA
INDIRIZZI IN TEMA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE
29.01.2013 CORTE DEI CONTI SEZ CENTRALI ROMA
RESPONSABILITA' ERARIALE IN TEMA DI RIFIUTI
ASSOLTO IL DIRIGENTE UTC PER IL MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
23.12.2011 CONSIGLIO DI STATO, III SEZ.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA - INDENNIZZO CAPI ABBATTUTI INFETTI
PER L'INDENNIZZO DEL COMM.STR. DI GOVERNO PER I CAPI INFETTI DA BRUCELLOSI ABBATTUTI NON E' APPLICABILE LA NORMATIVA ANTIMAFIA EX D.LGS.N.490/94